Diritti e doveri di un volontario di Protezione Civile.

Al volontario in quanto tale sono riconosciuti dei diritti e dei doveri, alcuni dei quali derivanti direttamente dalla normativa regionale e nazionale, altri dalle consuetudini concernenti le modalità di svolgimento delle attività di protezione civile nel sistema nazionale e nel sistema regionale di protezione civile.
E’ importante precisare che i diritti e doveri riconosciuti sia dalla normativa che dalle consuetudini riguardano solo i volontari facenti parte di Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco nazionale tenuto dal Dipartimento di Protezione civile.

Il volontario ha il dovere di svolgere i propri compiti con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle direttive impartite dalle strutture istituzionali, e quindi dal Sindaco e dalla Protezione Civile della Regione.  Non deve svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né può accettare alcuna remunerazione per la propria opera (v. art. 2, L. 266/91).

Tra i doveri del volontario sono pertanto:

• la partecipazione ai corsi di formazione
• l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)
• l’aggiornamento dei propri dati nella banca dati della protezione civile.
• Seguire le regole dello statuto della organizzazioni in cui presta servizio.

Relativamente ai diritti, possiamo partire dalla normativa nazionale ed in particolare dal regolamento (DPR. 194/2001) che disciplina la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile e che prevede per il volontario impegnato in attività di protezione civile le seguenti garanzie:

• il mantenimento del posto di lavoro
• il mantenimento del trattamento economico o previdenziale
• rimborsi spese, entro i limiti previsti dalla normativa
• la copertura assicurativa
          
Chi è un volontario di Protezione Civile in servizio?

E’ un incaricato di pubblico servizio.

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio (2). Per pubblico servizio (3) deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (4).”
Articolo 358 c.p
.

Note
(2) Sono dunque, incaricati di un pubblico servizio coloro che svolgono un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma che sono carenti di poteri tipici della pubblica funzione medesima, pur non esercitando mansioni d'ordine o meramente materiale. Quanto ai singoli soggetti, la qualità di incaricato di pubblico servizio è stata, ad esempio, riconosciuta dalla giurisprudenza: agli esattori di una società concessionaria dell'erogazione del gas; a tutti gli impiegati degli enti pubblici che prestano la loro collaborazione ai pubblici ufficiali nell'opera da questi espletata; al custode del cimitero; alla guardia giurata che conduca un furgone portavalori; ai presentatori-conduttori delle trasmissioni televisive. Nessun dubbio poi che, per l'incaricato di pubblico servizio, come per il pubblico ufficiale [v. 357], la qualifica competa a chi, senza regolare atto di nomina e senza formale investitura, esplichi di fatto e non abusivamente un servizio pubblico. Non sono considerati, al contrario, incaricati di un pubblico servizio: i dipendenti di istituti bancari, i quali svolgono un'attività imprenditoriale di natura privata; l'assuntore della gestione di un apparecchio telefonico pubblico, installato nel proprio esercizio commerciale.

(3) In dottrina ed in giurisprudenza (Cass. 13-2-1995, n. 1483) si distingue fra pubblico servizio in senso proprio, comprendente le attività essenziali ai fini della comunità, ed in senso improprio, comprendente le attività attinenti esclusivamente alla vita dello Stato o dell'ente pubblico titolare della finalità pubblica, ed accessorie alla pubblica funzione.

(4) La nozione di incaricato di pubblico servizio è, dunque, definita in negativo ed ha carattere residuale: la categoria, difatti, comprende tutti coloro che non possono definirsi né pubblici ufficiali [v. 357], né esercenti un servizio di pubblica necessità [v. 359]. È un incaricato di un pubblico servizio quel soggetto che svolