Casi di legittimazione a regolare il traffico o in generale ad operare soccorso.
Sin qui si è sempre parlato di LAVORI su strade e, a parte interventi dei volontari per blocchi alla circolazione dovuti a voragini sulla carreggiata (ad esempio ….) dove la P.C. può legittimamente essere chiamata ad intervenire per regolare il traffico a motivo del LAVORO da eseguire per la riparazione della strada, non si trova ancora risposta e giustificazione alla “presenza giuridica” di personale volontario sulle strade per regolare la viabilità in occasione di manifestazioni sportive o eventi che richiedano la chiusura di una strada o la deviazione del flusso veicolare.Ricapitolando, nessun volontario può imporre obblighi, divieti o limitazioni alla circolazione sulle strade secondo il dettato ORDINARIO contenuto nel vigente C.d.S. e norme correlate.
Ma … esistono parecchi ma… che possono “soccorrere” il nostro volontario impegnato in servizi di viabilità e soccorsi sanitari in genere:
a) l’ art. 652 Codice Penale,
Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto. Art. 652 Codice Penale
“Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo [422-436], ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo (1), di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arrestofino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro (2)(3). Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da trenta euro a seicentodiciannove euro (2)(3).”
Note
(1) La sussistenza di un giusto motivo esclude il reato in esame. Si reputa giusto motivo non solo quello fondato su una norma giuridica ma anche quello che nel caso concreto sia reputato dal giudice sufficiente a giustificare l'inottemperanza ai doveri indicati dalla norma.
(2) Importo incrementato a norma dell'art. 113, c. 1, l. n. 689/1981.
(3) Oblabile ex art. 162bis c.p. . Il rifiuto di consegnare un documento di riconoscimento integra -- ricorrendone le altre condizioni richieste dalla legge (persone pericolose o sospette) -- gli estremi del reato di cui all' art. 4 legge P.S. e art. 294 del relativo regolamento e non già quello previsto dall'articolo in esame, trattandosi di reati aventi diverso elemento materiale e diversa obiettività giuridica. Ne consegue che, qualora la persona si rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale e di esibire un documento di riconoscimento, si avrà concorso materiale della contravvenzione in esame con quella prevista dalla legge di pubblica sicurezza.
Ratio Legis
La Corte Costituzionale ha escluso ogni contrasto tra la norma in esame e l'art. 13 Cost. che tutela la libertà personale contro ogni forma di restrizione che non consegua ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Difatti, la norma in esame non comporta alcuna violazione delle garanzie fondamentali alla persona posto che, semplicemente, prevede l'obbligo, per il cittadino, di collaborare in presenza di particolari situazioni di pericolo.
b) l’ art. 2045 Codice Civile,
Stato di necessità. Art. 2045 codice civile
“Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave (1)alla persona [1447] (2) e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato (3) né era altrimenti evitabile (4), al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice [925, 1038, 1053, 1328, 2047 2].”
Note
(1) Al momento in cui l'agente pone in essere il suo comportamento deve, dunque, esistere un elevato grado di probabilità che si verifichi un grave evento sfavorevole e dannoso. La dottrina è divisa circa la possibilità di invocare il cd. stato di necessità putativo; se si richiamano le opinioni giurisprudenziali formatesi in materia penale in merito all'argomento deve ritenersi che la norma sia applicabile anche laddove l'agente abbia tenuto il comportamento dannoso sulla base di una presunzione inesatta dello stato di pericolo, formatasi in base a dati di fatto concreti, sia pure inidonei a creare il pericolo stesso.
(2) Il danno alla persona comprende, oltre al danno fisico, anche il danno riguardante altri beni della personalità giuridicamente tutelati.
(3) Il legislatore usa in questo caso una formula generica, che è stata esplicitata dalla giurisprudenza specificando che lo stato di necessità deve escludersi quando il pericolo di danno è stato creato colposamente o dolosamente dal soggetto che ha posto in essere la condotta lesiva. In tale ipotesi, pertanto, l'autore del fatto non potrà sottrarsi alla responsabilità per i danni cagionati al terzo.
(4) La reazione deve essere l'unico modo per evitare il danno; non è inevitabile il danno cui il soggetto poteva sottrarsi fuggendo.
Ratio Legis
Il principio sancito dall'art. 2045 coincide con quello previsto dall'art. 54 c.p., ma mentre nel diritto penale la sua presenza esclude del tutto la punibilità dell'agente, il diritto civile pur escludendo una responsabilità per fatto illecito, comunque pone a carico dell'autore dell'evento lesivo l'obbligo di corrispondere al danneggiato un equo ristoro patrimoniale. Occorre sottolineare che nella legittima difesa si è in presenza di un'aggressione ingiusta altrui, cui l'ordinamento reputa giustificata la reazione; nello stato di necessità, invece, non c'è alcuna aggressione ingiusta, sicché si giustifica la previsione di un indennizzo in favore del danneggiato.
Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Nell' art. 2045 del c.c. si disciplina la responsabilità di chi arreca danno per la necessità della salvezza, non di una cosa, ma di una persona in pericolo. A rigore, per quanto non vi sia stato eccesso e si sia rispettata la proporzione tra pericolo e danno, il fatto compiuto in situazione dl necessità è imputabile perciò cosciente e volontario; da ciò deriverebbe la conseguenza che il danno deve essere risarcito secondo i criteri ordinari. Ma per riguardo alle particolarità del caso, mentre la legge penale dichiara non punibile l'autore ( art. 54 del c.p. ), quella civile sancisce soltanto una attenuazione di responsabilità, nel senso che al danneggiato è dovuta una indennità che sarà determinata dal giudice secondo equità (art. 2045), costituendo in sostanza un dovere del soggetto di contribuire, con il sacrificio parziale proprio, alla salvezza altrui se questa non si possa altrimenti ottenere.
c) l’ art. 51 Codice Penale,
Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere .Art. 51 codice penale
“L'esercizio di un diritto (1)(2) o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridicao da un ordine legittimo (3) della pubblica autorità, esclude la punibilità[55] (4). Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo (5). Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine (6)(7).”
Note
(1) Elementi costitutivi di tale scriminante sono: a) esistenza di un diritto: la giurisprudenza e parte della dottrina (ANTOLISEI) interpretano il termine diritto in modo restrittivo, nel senso che deve trattarsi di un vero e proprio diritto soggettivo privato, tutelato dalla norma in modo diretto ed individuale. La dottrina prevalente, invece, ritiene che il concetto di diritto vada inteso nella accezione più ampia, per cui rileva ogni potere giuridico di agire (sia esso diritto soggettivo, potestativo, potestà o facoltà giuridica); non rientrano nella nozione, invece, gli interessi legittimi e i c.d. interessi semplici; b) fonte del diritto scriminante: può essere una legge in senso stretto, un regolamento, un atto amministrativo, un provvedimento giurisdizionale (sentenze, ordinanze, decreto), un contratto di diritto privato, la consuetudine, una fonte comunitaria; c) titolarità del diritto: il diritto (o facoltà legittima) deve essere esercitato dal suo titolare; qualora si tratti di un diritto non personale, è ammesso il suo esercizio per il tramite di un rappresentante, al quale si estenderà la scriminante in esame; d) limiti all'esercizio del diritto: l'esistenza e l'esercizio del diritto non sono sufficienti ad escludere automaticamente la punibilità del fatto commesso; occorre, altresì, che la stessa norma che riconosce il diritto consenta, almeno implicitamente, di esercitarlo mediante quella determinata azione che di regola costituisce reato. Ciò posto, possiamo distinguere dei limiti intrinseci e dei limiti estrinseci: i primi sono desumibili dalla ratio e dal contenuto astratto della norma da cui promana il diritto (così, ad esempio, il potere di distruggere la cosa propria incontra come limiti intrinseci quelli fissati dall'art. 423 c.p., c. 2, secondo cui è punito chi incendia la cosa propria se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica); i limiti estrinseci, invece, si ricavano dal complesso dell'ordinamento giuridico, compreso quello penale, e sono volti alla salvaguardia di quei diritti o interessi che risultano, sulla base di un giudizio di bilanciamento, di valore uguale o maggiore di quello del cui esercizio si discute. La dottrina ha chiarito che: per i diritti previsti da leggi ordinarie, i limiti si desumono dalla fonte e dal complesso delle altre leggi contenute nell'intero ordinamento; per i diritti costituzionalmente riconosciuti (es.: diritto di cronaca e critica giornalistica ex art. 21 Cost., e diritto di sciopero ex art. 40 Cost.), sono concepibili unicamente limiti tendenti al soddisfacimento di altri interessi costituzionali di rango equivalente.
(2) Casi particolarmente rilevanti di esercizio del diritto sono: a) diritto di cronaca giornalistica: è inteso come il diritto di narrare, attraverso parole o fotografie, i fatti che avvengono; costituisce una espressione del pensiero nella sua forma narrativa e trova il suo fondamento e garanzia nell' art. 21 Cost. Trattasi di un diritto pubblico soggettivo con spiccata funzione sociale; invero, il giornalista ha il potere-dovere di portare a conoscenza del pubblico fatti, notizie e vicende della vita associata, in modo che il pubblico, esattamente informato, abbia la possibilità di formarsi una propria opinione sugli avvenimenti e sulle persone. Ciò posto, i giornali, nel riportare i fatti di cronaca, molte volte riferiscono situazioni che offendono l'onore e la reputazione di una persona (anch'essi beni costituzionalmente tutelati [v. artt. 2 e 3 Cost.]), onde sembrerebbero sussistere i presupposti del reato di diffamazione [v. 595 c.p.]; l'esercizio del diritto di cronaca integra gli estremi della causa di giustificazione in esame (ed è, quindi lecito), purché vengano rispettati determinati limiti ricavabili dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo. Attualmente la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso che tre sono le condizioni per la sussistenza di tale causa di non punibilità, e cioè: che la notizia pubblicata sia vera (e che comunque provenga da una fonte controllabile); che esista un interesse pubblico alla sua divulgazione; che l'informazione sia esposta in maniera obiettiva, serena e con un linguaggio necessariamente corretto e di per sé non offensivo; b) diritto di sciopero: costituisce uno strumento di lotta sindacale che assurge al rango di diritto costituzionalmente garantito dall'art. 40 Cost. e la cui titolarità spetta al singolo lavoratore; esso consiste in una astensione collettiva e concordata dei dipendenti dalla attività lavorativa per il perseguimento di un fine comune (contrattuale, politico-economico, di solidarietà). Il diritto di sciopero presenta dei limiti interni e dei limiti esterni. Sotto il profilo dei limiti interni, l'esercizio del diritto di sciopero deve presentare tali caratteristiche: astensione collettiva dal lavoro; perseguimento di interessi economici, professionali e politici dei lavoratori; svolgimento pacifico della manifestazione. I limiti esterni sono quelli derivanti dalla necessità di coordinare il riconoscimento del diritto di sciopero con gli altri valori costituzionali; tra i diritti costituzionali capaci di limitare l'esercizio del diritto di sciopero si possono evidenziare ad esempio: i diritti inerenti alla vita e alla integrità psico-fisica dell'individuo, che non possono essere pregiudicati da eventuali astensioni dal lavoro (ciò con particolare riguardo allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dove è in gioco l'igiene, la salute e la sicurezza pubblica; su tale materia è intervenuto il legislatore con la decisiva legge 146/90); i diritti relativi alla libertà del singolo dipendente, non aderente allo sciopero, di raggiungere il posto di lavoro e di svolgere il lavoro; il problema si pone con particolare riguardo al picchettaggio cioè al raggruppamento di scioperanti che stazionano vicino ai cancelli o ingressi per bloccare gli eventuali dissenzienti. Orbene, per la dottrina e la giurisprudenza, il picchettaggio è legittimo solo quando si limiti ad una vivace opera di propaganda e persuasione verso gli incerti ed i dissenzienti (picchettaggio pacifico); al contrario, nel caso in cui i picchetti tendono a coartare la libertà di lavorare o non lavorare con minacce, intimidazioni o violenze, rileva il delitto di violenza privata [v. 610 c.p.].
(3) Il requisito della legittimità dell'ordine comporta che il subordinato abbia il diritto e il dovere di sindacare se esso sia legittimo; tale sindacato investe non solo la legittimità formale, ma anche la legittimità sostanziale dell'ordine (salvo il caso di cui al comma 4 dell'articolo in esame).
(4) Nell'ambito dell'art. 51 c.p., viene generalmente inquadrata altresì l'attività dell'agente provocatore, il quale, su ordine impartito dal suo superiore gerarchico, partecipa all'altrui attività criminosa per farla fallire e farne arrestare gli autori. La scriminante in esame, però, opera solo se ed in quanto l'agente si limiti ad una attività di controllo e di osservazione dell'altrui attività illecita, senza alcuna possibilità di dare poi effettiva esecuzione al reato o, comunque, di agevolarlo; tale contenuto, unito alla mancanza di dolo nell'agente provocatore, porterà alla sua non punibilità. È appunto per il limitatissimo contenuto che può avere l'ordine di partecipare all'altrui attività criminosa al fine di scoprirla ed assicurarne i colpevoli alla giustizia che il legislatore, per alcuni casi particolari in cui è necessario spingersi più in là con l'attività di provocazione, ha introdotto autonome figure di scriminanti (artt. 97-98 D.P.R. 9-10-1990, n. 309 in materia di acquisto di stupefacenti; art. 14, L. 3-8-1998, n. 269 in materia di acquisto di materiale pornografico; art. 4, D.L. 18-10-2001, n. 374, convertito in L. 15-12-2001, n. 438, in materia di delitti commessi con finalità di terrorismo).
(5) Se, ad esempio, un soldato, credendo che sussista ancora lo stato di assedio in una città, obbedisce all'ordine di un suo ufficiale di sparare contro alcuni passanti, non risponderà del reato a causa dell'errore sul fatto in cui versa. In tal caso, l'impunità deriva dalla considerazione che l'errore di fatto esclude il dolo [v. 47 c.p.].
(6) Si fa riferimento a rapporti di subordinazione di natura militare o assimilati (es.: agenti di polizia, pompieri etc.); in tali casi la legge impone l'obbligo della più stretta e pronta obbedienza. L'insindacabilità, però, è solo sostanziale mai formale, per cui sarà sempre possibile per il subordinato verificare: la forma dell'ordine; l'attinenza dell'ordine al servizio; la competenza dell'autorità ordinante. Per la dottrina, nell'ipotesi di manifesta criminosità dell'ordine l'inferiore non è più vincolato alla pronta obbedienza ma ha il diritto-dovere di opporre un rifiuto; è il caso dell'ufficiale di polizia, ubriaco o impazzito che ordina di sparare su una pacifica folla.
(7) Cfr. art. 66, l. 1-4-1981, n. 121 (Ordinamento della P.S.), nonché l'art. 12quater, d.l. 8-6-1992, n. 306 conv. con modif. nella l. 7-8-1992, n. 356 (Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa).
d) l’ art. 54 Codice Penale,
Stato di necessità. Art. 54 codice penale
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare (2) sé od altri (3) dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (4), pericolo da lui non volontariamente causato (5), né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (6). Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo (7). La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo (8) [55].”
Note
(2) Relativamente alla necessità di salvataggio, non è ritenuta sufficiente una semplice necessità, ma occorre che la stessa sia imperiosa e cogente, tale da non lasciare, rispetto alla soccombenza, altra scelta che non sia quella di ledere il diritto del terzo. Al riguardo si pone il problema dei rapporti tra stato di bisogno economico e stato di necessità. La costante giurisprudenza della Cassazione ritiene inapplicabile l'art. 54 nei casi di bisogno economico, sostenendo che alle carenze economiche può far fronte la moderna organizzazione sociale, la quale, prevedendo mezzi ed istituti di tutela per gli indigenti, gli inabili al lavoro etc., elimina per costoro il pericolo di restare privi di quanto occorre per le loro cure e per il loro sostentamento. Più elastica appare, invece, la giurisprudenza di merito (Tribunale), la quale ritiene che lo stato di bisogno può integrare gli estremi dello stato di necessità e, quindi, scriminare quando si concreti in un grave pericolo di danno alla salute, oppure limiti notevolmente i bisogni essenziali del vivere civile. Così, si è riconosciuta la scriminante dello stato di necessità nel caso di chi ha costruito un'abitazione senza avere ottenuto la preventiva concessione per salvare la salute propria e dei propri figli minacciata dalla insalubrità della fatiscente baracca in cui era costretto a vivere; ancora, si è escluso il reato di invasione di edifici nel caso di una famiglia che, in condizioni economiche disperate e in precario stato di salute, ha occupato un appartamento subito dopo essere stata improvvisamente sfrattata dalla sua abitazione pericolante. La Cassazione ha ribadito che la necessità di ottenere un alloggio esula dalla portata dell'art. 54 c.p., la cui operatività presuppone la concreta imminenza di un grave pericolo alla persona, non altrimenti evitabile; il pur grave disagio della mancanza di un alloggio può essere evitato oltre che attraverso i mezzi forniti dalla moderna organizzazione sociale, anche con diversi rimedi (es.: alloggio da parenti o amici) (Cass. 222/94).
(3) Si tratta del cd. soccorso di necessità, figura particolare e controversa tra le cause di giustificazione. Per effetto di tale figura, infatti, è consentito a chiunque di interferire nell'ordine naturale delle cose, mutando a proprio arbitrio situazioni di fatto a favore o a sfavore di un soggetto piuttosto che di un altro: così, ad esempio, nel caso della zattera in grado di reggere un solo naufrago, chi, avendo visto un naufrago già vicino alla zattera ed avendo visto nel contempo avvicinarsi a nuoto un suo amico, può, per favorire quest'ultimo, annegare il primo per permettere al secondo di salvarsi, e non risponderà di alcun reato, ben potendo invocare l'art. 54 c.p. . Ciò spiega perché molti autori auspicano l'abolizione di tale figura o, quanto meno, una più decisa limitazione, come ad esempio restringere l'ipotesi solo a favore dei congiunti o ai soli casi in cui il bene salvato sia superiore a quello sacrificato (es.: Tizio ruba una medicina per salvare una persona che ne ha urgente bisogno).
(4) Lo stato di necessità non ricorre mai quando l'evento temuto sia di natura patrimoniale.
(5) Per la dottrina prevalente è «volontario» il pericolo causato con dolo o anche con colpa.
(6) L'orientamento tradizionale fonda tale giudizio di proporzione sul rapporto di valore tra i beni confliggenti, di modo che sussiste la proporzione tra fatto e pericolo quando il bene minacciato (es.: vita) prevalga o, almeno equivalga a quello sacrificato (es.: integrità fisica).
(7) Così non potrà invocare la scriminante in parola il comandante della nave che, per porsi sull'unica scialuppa rimasta, sacrifichi la vita di un passeggero.
(8) È questa l'ipotesi del c.d. costringimento psichico che si verifica quando un soggetto venga costretto da altro soggetto a tenere un certo comportamento antigiuridico. In altri termini, colui che viene costretto a compiere l'azione, si trova nell'alternativa di compiere l'azione stessa o di soggiacere al male minacciato (es.: automobilista che provoca un investimento perché spinto a correre sotto la minaccia di una pistola). Il costringimento psichico consiste, appunto, in questa alternativa; per invocare la scriminante in esame, però, occorre che la minaccia sia tale da creare nell'agente un vero e proprio stato di necessità; in ogni caso, del fatto compiuto risponderà il minacciante.
Ratio Legis
La dottrina prevalente ritiene che il fondamento dello stato di necessità risieda nel criterio oggettivo del bilanciamento degli interessi. In una situazione in cui un bene è comunque destinato a soccombere, l'ordinamento si disinteressa della prevalenza dell'uno o dell'altro dei beni, se si tratta di beni equivalenti; privilegia quello maggiore, invece, se essi sono di diverso valore. Pur se affine alla legittima difesa [v. 52], lo stato di necessità se ne differenzia sostanzialmente per il suo carattere utilitaristico. In particolare, le due figure differiscono sotto diversi profili: a) il male minacciato: nella legittima difesa, può riguardare sia diritti personali che patrimoniali; nello stato di necessità rilevano soltanto danni gravi alla persona; b) l'oggetto della reazione: nella legittima difesa si reagisce contro l'aggressore, nello stato di necessità contro un terzo incolpevole, che non ha dato causa al pericolo; c) l'involontarietà del pericolo: solo nello stato di necessità il pericolo non deve essere stato volontariamente causato (ma la giurisprudenza estende tale requisito anche alla legittima difesa), né altrimenti evitabile; d) le conseguenze civili: in materia di risarcimento dei danni, l'art. 2044 c.c. stabilisce che non è responsabile chi cagiona un danno per legittima difesa; l'art. 2045 c.c. stabilisce che chi compie un fatto dannoso in stato di necessità, deve corrispondere al danneggiato un equo indennizzo determinato dal giudice con equo apprezzamento (c.d. responsabilità da atto lecito).
e) l’art. 4 L. 689/81.
Cause di esclusione della responsabilità. Art 4 L. 689/1981
“1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.2. Se la violazione è commessa per ordine dell’autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.”
E sono solo una parte di norme nazionali che, ritengo, possano concorrere a giustificare la presenza dei volontari di P.C. o del Soccorso Sanitario ad operare su una strada con funzioni di regolazione del traffico modificandone i flussi o vietando la circolazione.
Se esaminiamo uno per uno gli articoli sopra richiamati che, detto per inciso, non ritengo né pretendo essere esaustivi della materia perché non posso escludere che altri studiosi del diritto più autorevoli del sottoscritto possano trovarne altri o confutare la validità di questi, scopriamo che:
a) l' art. 652 C.P. in rubrica titola “rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto”; che ci azzecca? Direte voi. Presto detto, se si legge attentamente il testo si scopre che, al di là della singolare titolazione è previsto che:
“Chiunque, in occasione di … omissis … un pubblico infortunio o di un comune pericolo .. omissis … rifiuta , senza giusto motivo di prestare il proprio aiuto o la propria opera …. Omissis … è punito con l arresto fino a 3 mesi o con l ammenda fino a € 309,00”
Per “COMUNE PERICOLO” deve leggersi ciò che lo stesso Codice Penale richiama agli articoli dal 422 c.p. al 437 c.p. laddove si intendono tutti i possibili pericoli per l incolumità pubblica:
Questi sopra riportati sono eventi che chiamano in causa proprio il personale di P.C. e del soccorso sanitario volontario. In che misura e come l’ art. 652 c.p. si collega agli articoli sopra riportati?
Mi sembra chiaro che se un volontario viene chiamato ad intervenire perché si è verificato un fatto riconducibile, ad esempio, a quello previsto dal punto IX) ovvero “crollo di costruzioni”, ancorché doloso, ovvero provocato ad arte per danneggiare ed uccidere (ma la causa e la motivazione non riguardano il volontario di PC o del soccorso sanitario) si è, non solo autorizzati legalmente ad intervenire, ma si è anche OBBLIGATI a farlo.
Da qui ne segue che i volontari chiamati a regolare il traffico sulla strada interessata dal crollo ben potranno operare con tutti i poteri che ne derivano dal mandato che il “pubblico ufficiale” che li ha chiamati ad operare ha dato loro.
Si osservi che per “Pubblico Ufficiale” dobbiamo intendere colui che (vedere art. 357 c.p.), a nome della Pubblica Amministrazione dirige e segue le operazioni di soccorso nell’ immediatezza dell’ evento: polizia, vigili del fuoco, etc …
Ovviamente si potranno ricevere disposizioni dalle autorità - ripetiamo, incarnate da un “Pubblico Ufficiale”- che saranno, o dovrebbero essere, chiare nel definire cosa e come dovrà operare ogni singolo volontario.Nel dettaglio si potranno ricevere indicazioni, ad esempio, circa la chiusura di una strada, con il “potere” conseguente di allontanare veicoli impedendo loro l’ acceso ad una determinata area.
Se il conducente di un veicolo o un pedone - se il divieto riguarda anche i pedoni, non volesse aderire al divieto, il volontario potrà - e DOVRA’ - chiamare in causa l’ autorità preposta all’ applicazione delle sanzioni previste (una qualsiasi fora di polizia, per intenderci) e MAI minacciare o pretendere di applicare o far credere di poter applicare sanzioni di qualsiasi genere.
Nell’ appena delineato vasto campo d azione si può agevolmente constatare che i volontari di PC ed i soccorritori sanitari possono regolare il traffico sempre nel rispetto di quanto disposto dalle autorità competenti, ossia dai Pubblici Ufficiali presenti sul posto ed incaricati di seguire le operazioni o, laddove manchino, per il solo tempo necessario a svolgere i compiti specifici cui si è demandati.
Quale nota “curiosa” si osservi come l’ art. 652 c.p. ci dice anche e soprattutto che chi non si presta al soccorso, così come richiesto da un Pubblico Ufficiale, rischia l’ arresto fino a 3 mesi.Quindi se i volontari stanno fermando veicoli e lo fanno perché è stato chiesto da un Pubblico Ufficiale, nessuna norma potrà “incriminare” il volontario per avere effettuato un servizio altrimenti non previsto dalle norme del C.d.S. in circostanze ordinarie.In questo caso potrebbero anche ricevere in dotazione una paletta …. ma se l ha fornita il “pubblico ufficiale” nessun problema.
Lo stesso deve intendesi il caso di sinistri stradali che rientrano nella fattispecie prevista dall’ art. 652 c.p. laddove riporta “pubblico infortunio” potendosi intendere, l’ incidente stradale, uno di questi. Quindi operare servizi di viabilità generale nel caso di incidenti stradali laddove un agente di polizia stradale (ricordare l’ art. 12 c.d.s.) lo abbia espressamente richiesto è perfettamente legittimo.
b) L’ art. 2045 c.c. in rubrica dice “Stato di necessità” e serve a “giustificare” un fatto che può sì avere cagionato un danno a terzi, ma tale fatto era motivato dall’ esigenza di salvare sé o altri da pericolo o danno grave. Questo articolo serve ai volontari per “evitare” che, nel corso di eventuali servizi di viabilità - ma non solo in questi casi - si incorra in richieste risarcimento danni per avere vietato il transito a …. un importante uomo d’ affari che, impedito a giungere in tempo ad un appuntamento di lavoro, lamentasse la perdita di un “affare” di qualche milione di Euro …. ma i casi sono infiniti ed i legali hanno molta fantasia giuridica nel creare motivi per chiedere risarcimento danni. Questo articolo “serve” solo in caso di contenzioso in sede civile, non in sede penale né in caso di sanzioni amministrative.
c) - d) Art. 51 c.p. e 54 c.p. , rispettivamente ci dicono:
-
art. 51 c.p. esclude la punibilità per un reato eventualmente commesso nel corso dell’ adempimento di un dovere o conseguente ad un ordine legittimo della pubblica autorità. Inoltre se un fatto è commesso per ordine dell’ Autorità del reato risponde chi ha dato l’ ordine.
-
Art. 54 c.p. ci dice che viene esclusa la punibilità di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo o un danno grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. (simile all’ art. 2045 c.c.)
e) art. 4 Legge 24/11/1981 n° 689. Questo è applicabile a tutte le violazioni che rivestono carattere amministrativo. In buona sostanza ricalca in parte quello che prevedono i casi di cui all’ art. 51 c.p. e 54 c.p. ma è rivolto a quelle violazioni che, se commesse e rilevate, comporterebbero solo una sanzione amministrativa, quelle che comunemente ed impropriamente viene chiamata “multa”.
NOTA.
Chiarimento di carattere giuridico: le MULTE vere e proprie, sebbene si concretizzino nel dover pagare una somma di denaro non sono comminate dagli agenti di polizia che hanno accertato il fatto contrario alla legge ma, bensì, da un GIUDICE; infatti, se si torna a leggere più sopra cosa capita a chi minaccia di “ingiusto danno” al Sig. Rossi trova che rischia la “multa” di € 51,00 (art 610 c.p.) che viene applicata da un GIUDICE dopo un processo mentre chi, ad esempio, passa col semaforo rosso è punito con la “sanzione amministrativa” di € 71,00 e questa la applica direttamente l agente di polizia che rileva il fatto direttamente sulla strada.
Riassumendo possiamo intervenire se siamo chiamati a farlo da una AUTORITA PUBBLICA che ce lo chiede espressamente con un mandato preciso. NON possiamo intervenire sanzionando o minacciando sanzioni di alcun genere, possiamo solo invitare chi ci osserva al rispetto delle norme cui siamo stati demandati di fare rispettare, con calma, rispetto e cortesia.
Si possono usare strumenti come la “paletta” se ci viene data in uso dall’ AUTORITA , altrimenti usiamo ciò che può essere meglio per farci vedere e comprendere (bandierine rosse, drappi colorati, cartelli esplicativi, messaggi variabili con pannelli a bordo di veicoli, etc.etc.) MAI imporre qualcosa a qualcuno. con la forza o la violenza, anche solo verbale!
Se ve ne fosse bisogno allertare le forze di polizia – che sicuramente sapranno della nostra presenza – e semmai rilevare tutti i dati possibili dei trasgressori (numero di targa, veicolo, marca, modello, colore, elementi per riconoscere il soggetto etc. etc.) Fatto questo nessuno potrà mai accusarci di avere indebitamente agito con poteri non propri o violato norme o cagionato danni.
NORMATIVA SIRENE E LAMPEGGIANTI BLU
Cominciamo subito col chiarire che l’ unico articolo del vigente C.d.S. che tratta la materia è il 177 al cui comma 1° recita:
“ L uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di ….. omissis ….”
Di seguito viene elencata una serie di soggetti legittimati ad averli installati. Ma leggiamo con attenzione cosa ci dice. Innanzi tutto dispone che i mezzi che possono dotarsi di questi dispositivi siano solo “autoveicoli” e “motoveicoli” individuati nel C.d.S. agli artt. 53 (motoveicoli) e 54 (autoveicoli) e tra questi solo quelli “… adibiti a servizi di …”:
1. polizia,
2. antincendio,
3. protezione civile (dal 6/11/08, come vedremo in seguito)
4. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico,
5. Organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d’ Aosta e province autonome di Trento e Bolzano,
6. autoambulanze,
7. veicoli assimilati (alle autoambulanze) adibiti al trasporto di plasma e organi.
8. Ambulanze e mezzi di soccorso per il recupero di animali o di vigilanza zoofila (dal 13/8/10).
Aggiungiamo che nella lettura del disposto normativo dell’ art. 177, per il punto 7, viene disposto che :
“… omissis …I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del DTT … omissis …” Per il punto 8 invece viene disposto che i suddetti veicoli sono solo quelli: “… individuati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti …”
Rilevato che l articolo 177 non fa distinzioni tra veicoli se questi sono destinati a “SERVIZI” possiamo analizzare nel dettaglio i richiami di sui sopra.
1) polizia:
tutti quelli adibiti a servizi di polizia laddove per “polizia” si devono intendere le forze di ISTITUZIONALI e NON quelle PRIVATE. Senza addentrarci nei dettagli legislativi basti sapere che le forze di polizia sono quelle indicate nella Legge 1/4/1981 n° 121 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale); con Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 20/2/2003 veniva emanata normativa specifica per i veicoli delle polizie municipali. In buona sostanza possono dotarsi di sirena e lampeggiante tutti i veicoli che, permanentemente o occasionalmente, sono utilizzati per compiti di polizia intesi in senso ampio e perciò comprensivi sia dell’ attività di polizia “giudiziaria”, di “sicurezza” che “stradale”. L’ unica condizione che, sebbene non espressamente indicata nella norma, sembra necessariamente vincolare l uso dei dispositivi è che il veicolo appartenga allo Stato o ad Ente Locale o ad altro Ente pubblico che esercita permanentemente ed istituzionalmente funzioni di polizia. NON possono essere dotati di sistemi d allarme, neanche occasionalmente:
A) veicoli privati appartenenti a funzionari o agenti di polizia -
B) veicoli appartenenti ad Enti che solo occasionalmente possono svolgere funzioni di polizia quali ad esempio quelli degli istituti di vigilanza privati, guardie venatorie volontarie, associazioni zoofile, etc
2) antincendio:
intesi non solo quelli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed equivalenti della regione Valle D Aosta e province di Trento e Bolzano (punto 5) oltre a quelli - specificatamente attrezzati - appartenenti ad enti pubblici o associazioni private (leggi: “volontari”) effettuano servizio antincendio in modo istituzionale e non occasionale. Singolare è la situazione dei veicoli del Corpo Nazionale dei VV.FF. che, per quanto riguarda i veicoli “antincendio” non hanno problemi di sorta perché espressamente indicati nella norma, ma per tutti i veicoli destinati ad usi non antincendio? Pensate a veicoli che trasportano dotazioni per i sommozzatori, materiale NBC, etc. Non sono chiaramente veicoli per servizio antincendio ma potremmo chiamarli di “soccorso civile” in generale per ogni tipi di calamità che possa riguardare la collettività, come la P.C. insomma.
Questi veicoli dei VV.FF. hanno però sirena e lampeggiante ed un “libretto di circolazione” rilasciato dal Ministero dell’ Interno - perché, si sappia, hanno una targa diversa (“VF”) e non “civile”, al pari della CRI come vedremo più avanti e si conducono con una patente specifica -. Detto questo resta senza risposta la domanda: come fanno i VV.FF. ad avere installati i dispostivi supplementari d allarme su praticamente tutti i loro veicoli?
Sono certo che la risposta si trova nelle disposizioni del Ministero dell’ Interno che omologa i veicoli dei VV.FF. ma che, al momento in cui scrivo, nessuno ha saputo fornirmi in copia o darmi riferimenti normativi.
In questo caso però il pompiere utilizzatore del mezzo non dovrà preoccuparsi del perché li aveva installati giacché i veicoli dei VV.FF. li fornisce direttamente il Ministero degli Interni quindi, semmai, dovrà rispondere solo della correttezza del loro uso, che non è cosa da poco se consideriamo che alcuni gruppi di volontari di P.C. invece hanno veicoli con targa civile e con sistemi d allarme installati per proprio conto, e quindi non legali sino a quando il Ministero non avrà emanato apposito provvedimento con cui individuerà quali veicoli della P.C. possono installarli … ipotizzo guai maggiori in caso di sinistri stradali.
3) protezione civile.
Con l art. 8/5° del Decreto Legge 6/11/08 n° 172, convertito nella Legge 30/12/08 n° 210, è stato rimosso il divieto di installare, ed utilizzare, i dispositivi supplementari d allarme sui veicoli della protezione civile.
Quindi, leggendo l' art. 177 c.d.s., che tratta di “sirena e lampeggiante”, troviamo che dopo la voce “antincendio” si trova quella “protezione civile” e così si consente l installazione anche ai veicoli di protezione civile ma …. C’ è un “MA” … solo quelli - cito testualmente - “…. come individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”.
Allora, se da una parte è stato rimosso il divieto esistente prima del 6/11/08, dall’ altra, per essere operativo il consenso all’ installazione, sarà necessario conoscere quali tipologie di mezzi possono installarli ed usarli.
In data 5/10/09 il Ministero dei Trasporti ci dice che è consentito l’ UTILIZZO dei dispositivi supplementari d allarme a tutti i veicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento di Protezione civile all’ uopo immatricolati e a tutti quelli adibiti servizi di protezione civile IMPIEGATI IN CASO DI EMERGENZE così come sono previste dall’ art. 2 della L. 24/2/1992 n° 225, compreso lo spegnimento di incendi boschivi.
I veicoli che possono usare i dispositivi devono essere immatricolati sia a nome di Enti pubblici di P.C. che di organizzazioni di volontariato purché iscritte nell’ albo regionale e/o nell’ elenco nazionale del Dipartimento di P.C.
Le condizioni per USARE i sistemi d allarme sono 3 (riferimento Art.2 Legge 225/1992):
1) che i mezzi siano impegnati per una delle finalità di cui al citato art. 2 Legge 225/92.
Queste emergenze sono:
a) eventi naturali o connessi con l attività del uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi ocn l attività del uomo che per loro natura ed estensione comportano l’ intervento coordinato di più enti o amministrazioni in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi o poteri straordinari.
2) che l intervento dei veicoli della PC. sia appositamente richiesto da parte delle competenti autorità mediante COMUNICAZIONE SCRITTA;
3) che ricorrano le circostanze di cui l’ art. 177 cds. (non dimenticarlo MAI).
Se la comunicazione scritta non è giunta all’ associazione di volontari di protezione civile per motivi di somma urgenza la richiesta di intervento deve essere confermata in forma scritta entro le successive 48 ore.
Come fare allora per poter circolare usando i sistemi di allarme se non abbiamo la richiesta di intervento SCRITTA?
Il nostro bravo e diligente CONDUCENTE volontario deve compilare e sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà così come da apposito modello allegato al Decreto. In questa dichiarazione il volontaria certifica che è stato chiamato ad intervenire VERBALMENTE dall’ Autorità Competente (Prefetto, Ministero, Sindaco, chiunque sia titolato a farlo per legge). Questa certificazione DEVE essere esibita alle forze di polizia quando il volontario fosse fermato: si deve fermare ANCHE se ha sirena e lampeggiante accesi!
Se questa certificazione non c è, è “falsa”- ossia non c è stata richiesta di intervento da parte di una Autorità competente o qualsiasi altra mancanza in ordine ai 3 punti sopra elencati - il volontario prenderà un sanziona amministrativa per uso improprio dei sistemi di emergenza. La “multa” la prenderà lui personalmente, non il Presidente dell’ associazione di volontari di protezione civile, quindi ATENZIONE!
Nel caso invece in cui la richiesta di intervento SCRITTA sia giunta all’ Associazione di volontari di P.C. si consiglia ad ogni autista di procurarsene una copia da mostrare agli agenti di polizia in caso di controllo e con questa NON serve più la dichiarazione sostitutiva.
4) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
5) Organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d’Aosta e province autonome di Trento e Bolzano.
6) autoambulanze.
Appare più semplice definire questa categoria con l aiuto di alcuni documenti in cui si individuano nel dettaglio cosa e come devono essere le autoambulanze:
a) Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 5/11/1996 avente ad oggetto “Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo”,
b) Decreto del Ministero dei Trasporti del 20/11/1997 avente ad oggetto “Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali”.
In buona sostanza sono veicoli di cui all’ art. 54 comma 1° lettera g) del C.d.S. ossia AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE. E irrilevante che l autoambulanza appartenga ad un Ente pubblico o ad una associazione privata su base volontaristica purché sia effettivamente destinata permanentemente all’ attività di soccorso.
Il decreto del Ministero dei Trasporti del 17/12/1987 n° 553 distingueva tra ambulanze tipo “A” e tipo”B” e con questo definiva :
“A” di soccorso,
“B” di trasporto.
Nel dettaglio possiamo dire che le autoambulanze “A” e “B” si distinguono tra loro per il tipo di attrezzature e personale che hanno a bordo:
tipo“A”: sono quelle si soccorso e soccorso avanzato, ossia un automezzo attrezzato per il supporto vitale, di base ed avanzato, il cui equipaggio minimo è costituito da un autista soccorritore (in grado di partecipare ad un intervento di emergenza sanitaria) ed un infermiere professionale con preparazione specifica verificata. L eventuale presenza del medico nelle autoambulanze è stabilita da protocolli o disposizioni regionali e/o locali.
tipo “B: equipaggio minimo composto da autista ed infermiere (soccorritore volontario) con attrezzatura semplice e generica
Trattando dell’ auto medica si può dire che è un automezzo di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo, per il trasporto delle tecnologie necessarie al supporto vitale.Il cosiddetto “centro mobile di rianimazione” (o di terapia intensiva) potrebbe essere definito un ambulanza attrezzata in piccolo reparto ospedaliero mobile in cui sono previsti due infermieri professionali ed un medico anestesista-rianimatore, oltre all’ autista soccorritore.
7) veicoli assimilati (alle autoambulanze) adibiti al trasporto di plasma e organi.
In questo caso la vigente normativa nulla ci dice in ordine ai veicoli adibiti al trasporto di plasma o organi, così come restano prive di riferimenti giuridici le moto-mediche se non che tutti questi veicoli devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del D.T.T (ex MCTC). Ciò lascia supporre che tali veicoli, per essere dotati di dispositivi supplementari di allarme, devono essere sottoposti a verifica presso un SIIT-Trasporti (Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti).
Una recente nota del Ministero dei Trasporti del 21/3/08 n° 1308/Bis, in risposta ad un quesito di un comando di polizia locale, fornisce qualche indicazione per i veicoli che trasportano plasma e organi. Ci dice che, pur in assenza di specifici decreti ad hoc, (che esistono solo per le autoambulanze) possono essere dotati si sirena e lampeggiante e devono avere sul fianco del veicolo la scritta “trasporto plasma e organi” oltre alla denominazione della struttura cui appartengono.
Nota particolare su MOTO-MEDICHE.
Seri dubbi sorgono circa la possibilità di installazione ed utilizzo dei sistemi supplementari d allarme sulle moto-mediche, cioè su motoveicoli attrezzati per il trasporto di personale sanitario per interventri di primo soccorso in luoghi o situazioni che non consentono l impiego di auto-mediche.
Infatti, ripetiamo, l art. 177 C.d.S. indica chiaramente la possibilità di installare ed usare sirena e lampeggiante su autoambulanze e veicoli assimilati per trasporto plasma e organi mediante riconoscimento di idoneità al servizio da parte del D.T.T (ex MCTC). Ma nel decreto ministeriale attuativo di questa disposizione si fa espresso riferimento di equivalenza alle auto-mediche, ma NON si fa riferimento alle moto-mediche. Lasciando così intendere che questi veicoli non possano essere assimilati alle autoambulanze ai fini della possibilità di beneficiare dello speciale regime garantito dall’ art. 177 ai conducenti dei veicoli in emergenza.
Come siano stati omologati i motoveicoli che vediamo in uso quali moto mediche vedremo più avanti. Nel caso di installazione successiva all’ omologazione, quindi del tutto illegittima ed irregolare, ne risponde chi lo ha disposto e chi, eventualmente, li usa. Questo perché, ripetiamo, se l installazione avviene dopo l’ acquisto, a cura dell’ associazione di volontari proprietaria è illegale e rischioso.
Però …. il Ministero dei Trasporti, con al circolare 24/11/2004 n° 2567/Segr. tratta dei “motocicli per interventi sanitari di emergenza” che … usciti dalla porta, rientrano dalla finestra …, in questa circolare il Direttore Generale ci dice:
“.. si ritiene perciò di poter autorizzare in via sperimentale e nelle more della eventuale rivisitazione dell’ intera normativa, sentito anche il Ministero dell’ Interno, l’ applicazione dei segnali supplementari previsti dall’ art. 177 sui motocicli in questione ….. “
Detto questo é possibile trovare motocicli con i dispositivi supplementari d’ allarme installati sin dall’ origine (e MAI dopo l acquisto a cura dei volontari …) e, come dispone la circolare citata:
“.. l’ autorizzazione conseguirà all’ esito favorevole di visita e prova finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, e comporterà la ristampa della carta di circolazione (art. 236/3 Reg. Esecuz. C.d.S.) sulla quale nelle righe descrittive verrà annotato: “motociclo adibito ad interventi sanitari di emergenza”
Anche se non interessa questo lavoro è utile sapere che una ulteriore categoria di veicoli che possono dotarsi di sistemi supplementari di allarme sono quelli utilizzati da alte personalità dello Stato, così come introdotti dalla Legge 6/11/2003 n° 300 che ha fornito una nuova previsione delle cosiddette “alte personalità” nella formulazione originaria della norma dell’ art. 5 bis del Decreto Ministeriale 83/0'2 convertito in legge 2/7/2002 n°133 e successiva modifica introdotta con il D.L.30/12/05, convertito in Legge il 21/2/2006 n° 49.
Sostanzialmente risulta che possono essere utilizzarti in tutti i casi in cui si deve svolgere una più efficace prevenzione e tutela dell’ incolumità di alcune persone che, svolgendo delicate funzioni pubbliche, sono più esposte a minacce di aggressione. Il conducente di tali veicoli però deve rivestire la qualifica di “agente di pubblica sicurezza” ; in questi casi possono utilizzare anche la famosa “paletta” (art. 24 reg. c.d.s.).
Come semplice curiosità riporto una circolare del Prefetto di Avellino (n° 66/06 area IV, del 21/3/2006, quindi “fresca fresca”) in cui si richiamano gli amministratori locali (sindaci e assessori) a… non usare il lampeggiante blu.
8) autoambulanze e mezzi di soccorso per il recupero di animali o di vigilanza zoofila.
Queste tipologie di veicoli devono essere individuati mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti. Quindi non tutti questi veicoli indiscriminatamente, ma solo quelli “individuati” dal Ministero citato.
NOTA: trasporto d’emergenza animali gravemente malati con veicolo proprio.
La legge 120/10 ha introdotto anche la possibilità del trasporto di animali in “gravi condizioni di salute” con veicoli privati. In questo caso chi trasporta un animale in queste condizioni potrà godere della condizione di “stato di necessità” per giustificare – E NON PAGARE – per le violazioni eventualmente commesse ma …. SOLO SE IL CONDUCENTE ESIBIRA ALLE FORZE DI POLIZIA STRADALE APPOSITA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LO STATO DELL ANIMALE, così come stabilito da apposito provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In concreto un privato può trasportare sul suo veicolo privato un animale in “gravi condizioni di salute” “violando” alcune norme del C.d.S. (ad esempio superare i limiti di velocità, sorpassare una colonna ferma ad un semaforo - sempre in condizioni di sicurezza, mi raccomando! Usare il clacson per “farsi largo”, etc.) solo se potrà dimostrare l urgenza con l’ apposito documento che il Ministero dei Trasporti ha individuato con il decreto (anche successivamente ad un controllo da parte delle forze di polizia che lo hanno fermato mentre si recava con l’ animale al posto di soccorso veterinario o anche dopo il trasporto se riceve a casa un verbale per … superamento dei limiti di velocità - ad esempio -).
Insomma, non sempre si potrà affermare che si stava trasportando un animale malato per evitare le sanzioni, ma solo se si DIMOSTRA con apposito documento che l’ animale stava effettivamente male!
Per un approfondimento del trasporto in emergenza con veicoli privati è bene leggere anche il punto w) della presente dispensa.
I veicoli della CRI,VV.FF.
La Croce Rossa Italiana è Ente Pubblico riconosciuto in virtù del DPR 613/80 e cioè un organismo dotato di personalità giuridica istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico interesse, che non abbiano carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finalizzata in via maggioritaria dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti di diritto pubblico, o la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi o il cui consiglio d amministrazione, consiglio direttivo o consiglio di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti di diritto pubblico.In pratica la CRI provvede in tutto e per tutto ai propri veicoli che sono equiparati ai veicoli delle Forze Armate.
Nel “testo unico delle norme per la circolazione dei veicoli della CRI”, all’ art. 9, troviamo che i dispositivi supplementari di allarme li possono installare SOLO le autoambulanze con esclusione di tutti i veicoli da trasporto. Tuttavia è possibile installarli anche sui veicoli operativi, in via provvisoria ed amovibile, quando sono utilizzati in attività di supporto operativo per il soccorso sanitario o il trasporto di organi o plasma. La distinzione tra veicoli da trasporto e operativi è sempre contenuta nelle “loro” norme ed è curioso osservare che alla voce “veicoli operativi” troviamo le MOTO MEDICHE (art. 5 lettera e) oltre, ovviamente, alle AUTO MEDICHE. Da notare che per condurre veicoli immatricolati CRI necessita una patente speciale rilasciata dalla CRI stessa.
Le stese considerazioni generali valgono per i veicoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che vedono immatricolati i propri veicoli in maniera autonoma dal Ministero dell’ Interno con l emissione di un apposito “Libretto di Circolazione”.
In caso di incidenti quale patente si ritira?
E d obbligo che in caso di incidenti stradali la forza di polizia che procede ai rilievi, se accerta violazioni che comportano anche il ritiro della patente di guida per l’ applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione o revoca della patente, proceda al ritiro della patente del conducente coinvolto. Ora, che succede se il coinvolto guida una veicolo CRI ed ha, necessariamente, la patente rilasciata dalla CRI?
Ci soccorre una risoluzione del Ministero dell’ Interno n° M/2413 del 24/1/97 che fornisce indicazioni alle forze di polizia per effettuare il ritiro della patente di guida rilasciata dalla CRI e non quella “comune” che quasi sicuramente possiede il conducente coinvolto nel sinistro.
In buona sostanza il Ministero dispone che nel caso di incidenti con veicoli coinvolti appartenenti a:
- CRI.
- VV.FF.
- FF.OO. (forze armate).
- Poliza (di Stato o Locale)
- Carabinieri.
- Altri Enti che hanno la possibilità LEGALE di rilasciare patenti ai propri dipendenti.
La patente di guida che eventualmente dovrà essere ritirata dall’ organo di polizia procedente sarà quella “speciale” e non quella “normale” proprio perché l incidente si è verificato mentre stava guidando un veicolo per cui è necessario possedere la patente “speciale” e non la “comune”, ossia la propria patente personale.
Sarà l’ Amministrazione cui appartiene il conducente che, ricevuto il rapporto dell’ incidente e la patente ritirata, provvederà alla sospensione o revoca - se dovuta -. Questo però non esclude che la Prefettura possa ordinare la revisione della patente “comune” all’ autista se le circostanze dell’ incidente sono tali da fare ritenere che sia necessaria una revisione di tutte le patenti che possiede il nostro conducente.
Lampeggiante e sirena. Descrizione ed differenza di utilizzo.
Dal punto di vista tecnico esistono diversi tipi di sistemi, la distinzione sostanziale si trova nel modo in cui viene prodotto l’ effetto della luce per i lampeggianti e, per il dispositivo di allarme acustico, dalle caratteristiche costruttive e dal modo in cui il suono viene prodotto. Per i lampeggianti troviamo:
Tutti, ovviamente, a luce di colore blu, come indica l’ art. 177 c.d.s.
Per le cosiddette “sirene” troviamo:
-
meccaniche,
-
elettrromagnetiche,
-
trombe,
-
elettroniche.
Le caratteristiche e il livello sonoro delle sirene sono stabilite dall’ art. 2 del DM 20/3/1979 (modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari d allarme, etc.) stabilisce che il livello di emissione sonora globale per ciascuna nota, misurato in condizioni di campo libero ed alla tensione nominale misurata ai capi del dispositivo deve essere massima sull’ asse principale dell’ apparecchio e compreso tra 115dB e 125B a due metri di distanza da esso.
Altri dispositivi disponibili sul mercato (ad esempio le sirene “americane” con toni WAIL, YELP, PIERCE, HI-LO, etc.) NON possono essere utilizzate. Ogni esemplare di sirena deve esser conforme al prototipo approvato e deve recare un marchio costituito dalle lettere KSP seguite dal numero di riferimento del provvedimento relativo al riconoscimento.
Per controllare che la sirena installata sia omologata occorre accertarsi che sulla centralina e sulle trombe sai riportata la dicitura “00000KSP” (dove 00000 indica il numero di omologazione). Quanto appena scritto non si applica ai veicoli della CRI e delle amministrazioni o degli Enti come l esercito.
L’ uso di dispositivi non omologati potrebbe determinare l applicazione di sanzioni amministrative e determinare, in caso di incidente, possibili profili di responsabilità concorrente del conducente del veicolo di soccorso: ATTENZIONE!!!
Non è questa la sede per addentrarci nelle descrizioni tecniche dei vari sistemi, unica nota interessante è che le sulle sirene il simbolo dell’ omologazione, oltre a quanto detto sopra, è costituito da una “e” seguita da un numero che rappresenta lo stato dell’ unione Europea dove è stata effettuata l omologazione, ovvero una “E” ed un numero di riferimento.
Sempre trattando delle SIRENE è opportuno sapere che:
-
in ambito cittadino le sirene più udibili tra i rumori del traffico sono quelle di tipo ELETTRONICO, soprattutto se gli amplificatori sono montati sul tetto del veicolo. In particolare le sirene a più tonalità risultano più potenti e facilmente riconoscibili. Tali sirene sono, tuttavia, estremamente direzionali e si percepiscono meglio quando il veicolo di soccorso è dietro o di fronte (e, quindi, in prossimità delle intersezioni, sono meno udibili dai veicoli che incrociano dalle laterali).
-
in ambito extraurbano le sirene più udibili sono quelle MECCANICHE perché emettono un suono continuo di intensità e frequenza maggiore rispetto alle sirene elettroniche.
Se il veicolo è dotato di più tipi di sirena è consigliabile utilizzare sempre una sola sirena alla volta e mai due contemporaneamente.L’ utilizzo congiunto di due sistemi di allarme (in special modo quando trattasi di due “bitonali”) può costituire pericolo per gli atri utenti della strada perché la somma dei suoni risultante può disorientare i conducenti impedendogli di percepire l’ esatta direzione e la provenienza del veicolo di soccorso o, peggio, dare la sensazione che stanno sopraggiungendo più veicoli in emergenza. Inoltre l uso indiscriminato di due “bitonali” contemporaneamente non consente agli altri utenti della strada di percepire il susseguirsi delle note che caratterizzano un impianto d allarme e che consentono di individuarne il tipo (perché solitamente le AUTOAMBULANZE hanno dispositivi con tonalità diverse rispetto agli altri veicoli di soccorso). La sommatoria di suoni risultante dall’ utilizzo congiunto dei dispositivi di allarme, infine, può somigliare al rumore di clacson dei veicoli, rischiando di non preavvisare il conducente dell’ arrivo del mezzo di soccorso.
L' intensità acustica del segnalatore che ne permette la chiara percezione dipende anche dall’ ambiente in cui si propaga il suono. Infatti l orecchio umano percepisce bene un segnale acustico solo se questo supera di almeno 10 dB il rumore ambientale e purché vi sia, nel contempo, una sufficiente differenza in termini di frequenza. Il suono si attenua nel percorrere lo spazio: si ha una riduzione di 6 dB ad ogni raddoppio della distanza dalla sorgente sonora (tuttavia, laddove si possa ritenere che le condizioni ambientali siano difficili, come in presenza di vento o di ostacoli sul terreno in grado di disperdere il suono, è necessario considerare un attenuazione di 8-10dB).
Come devono essere installati?
Nel vigente C.d.S. e relativo regolamento non ho trovato specifiche norme che indichino come e dove installarli, infatti l’ art. 177 C.d.S. non ha rimandi o riferimenti nel Regolamento d Esecuzione al C.d.S. Un accenno ai “lampeggianti” si trova all’ art. 266 del regolamento al C.d.S. ma tratta di dispositivi supplementari di segnalazione visiva delle macchine agricole che sono di colore giallo o arancione.
In pratica però li si vede installati sul tetto dei veicoli e questo per garantire una visibilità a 360°; in aggiunta spesso troviamo dispositivi lampeggianti installati sulla parte anteriore del veicolo (paraurti o carrozzeria) e questo perché, soprattutto nel traffico urbano, rendono più evidente il veicolo che circola in emergenza ai mezzi che lo precedono, nella stesa direzione di marcia e che sono troppo vicini per vedere i dispositivi collocati sul tetto.
La presenza sui veicoli dei dispositivi supplementari d allarme dovrebbe essere riportata sulla carta di circolazione; la normativa di riferimento dovrà chiedersi alla competente DTT ma, solitamente, le ditte specializzate nella costruzione di veicoli speciali hanno più che sufficienti riferimenti normativi per assicurare la correttezza dell’ installazione.
LAMPEGGIANTI GIALLI, ARANCIONI o ROSSI.
Troviamo risposta nell’ art. 151/1° lettera p septies del c.d.s. ci dice che i lampeggianti possono essere solo GIALLI o ARANCIONI, quindi via i ROSSI …..e DEVONO essere installati e utilizzati solo su:
a. veicoli per la raccolta rifiuti solidi urbani,
b. mezzi d opera,
c. veicoli per la pulizia e manutenzione delle strade, (motoscopa e spazzaneve ad esempio…)
d. veicoli di rimozione o soccorso stradale,
e. macchine agricole,
f. veicoli eccezionali
g. trasporti in condizione di eccezionalità,
h. servizi di scorta tecnica,
i. macchine operatrici.
Tra questi non si rinvengono i veicoli della protezione civile comunemente in uso ai vari gruppi di intervento volontari, quindi non si possono installare su:
a) furgoni,
b) fuoristrada.,
c) autovetture,
d) autocarri,
e) motociclette,
f) quad,
g) etc,…
Poco altro quindi da aggiungere se non che si rischiano sanzioni amministrative e responsabilità se, in seguito a circolazione con l’ uso del lampeggiante colorato, si rimane coinvolti in incidenti … detto questo, non vale la pena e, forse, non serve a molto installarli e accenderli, usarli poi per “chiedere strada” o per accorrere sul luogo di un intervento è estremamente pericoloso dal punto di vista giuridico.
Per correttezza d informazione e per chiarire che ce lo insegnano sin dalla “scuola guida”, preciso che l’ elenco dei veicoli su cui si devono - non è una facoltà ma un obbligo - installare i lampeggianti gialli/arancioni è stato rilevato dal manuale per la preparazione all’ esame per il conseguimento della patente di tutte le categorie …
Quando vanno utilizzati lampeggiante e sirena?
Innanzitutto dobbiamo tornare a leggere ciò che ci dice l' art. 177 C.d.S. :
“L uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli … omissis … solo per l’ espletamento di servizi urgenti di istituto”. Rileggiamo bene cosa dice: … solo per l espletamento di servizi urgenti di istituto …”.
Ma cosa dobbiamo intendere per “URGENTI” e “ISTITUTO”?
URGENZA: sta per qualcosa che richiede azione o risoluzione immediata, che va fatto con urgenza, in tutta fretta, indifferibile.
ISTITUTO: si deve intendere il complesso di attività che fanno capo al servizio cui il veicolo è destinato specificatamente.
Chiarito questo, dovrebbe essere più semplice distinguere in quali casi è possibile utilizzare i dispositivi. In pratica si deve fare riferimento all’ urgenza di un servizio proprio cui è destinato il veicolo. Non è ipotizzabile giustificare l uso di sirena e/o lampeggiante per un ambulanza il cui conducente ha fatto tardi e vuole tornare a casa o deve fare il pieno di carburante per rientrare in sede al cambio turno … e non crediate siano casi impossibili. Ma entreremo nel dettaglio più avanti.
Proseguendo, e prima di passare ad esaminare cosa succede utilizzando sirena e/o lampeggiante, o meglio cosa possiamo fare e cosa devono fare quelli che ci vedono sulla strada é bene preparare un piccolo glossario:
Emergenza: Circostanza imprevista e pericolosa. Situazione difficile richiedente pronta deliberazione da parte di chi deve provvedere. Quello che si attua in caso di particolare difficoltà. Grave: Pericoloso, che fa prevedere il peggio.
Urgenza: che richiede azione o risoluzione immediata. Che va fatto con urgenza, in tutta fretta. Indifferibile.
Prudenza: la capacità di distinguere e di prevenire il male, i pericoli e simili e di agire in modo da evitarli. Diligenza: attenta cura nell’ esecuzione di un compito.
D' ora in avanti, alla guida di mezzi muniti di lampeggiante e sirena tenete ben presenti queste definizioni e fate lo stesso leggendo le prossime righe.
Dall’ esame dell’ art. 177 c.d.s non si riescono ad evincere quali siano i casi reali di URGENZA giustifichino e consentano l uso dei dispositivi d’ allarme in quanto la norma si preoccupa principalmente che l’ abuso, ossia il funzionamento continuativo ed indiscriminato dei dispositivi, non faccia perdere credibilità all’ importante segnalazione che essi hanno il compito di trasmettere. Per questo motivo un attenzione particolare merita l espressione “ ..per l’ espletamento di servizi urgenti di istituto..”. Con tale espressione si vuole sottolineare che il conducente può fare uso dei dispositivi esclusivamente quando il servizio che sta svolgendo in quel momento è effettivamente urgente, nel senso che richiede un intervento tempestivo ed improrogabile poiché si è verificato, o si sta per verificare, un evento che può comportare danni alle persone o gravi danni alle cose.
Le situazioni pratiche vanno necessariamente poste in relazione al tipo di servizio che l Ente cui il veicolo appartiene è chiamato istituzionalmente a svolgere; così per i veicoli antincendio dei VVFF un servizio si potrà dire urgente quando sia rivolto a tutelare l’ incolumità pubblica dai rischi commessi ad incendi o ad altre calamità ma non a “correre” sul posto ove un gatto è rimasto su un albero …
L’ urgenza deve essere quindi valutata caso per caso, e questa valutazione è rimessa al giudizio del conducente in relazione alle circostanze del caso concreto ed agli ordini ricevuti. (Cass. Penale, Sez.IV, 13/11/67, in mass Pen. 1968, p.1202, m.1909; Cassazione, Sez.IV, 9/10/81 n° 8644).
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che:
“.. al fine di stabilire se possa ritenersi legittimo l’ uso dei dispositivi d allarme non occorre accertare l’ effettiva urgenza del servizio d istituto, ma deve aversi riguardo alla ragionevole rappresentazione che dell’ urgenza abbia potuto farsi il conducente”.
Ricordiamo che al conducente non è fatto obbligo di utilizzare i sistemi d’ allarme ma ne è dato solo la facoltà che egli potrà attivare o meno a seconda della propria valutazione della situazione; la scelta di quale dei sistemi utilizzare, singolarmente o congiuntamente, condizionerà il comportamento come mostrato nello schema allegato.
Per concretizzare, i casi in cui possibile utilizzare i sistemi d allarme distinguiamo in due categorie:
VEICOLI ANTI INCENDIO: un servizio si può dire URGENTE quando sia rivolto a tutelare l incolumità pubblica dai rischi connessi ad incendi in atto (o ad altre calamità naturali) con rischio attuale e grave. Quindi il soccorso ad un gattino immobilizzato su un albero non giustifica sirena e lampeggiante, così come non lo giustifica il raggiungere un luogo ove si sia allagata una cantina …. sempre che non vi siano persone intrappolate nella stessa.
VEICOLI DI SOCCORSO SANITARIO: si deve tenere presente che in campo sanitario non sempre il concetto di “urgenza” necessariamente coincide con quello di “gravità” delle lesioni o della patologia di cui il paziente o il trasportato è affetto. Si può infatti definire URGENTE solo quella patologia che comporta pericolo di compromissione di una delle funzioni vitali (respiratoria circolatoria e cerebrale).
Insistiamo sul termine URGENZA in campo sanitario. Questa è direttamente proporzionale all’ entità della compromissione delle funzioni vitali (esistenti o presumibili): un caso è URGENTE quando c è concreto ed attuale pericolo per la vita o l’ integrità fisica della persone. L’ urgenza NON è invece necessariamente legata alla GRAVITA’ perché possono esistere situazioni molto gravi ma non urgenti; ad esempio, una sospetta frattura della colonna vertebrale è una situazione particolarmente grave ma non si può dire urgente, anzi in questo caso sarebbe opportuno agire con la massima cautela possibile perché più sarà cauto e qualificato il soccorso e più sarà ridotto il rischio di lesioni permanenti. D’ altra parte, esistono situazioni non gravi ma molto urgenti come, ad esempio, una emorragia in soggetto emofilico che, a causa dell’ impossibilità di arrestarla, può comportare gravi danni alla persone e giungere fino al decesso per dissanguamento.
In generale i servizi sanitari possono classificarsi come urgenti quando:
a) su richiesta urgente, ci si reca sul luogo dove giace un ferito o malato e, NON CONOSCENDO LE CONDIZIONI reali di salute, si presume siano gravi compromissioni delle funzioni vitali (respiratoria circolatoria e cerebrale);
b) quando la centrale operativa 118 ha comunicato un codice corrispondente ad una urgenza;
c) quando il ferito o malato è in gravi condizioni di salute ed abbisogna di cure immediate.
Per i soccorsi sanitari giova sicuramente al conducente del mezzo di soccorso l’ indicazione che gli giunge dalla centrale 118 che offre il vantaggio di limitare l’ uso dei dispositivi solo a quelle situazioni in cui ci sono effettivamente urgenti ed evita possibili fenomeni di abuso.
MAI il conducente deve assumersi la responsabilità, in proprio, di azionarli perché in caso di sinistro la centrale 118 non ne sarà responsabile in quanto l ordine NON era quello di “guidare in sirena”…. Quindi, cari volontari, attenzione: limitare al massimo l uso dei sistemi d allarme per scongiurare spiacevoli problemi sia di carattere amministrativo (“multe”) che penale (incidente stradale con feriti o morti).
Cosa COMPORTA utilizzare lampeggiante e sirena?
Leggendo l’ art. 177 C.d.S. non tutto appare immediatamente chiaro. Credo sia bene esaminare il tutto creando 3 categorie di “effetti”, intesi come ciò che la legge prevede accada in conseguenza dell’ utilizzo di sistemi supplementari d allarme. Nel prospetto che si allega si distinguono 3 casi ricompresi in 3 colonne :
solo lampeggiante,
solo sirena,
sirena e lampeggiante (insieme).
A seguire troviamo tre righe in cui sono riportati gli effetti giuridici che l uso del dispositivo dovrebbe realizzare, e sono:
cosa devono fare gli agenti preposti alla regolazione del traffico,
cosa devono fare gli utenti della strada,
cosa può fare il conducente del mezzo di soccorso.
E rilevante comprendere che ciò che si legge è solo l’ effetto giuridico che l’ uso di un determinato dispositivo dovrebbe generare, infatti non tutti i soggetti richiamati sono pienamente consapevoli di quanto riportato ma questo lavoro è un semplice tentativo di portare ad una maggiore diffusione della conoscenza delle norme.
NOTA sui segali degli agenti in presenza di veicoli in emergenza.
E curioso rilevare che sui manuali di preparazione al conseguimento della patente di guida le norme che regolano e disciplinano il comportamento degli agenti preposti a regolare il traffico in presenza di veicoli in emergenza sia liquidata con poche righe (16 in tutto sul testo per il conseguimento delle patenti C D E e CAP - 34^ edizione, 2003) ma nessun cenno ai segnali degli agenti mentre sul manuale per il conseguimento delle patenti A e B si tratta “meglio” la questione (2 pagine sui segnali degli agenti nell’ edizione 1996) di cui solo 8 righe per richiamare cosa fa un agente in presenza di veicoli di soccorso e 16 righe sul comportamento generale nei confronti di veicoli in emergenza.
Credo ciò sia dovuto al fatto che chi consegue una patente superiore alla B sia già ritenuto buon conoscitore della norma, quindi sarebbe inutile un richiamo all’ art. 182 Reg. Esecuz. c.d.s.: ecco perché, poi, nessuno sa cosa fare …. a proposito, voi che leggete, vi ricordate quali sono i segnali degli agenti in presenza veicoli in emergenza?
Meglio riassumere.
Il suono prolungato di fischietto da parte di un agente dovrebbe avere come conseguenza l arresto di tutta la circolazione e, se ci si trova ad un incrocio semaforico, ci si deve fermare - anche col “verde” - lasciando libera la carreggiata, e se necessario, sgomberando l area di intersezione.
Due brevi trilli di fischietto ripristineranno la normalità. NON ci si deve domandare “perché fischia?” E rimanere sulla carreggiata a cercare nello specchietto retrovisore chi arriva o guardarsi intorno senza muoversi ….!!
Solo se il conducente di un veicolo in emergenza usa congiuntamente sirena e lampeggiante è possibile non rispettare le prescrizioni imposte dai segnali stradali sia verticali che orizzontali o luminosi ma, IN NESSUN CASO consente di derogare alle disposizioni impartite dagli agenti del traffico. In particolare NON possono essere in nessun caso derogate le disposizioni impartite per:
-
arrestare la marcia,
-
imporre direzione obbligatoria
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLA STRADA.
TUTTI coloro che si trovino sulla strada percorsa da veicoli che usino congiuntamente i sistemi d allarme o si trovino sulle strade adiacenti in prossimità di sbocchi su quelle percorse di veicoli in emergenza, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme hanno l’ obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, fermarsi.
Per “TUTTI” si intende proprio TUTTI, quindi anche i pedoni che devono evitare di intralciare il transito dei veicoli e, all’ occorrenza anche lasciare libero il marciapiede: caso limite ma caso possibile … con le opportune cautele.
Nel dettaglio i conducenti degli altri veicoli, appena avvertita la segnalazione di allarme devono:
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a) rallentare e fermarsi (obbligo principale),
-
b) tempestivamente portarsi sul margine destro della carreggiata lasciando la maggior parte possibile della stessa libera per il transito dei mezzi di soccorso,
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c) fare tutto il possibile per agevolare il transito dei veicoli in emergenza, riprendere la marcia solo dopo il transito del veicolo di soccorso;
-
d) MAI seguire il veicolo in emergenza per sfruttare la scia di strada libera!!
Contrariamente a quanto molti credono il vigente C.d.S. non prescrive l’ obbligo di fermarsi sempre e comunque ma, a seconda delle circostanze, impone agli utenti della strada un comportamento rivolto essenzialmente alla tutela della sicurezza e della circolazione del veicolo in emergenza. Ciò vuol dire che in determinate circostanze (ad esempio curve o dossi) l’ atteggiamento più corretto di chi si trova sulla strada è costituito dall’ accelerare l’ andatura per sgombrare sollecitamente l’ area pericolosa e fermarsi solo più avanti dove esiste la possibilità per il veicolo in emergenza di superarlo senza problemi. Lo stesso dicasi per gli incroci. Infatti l obbligo principale di rallentare e fermarsi non deve essere preso alla lettera laddove le condizioni del momento comportino pericolo alla sicurezza della circolazione: Agli incroci arrestarsi sulla linea d arresto spesso può significare ostacolare il transito dei veicoli in emergenza che provengono da tergo: in questo caso è obbligo del conducente spostarsi più avanti, attraversando l incrocio se necessario, ma sempre con la massima sicurezza.
Per comprendere bene il significato dell’ obbligo di rallentare e fermarsi imposto dal C.d.S. vanno fatte alcune precisazioni:
a) NON vale solo per i conducenti dei veicoli (di qualsiasi tipo, biciclette comprese quindi..) ma anche per i pedoni che, appena sentono una sirena, hanno l’ obbligo di astenersi dall’ attraversare la strada o, se hanno già iniziato l attraversamento, di completarlo sollecitamente;
b) È incondizionato, cioè tutti gli utenti della strada, appena sentono la sirena devono accostarsi il più possibile al margine destro e ivi arrestarsi, non essendo sufficiente rallentare soltanto e accostarsi al margine destro, anche se la strada è ampia;
c) Viene in essere nel momento in cui gli utenti della strada percepiscono il segnale di allarme anche se on riescono a rendersi conto della direzione da cui proviene il mezzo né dalla direzione verso la quale intende proseguire (V Cass. Pen., Sez. IV, 23/1/1981, in Mass. Pen. ,1982, m. 776),
d) Vale anche per i veicoli circolanti su rotaie (TRAM) i quali, appena sentita la sirena devono subito arrestarsi.(Cass. Civ. sez. III, 14/2/1976 n° 477 in Arch. Giurid. Circ. Sin. Strad. 1976, p. 623)
Per favorire il transito di un veicolo in emergenza possiamo aggiungere che sarebbe opportuno mostrare ai conducenti dei veicoli in emergenza che si è notato il loro arrivo e si sono comprese le loro intenzioni, ad esempio sarebbe opportuno che gli altri utenti della strada segnalino con l’ indicatore di direzione la manovra di spostamento a destra che stanno per compiere lasciando in funzione il dispositivo sino a quando il veicolo in emergenza no sia transitato.
USO DEL SOLO LAMPEGGIANTE BLU.
Nell’ uso del solo dispositivo lampeggiante blu si tenga presente che non consente di derogare ad alcuna norma del C.d.S. né conferisce alcuna prerogativa particolare. Tuttavia non è possibile disconoscere al dispositivo lampeggiante un effetto di segnalazione visiva che, in determinate circostanze, può essere molto utile. In estrema sintesi si può affermare che:
Non è consentito l’ uso del dispositivo lampeggiate blu al di fuori di una situazione di reale EMERGENZA; anche in situazioni di reale emergenza, se il lampeggiante è utilizzato senza sirena il conducente del mezzo NON ha alcuna prerogativa particolare e deve rispettare tutte le norme del C.d.S. Come si dirà il lampeggiante serve essenzialmente ad integrare l’ effetto della sirena. Da solo, invece non riesce ad essere sufficientemente funzionale all’ esigenza di avvisare l utenza del transito e dell’ imminente arrivo di un mezzo di emergenza e soccorso.Uniche particolari prerogative che consente il solo azionamento del lampeggiante sono previste dall’ art. 176/14° indicate nel prospetto allegato.
USO DELLA SOLA SIRENA.
Usare solo la sirena non è sufficiente a godere delle facoltà previste dall’ art. 177 c.d.s. sebbene da una attenta lettura dell’ articolo in questione potrebbe sorgere un problema di coordinamento, in quanto il 1° comma prevede la possibilità che il veicolo sia privo di lampeggiante, mentre il 2° comma ne considera indispensabile l uso congiuntamente alla sirena per poter circolare senza osservare tutte le norme del C.d.S. Nonostante l apparente contraddizione non c è contrasto tra la norma del comma 1° e quella del comma 2° dell’ art. 177 C.d.S., infatti mentre la prima disposizione si limita ad affermare che i dispositivi supplementari devono essere usati sol in certe circostanze ed unicamente dai conducenti ei mezzi di polizia, antincendio e soccorso, non attribuendo loro alcuna prerogativa particolare, la seconda specifica che solo l uso congiunto dei entrambi i dispositivi attribuisce speciali facoltà ai predetti conducenti.
Raccordando opportunamente le due disposizioni si giunge alla conclusione che i veicoli in “sola sirena” non possono derogare alle norma del C.d.S. anche se impegnati in servizi d’ emergenza. Quindi, nella pratica, è opportuno dotare di entrambi i dispositivi i veicoli che si intendono utilizzare per servizi d emergenza, ma non è vietato avere installato uno solo dei due sistemami previsti tenendo presente le limitazioni che l uso del singolo dispositivo hanno sulla condotta di guida. Ne deriva che con la sola sirena in funzione il conducente deve ricevere via libera dagli agenti e dagli utenti ma deve altresì rispettare tutte le norme del C.d.S.
USO CONGIUNTO DI SIRENA E LAMPEGGIANTE:
E importante sottolineare che solo l uso congiunto di lampeggianti e sirena (art. 177/2° c.d.s.) consente di derogare a:
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obblighi,
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divieti,
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limitazioni,
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prescrizioni della segnaletica stradale,
-
norme di comportamento in generale.
Eccezione a queste considerevoli “libertà” sono:
-
segnalazioni degli agenti del traffico,
-
rispetto generale delle regole di prudenza e diligenza.
Con questo si viene a dire, tra le altre cose, che se un agente di polizia impone l’alt ci si deve fermare.Le esenzioni però, NON si estendono alle norme su:
Quindi il veicolo deve essere perfettamente funzionante in ogni sua parte (luci, specchietti retrovisori, pneumatici, freni, numero di passeggeri a bordo, etc.); deve avere i documenti in ordine (revisione, annotazioni sulla carta di circolazione della presenza di ganci di traino, alimentazione a gas, etc.), il conducente deve possedere una patente di guida adeguata al veicolo.
Nota di rilievo ritengo sia quella della necessità di limitare la massimo l’ uso dei dispositivi, sia visivi che acustici. L’ uso deve essere limitato alle sole situazioni di reale necessità in funzione dell’ urgenza che il servizio da svolgere impone. In linea di principio, perciò, nessun dispositivo, NEANCHE QUELLO LAMPEGGIANTE, deve essere utilizzato in modo sistematico durante il normale servizio (ad esempio negli spostamenti ordinari, trasferimenti, etc.).
Questo principio è stato ribadito da numerose circolari e disposizioni ministeriali che si sono interessate della materia che hanno evidenziato un principio comune che deve essere sempre posto ala base del comportamento dei conducenti di veicoli in emergenza. Del resto se si abusa dei dispositivi supplementari di allarme si rischia di far perdere di credibilità all’ importante segnalazione che essi hanno il compito di effettuare. L’ uso sistematico e costante, anche al di fuori dei casi di reale necessità, comporta assuefazione negli utenti della strada che no riescono più a distinguere in maniera certa quando il veicolo è in emergenza e quando non lo è. Anche l’ uso sistematico del solo lampeggiante è fonte di assuefazione e, in special modo nella circolazione al di fuori dei centri abitati, può provocare seri problemi alla sicurezza della circolazione in situazione di reale emergenza; infatti come abbiamo riportato pi sopra, sulle strade extraurbane il suono della sirena viene percepito con difficoltà se non a distanza ravvicinata e quindi ciò che consente all utente di capire che il veicolo è in circolazione di emergenza è il solo lampeggiante.
Affinché si abbia TOTALMENTE l effetto pratico e giuridico che i dispositivi supplementari di allarme sono chiamati a svolgere occorre che:
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entrambi i dispositivi siano sempre accesi,
-
sirena e lampeggiante siano usati in modo continuo.
Come scritto più sopra l’ esenzione dal rispetto delle norme, ed il conseguente comportamento da parte degli agenti del traffico e degli utenti, ha effetto solo se il veicolo ha in funzione simultanea entrambi i dispositivi. La sirena, per la verità, rappresenta il dispositivo “attivo” cioè quello che consente di avvertire gli latri utenti della strada a grande distanza, mentre le luci lampeggianti ne integrano l’ effetto facilitando l’ individuazione del veicolo in mezzo la traffico. Questa funzione non può esser svolta efficacemente da un utilizzo non continuo dei dispositivi né dall’ uso del solo lampeggiante, anche se associato al suono, più o meno continuo, del clacson ordinario.
In secondo luogo, la continuità del suono è molto importante per la sua percezione e quindi la prescrizione di usare congiuntamente sirena e lampeggiante va rispettata con assoluta priorità. Del resto l’ obiezione di alcuni sul possibile disturbo alla quiete pubblica (art. 659 Codice Penale) che questo dispositivo può creare è pienamente giustificato dalle superiori esigenze che ne motivano l’ uso e che sono connesse alla stessa sicurezza della circolazione; i conducenti infatti potranno meglio adeguarsi al comportamento che la legge impone (fermarsi, dare la precedenza, etc.) se riescono a percepire già da una certa distanza l’ approssimarsi del veicolo in emergenza. Chi ci dice che non è sempre necessario azionarli sta anche dicendo che il servizio non è veramente urgente …. questo deve fare riflettere i volontari/conducenti: le responsabilità penali sono strettamente personali e non possono essere “passate” a chi vi dice di accendere e spegnere i dispositivi, o c è emergenza o non c è!
Limiti , facoltà e doveri di un conducente di un veicolo in circolazione d’emergenza.
In questo caso ci soccorre la giurisprudenza che, nel corso degli anni, ha affrontato casi realmente accaduti ed ha dettagliatamente definito l’ ambito in cui un conducente di veicoli in emergenza può “VIOLARE” LE NORME DELLA CIRCOLAZIONE (attenzione a quanto stiamo per definire … non esagerare nel prendersi libertà di guida). Nella maggioranza dei casi la giurisprudenza di legittimità e ordinaria ha affermato un principio che potrebbe essere riassunto nel modo seguente:
IL CONDUCENTE DI UN AUTOMEZZO IL QUALE CIRCOLI PER SERVIZIO URGENTE CON L’ AZIONAMENTO DEI SISTEMI DI ALLARME NON DEVE ANTEPORRE IL PROPRIO DIRITTO DI URGENZA ALLA SICUREZZA E ALLA VITA DEGLI ALTRI UTENTI DELLA STRADA, SICCHE E TENUTO A CONTEMPERARE L’ URGENZA DELLE OPERAZIONI DI INTERVENTO CON L’ ESIGENZA DI NON NUOCERE AD ALTRI.
Questo principio DEVE far parte del bagaglio di conoscenze di ogni conducente di mezzi di soccorso!
Tornando ad esaminare il dettato dell’ art. 177 c.d.s. troviamo che richiama i concetti di PRUDENZA e DILIGENZA.
Non si dirà mai abbastanza su questi due principi cardine per la guida di mezzi in emergenza, infatti i conducenti, pur essendo esonerati dall’ osservanza di un buon numero di norme, sono tuttavia tenuti al rispetto delle regole della comune prudenza e diligenza per non porre in pericolo l incolumità degli altri utenti della strada. L’obbligo di prudenza implica anche il dovere di tenere una velocità che non costituisca pericolo in relazione alle circostanze di tempo e di luogo. Un comportamento si può ritenere contrario alla comune prudenza e diligenza quando è prevedibile dall’ uomo medio che esso possa generare un danno a persone o cose, o quando è possibile affermare che il danno poteva comunque essere evitato senza grave pericolo per il servizio svolto.
La prevedibilità di un evento o la sua evitabilità dipendono, naturalmente, da una serie di fattori molto variabili ed estremamente diversi anche da persona a persona, tuttavia un dato è certo: il giudizio di prevedibilità o evitabilità di un evento deve essere compiuto riportandosi al momento in cui si è verificato, valutando se questo appariva o meno come probabile per colui che ha agito (il cosiddetto giudizio “ex ante”).
Casi concreti contrari alla comune prudenza e diligenza.
Non è possibile quindi elencare esattamente i comportamenti che possono ritenersi contrari alla comune prudenza in quanto estremamente variabili sono le situazioni concrete della circolazione.
Si può perciò solo tentare di tratteggiare un elenco di comportamenti sicuramente contrari alla comune prudenza (anche se si è consapevoli del carattere puramente indicativo di un siffatto elenco) in base alle situazioni che la Corte di Cassazione ha avuto modo di valutare nel corso degli anni. Circolare contromano o sorpassare in prossimità o corrispondenza dei curve o dossi quando al visibilità sia molto limitata;
Attraversare incroci a velocità eccessiva senza accertarsi che tutti gli altri conducenti abbiano udito i dispositivi di allarme e si siano arrestati tempestivamente; tutto ciò in special modo quando si attraversano incroci con semafori disposti al “rosso” o in cui normalmente ci si dovrebbe arrestare per dare la precedenza;
Invertire la marcia su autostrade o assimilate senza avvalersi dell’ ausilio di persona a terra che controlli il traffico o comunque senza fare uso della massima cautela possibile;
Procedere a velocità manifestamente eccessiva o comunque tale da costituire pericolo in relazione alle circostanze di tempo e di luogo (es.: nei centri abitati, nei luoghi molto frequentati da bambini, in prossimità di lavori, nelle ore notturne , etc.);
Usare proiettori abbaglianti in fase di incrocio con altri veicoli;
Viaggiare sui marciapiedi a velocità eccessiva in relazione alla presenza di pedoni.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha quindi precisato l’ ambito operativo dell’ esenzione concessa ai conducenti di veicoli di soccorso. Sintetizzando tutte le massime della Cassazione in materia, si può dire che la norma dell’ art. 177 c.d.s. è una norma di compromesso che deve contemperare due opposte esigenze:
1) l esigenza della sicurezza della circolazione in generale,
2) l esigenza - opposta - della massima rapidità d’ intervento dei mezzi di soccorso.
Tale compromesso consiste da una parte nell’ esonero dal rispetto delle norme stradali per i conducenti dei mezzi di soccorso, e dall’ alta nell’ obbligo generico per questi conducenti di tener conto delle regole di comune prudenza e diligenza. Quindi ad esempio il conducente di un veicolo antincendio che attraversa a velocità sostenuta un incrocio con semaforo rosso, pur non essendo punibile ai sensi dell’ art. 146 e 141 c.d.s. (sanzione amministrativa) potrà essere ritenuto responsabile delle lesioni personali cagionate ad altri conducenti o pedoni per non avere usato la massima diligenza imposta dalle concrete circostanze.
In pratica se il nostro conducente attraversa l incrocio senza accertarsi che gli altri utenti abbiano udito e visto il proprio mezzo e quindi si siano fermati, è responsabile dei danni e delle lesioni eventualmente procurati ad altri.
Comportamento in caso di servizio non urgente o nel seguire manifestazioni sportive.
Sembrerebbe inutile riprendere il discorso ma non è mai abbastanza sottolineare che il conducente di un veicolo di soccorso o antincendio che effettua un servizio NON urgente NON deve attivare alcun dispositivo supplementare di allarme e deve quindi rispettare tutte le norme del C.d.S. Nella pratica deve tenere un comportamento simile anche il conducente di una ambulanza che effettua il trasporto NON URGENTE di un infermo, ancorché in gravi condizioni o che l’ ambulanza sia al seguito di manifestazioni sportive!!!
In questo ultimo caso, ed alla luce di quanto sino ad ora scritto, appare evidente a tutti quelli che hanno avuto la costanza di leggere sino a qui, che non vi sono motivi giuridici che giustifichino l’ accensione anche del solo lampeggiante blu …. Quindi prestando servizio in occasione di manifestazioni sportive distinguiamo tra chi svolge servizio sanitario e chi di “scorta”. In generale si devono rispettare le prescrizioni imposte dai regolamenti sportivi e quelle contenute nei permessi ed autorizzazioni ottenute per la manifestazione. Il personale di polizia che effettua una “scorta” però può usare i sistemi d’ allarme per:
-
bloccare il traffico alle intersezioni,
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segnalare l’ obbligo di arresto ai veicoli che impegnano l’ opposto senso di marcia.
Questo NON può essere fatto dai volontari che, eventualmente sono presenti sulla strada, e qui ci rifacciamo a quanto scritto nei paragrafi iniziali del presente lavoro.Per i conducenti ed il personale delle ambulanze al seguito della manifestazione sportiva si aggiunga che NON può intervenire per regolare il traffico o creare ostacolo alla normale circolazione.
Velocità consentita al conducente del veicolo in soccorso.
A questo punto appare necessario esaminare la circolazione in emergenza con la possibilità di viaggiare a velocità superiore ai limiti generali o specifici imposti sulle strade.
Compreso che il servizio con sirena e lampeggiante attivati consente di derogare ai limiti di velocità vediamo se è necessario veramente “correre”. Richiamando il concetto di “urgenza” ed “emergenza” introdotto nei paragrafi precedenti possiamo osservare che il codice limita di molto i casi in cui il conducente può azionare i dispositivi d allarme. Il 118 poi si spinge oltre e detta precise regole per i conducenti.
Se passiamo ad esaminare i servizi di soccorso NON sanitari possiamo anche qui trovare casi in cui “correre” non è necessario. Escludiamo i casi di “incendio” in cui, potenzialmente, possono esservi sempre in gioco vite umane, cerco di fare un elenco, senza la pretesa di essere esaustivo perché ogni uno di noi potrebbe trovarne altri e diversi, ecco i casi in cui si potrebbe dover “correre”:
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disastro ferroviario,
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disastro aereo,
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disastro navale,
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incidente stradale con veicoli che trasportano materiali inquinanti o infiammabili,
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crollo di edifici,
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..
Essendo eventi, per fortuna, piuttosto rari nella quotidianità, credo sia possibile affermare che in tutti i casi non citati “correre” non è necessario perché giungere sul posto 5 minuti prima, a fronte dei rischi connessi con la “corsa” effettuata, non costituisce un elemento che migliora il soccorso.
Gli elementi che determinano la qualità e l’ efficacia del soccorso sono altri e Voi tutti sapete essere la competenza e la professionalità con cui il soccorso specifico viene posto in essere: il tempo impiegato per giungere sul luogo non fa la differenza, soprattutto se parliamo di 5 o 10 minuti di tra il viaggiare in scurezza ed il viaggiare con una componete di rischio elevata.
Si consideri altresì che i servizi nazionali di soccorso sono dislocati sul territorio in maniera tale da non trovare, tra loro, distanze di centinaia di chilometri, quindi il raggio d’ azione di ogni squadra di soccorso (termine generico per definire chiunque svolga servizi d emergenza) è naturalmente limitato a qualche decina di chilometri al massimo. Con questa consapevolezza credo sia ulteriormente inutile darsi alla “corsa” nel soccorso, per lo meno negli interventi d emergenza più comuni e quotidiani. Pensate ad un semplice tamponamento, o uscita fuori strada o collisione - il tutto senza feriti - che blocca un autopompa antincendio, una ambulanza o ad un veicolo del soccorso alpino …. non si giunge sul posto e si deve chiamare la centrale per fare partire un altro veicolo - sempre che sia disponibile - : quanti minuti di ritardo si accumulano?
Come attraversare un incrocio.
Dopo la velocità questo è l’ altro elemento di maggior rischio per i veicoli in emergenza. Atteso che “correre” non paga, nemmeno attraversare un incrocio senza fermarsi dà riscontri positivi. Infatti le modalità pratiche con cui un conducente deve affrontare l attraversamento di un incrocio sono le seguenti (con sirena e lampeggiante accesi):
1. si giunge in prossimità dell’ intersezione rallentando,
2. se necessario si superano i veicoli già attestati sull’ incrocio, ma con molta cautela,
3. ci si arresta in posizione tale da poter vedere tutti i bracci dell’ intersezione ed i relativi veicoli,
4. ci si accerta che tutti gli utenti della strada si siano accorti di noi e si siano posizionati in maniera tale da darci modo di passare dandoci strada libera,
5. si riprende la marcia e si attraversa.
Secondo logica, che credo si condivisibile da tutti, con queste modalità le possibilità di sinistro sono ridotte al minimo e, quanto anche accadessero, non per colpe da addebitarsi agli autisti dei mezzi di soccorso.Se due mezzi di soccorso , in attività di emergenza dovessero incontrarsi, si tornerebbe in condizione di “parità” tra i conducenti, quindi si dovrebbero osservare le regole vigenti su quel’ incrocio in quel momento: insomma chi ha la precedenza passa per primo e chi no, aspetta … ma siccome le condizioni psicologiche dei conducenti al moneto non sono certo di distacco e freddezza totale è consigliabile usare il buon senso che suggerisce di pensare che entrambi i conducenti abbiano adottato la condotta sopra descritta, quindi ad un certo punto, i veicoli sono entrambi fermi sull’ incrocio e si “vedono”: dovrebbe bastare un occhiata tra i due per far decidere chi può ripartire prima dell’ altro ….. a chi capiterà di vivere questa situazione l’ onere di informarci su come è andata.
Afferma altresì, nelle premesse, che:
“…. Appare dimostrabile che buon a pare di questi infortuni si verifica per imprudenze degli stessi soccorritori (scarsa valutazione dei rischi evolutivi, poca conoscenza dei mezzi a disposizione, trascuratezza nell adozione dei dispositivi d protezione, errori di guida, etc.)….” Proseguendo troviamo dati interessanti che aiutano a comprendere quanto sia sconsigliabile CORRERE.
Infatti nell’ esame dei sinistri verificatisi troviamo che NEL TRAGITTO VERSO IL LUOGO DELL’ 'INTERVENTO:
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il 50 % è dovuto ad impatto laterale,
-
il 18,8 % è dovuto al mezzo fuori strada,
-
il 9,09 % è dovuto ad urto frontale,
-
il 9,09 % a tamponamento.
-
Le restanti percentuali di infortuni al personale sono legate a cause non connesse alla circolazione del mezzo (cadute dei soccorritori dal mezzo fermo o in seguito a manovre brusche). Di questi incidenti esaminati il 25% è avvenuto ad incrocio, il 4,55 in sorpasso.
Per il tragitto di RIENTRO dopo l intervento i dati sono:
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il 33,33 % impatto laterale,
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l 8,33 % per urto frontale,
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il 8,33 % per mezzo fuoristrada,
-
il 8,33 % per tamponamento.
Anche in questo caso le restanti percentuali non interessano questo lavoro ma trattano lesioni occorse in seguito a caduta dal mezzo fermo, manovre brusche, e aggressione da parte di pazienti (!). Da notare che le lesioni dei soccorritori per caduta all’ interno del mezzo in movimento in rientro rappresentano il 16,67% rispetto a quelle di andata che erano del 9,09%. Probabilmente a causa della necessità di assistere il paziente, che porta spesso il soccorritore ad abbandonare la posizione sicura (seduta e con cinture allacciate - speriamo -).
Traiamo le debite conclusioni così come le riporta l’ autore dello studio:
“… alcuni incidenti stradali si sarebbero potuti evitare con corsi di guida adeguati e con l’ utilizzo rigoroso delle cinture di sicurezza …” Io, molto umilmente, aggiungerei: con la riduzione al minimo della guida “in sirena” lasciandola ai soli casi in cui, davvero, un ritardo di pochi minuti comporterebbe compromissione della vita dei soggetti in che si vanno a soccorrere e comunque mantenere assolutamente una guida improntata alla massima prudenza.
Proiettori anabbaglianti e clacson? Trasporto d’emergenza su veicoli privati.
Sin qui abbiamo trattato della sirena e del lampeggiante ma il C.d.S. ci dice anche, all’ art. 153/2°, che è obbligatorio l’ uso dei proiettori anabbaglianti anche di giorno a tutti i veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi.
Si osservi che l’ obbligo sussiste solo per chi trasporta feriti o ammalati gravi e non per i veicoli di soccorso in genere e, si badi bene, QUANDO LI SI TRASPORTA, NON QUANDO LI SI VA A PRENDERE…
Quindi solo i veicoli con paziente a bordo devono accendere gli anabbaglianti. La norma inoltre ci riserva un'altra sorpresa, infatti si legge: “… sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi … “ , quindi non solo le autoambulanze devono accendere gli anabbaglianti ma qualsiasi veicolo, anche una vettura privata, un autocarro o un furgone, a patto che in quel momento trasporti un ferito o ammalato grave.
Detto questo ecco la risposta a chi si chiede come fare per identificare una vettura privata con una ….. partoriente a bordo … iniziamo col tenere i proiettori anabbaglianti accesi.
L’ art. 156/4° c.d.s. aggiunge una ulteriore novità: chi trasporta feriti o ammalati gravi, e solo in caso di necessità, possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica anche dove è vietato, ossia nella generalità dei centri abitati e fuori dei casi previsti dalla norma. Anche qui il codice parla di veicoli in generale e non di sole ambulanze.
Con questi due elementi possiamo affermare che, giuridicamente abbiamo esaurito i modi per distinguere un veicolo che marcia con a bordo una persona che abbisogna di cure mediche.
In entrambi i casi non è data facoltà di non rispettare le segnaletica a chi accende gli anabbaglianti e “strombazza” all’ impazzata. Si deve confidare solo nella comprensione degli altri utenti della strada che, se vorranno o se capiranno, lasceranno libero il transito così come potrebbero fare gli agenti del traffico, se non addirittura scortare il veicolo a destinazione per mezzo di veicoli di servizio che precedono - questi ultimi certamente con sirena e lampeggiante accesi - il veicolo privato.
Il vecchio fazzoletto bianco che sventola fuori dal finestrino è …. una invenzione che si perde nella notte dei tempi della motorizzazione e di cui non so dare spiegazione ma che, di certo, non garantisce alcuna prerogativa particolare, quindi evitiamo di essere coinvolti in sinistri stradali con il braccio fuori dal finestrino ed il fazzoletto sventolante.
A parte la singolarità del caso in cui, al giorno d’ oggi, si dovesse essere costretti a trasportare un ferito o ammalato grave sulla propria vettura privata, se mai ciò dovesse accadere è molto probabile che si commetteranno anche infrazioni alle norme di circolazione perché ….. la circostanza sembrerebbe imporlo. In questo caso esiste la possibilità di chiamare in causa l’ articolo 4 della L. 689/81 (cause di esclusione della responsabilità) per eventuali violazioni commesse - e rilevate dalle forze di polizia stradale - nel corso di un “trasporto d’ emergenza”; spetterà quindi all’ autorità deputata a valutare il sicuro ricorso del nostro soccorritore improvvisato - e un pochino improvvido - se sussistevano i presupposti per violare le norme del C.d.S. quindi se il trasporto giustificava la condotta.
Giova ricordare che in casi simili difficilmente la si spunta perché, anche di recente, la Cassazione (sentenza 18394/06) ha dato torto ad un automobilista che, raggiunto da un verbale per eccesso di velocità, si era giustificato affermando che stava trasportando una persona che aveva bisogno di cure mediche. I Giudici hanno stabilito che il fatto - trasportare una persona che si crede stia molto male - non giustificava la condotta, cioè il mettere a rischio la sicurezza generale del traffico. Detto questo, meglio affidarsi ai soccorsi sanitari mediante specifici veicoli ed evitare viaggi spericolati o quanto meno a rischio sanzioni.
Riassumendo e precisando:
Solo con presenza a bordo di feriti o ammalati gravi è obbligatorio accendere i proiettori anabbaglianti, quindi non esiste questo obbligo per tutti gli altri veicoli di soccorso nel caso non trasportino soggetti con queste caratteristiche.
L' uso del clacson è consentito solo nel trasporto di ferito o ammalati gravi; anche qui nessun accenno a veicoli di soccorso diversi da ambulanze e antincendio, anche se, ad onor del vero, con sirena accesa è praticamente inutile usare anche il clacson.
Bere alcolici perita di guidare un mezzo posso bere alcolici prima di guidare un mezzo munito di dispositivi supplementari d’allarme Credo sia convinzione di tutti che sarebbe opportuno, per non dire vietato, assumere alcolici prima di svolgere servizio con veicoli dotati di sirena e lampeggiante ma … dove sta scritto?
Il vigente CDS ci dice, all’ art. 186, che possiamo bere sino ad un livello di alcool nel sangue pari a 0,5 g/l. Parrebbe sia possibile bere “qualcosina”… con dosi che non determinabili a priori perché ogni soggetto assimila diversamente l’ alcool, quindi non esiste una regola generale che permetta di determinare, poniamo si beva birra, dopo quanti bicchieri si giunge ad avere 0,5 g/l … potremmo bere sino a giungere ad un livello di 0,5 g/l …. prima di guidare un ambulanza per esempio.
Con la Legge 30/3/2001 n° 125 fu disposto, con l’ art. 15, che fossero determinate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, pertanto si doveva fare DIVIETO ASSOLTUO di assumere bevande alcoliche e superalcoliche. Per essere precisi per bevande alcoliche si intendono quelle con gradazione superiore a 1,2 gradi alcolici mentre per bevande superalcoliche quelle con gradazione superiore a 21 per cento alcol in volume.
Con provvedimento 16/3/2006 furono finalmente individuate ed elencate le attività lavorative a rischio per lo svolgimento delle quali si doveva restare assolutamente sobri. In questo elenco troviamo, al punto 8) lettera a) gli “… addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B,C,D.E ….” QUINDI il limite massimo ammesso di alcool assunto non sarà 0,5 g/l ma ZERO! La legge sposa la ragione ed il buon senso … ma trovo un problema. La norma parla di ATTIVITA LAVORATIVE e non chiarisce se per “LAVORATIVE” possa intendersi anche chi conduce mezzi di soccorso a titolo non professionale.
Certo è che per rilevare la violazione di questa norma non basta l’ intervento di una pattuglia di polizia che sia munita di etilometro perché è previsto che per le finalità della norma in esame, l’ art. 15 della L. 125/2001 prevede che gli accertamenti per il rilievo dell’ alcool nel sangue “…. possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente …” inteso come il medico del lavoro e servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. E quindi è probabile che la polizia stradale non possa applicare le sanzioni previste dalla norma speciale di cui alla L 125/2001 ma possa solo “segnalare” al medico competente di avere trovato un conducente di veicolo di soccorso - quale esso sia non importa - con alcool nel sangue, poniamo con valore 0,4 g/l anziché ZERO: In questo caso il nostro allegro volontario non sarà punibile per violazione dell’ art. 186 C.d.S. (sanzione penale, arresto fino ad un mese e ammenda da € 258,00 ad € 1032,00) ma potrebbe esserlo per la l’ art. 15/4° della Legge 125/01 con sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 2.582,00. Non si considera in questo esempio l’ eventuale accertamento in seguito a coinvolgimento in sinistro stradale.. Dobbiamo ancora trovare giurisprudenza e pronunciamenti per avere una risposta certa, la norma è troppo “giovane” per chiarire meglio, ma abbastanza “vecchia” per generare dubbi. Unica certezza è che la L. 125/01 ed il relativo elenco delle attività lavorative a rischio, non è applicabile al personale delle forze armate, delle forze di Polizia dello Stato e degli altri corpi armati e dei vigili del fuoco, applicandosi per queste categorie le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.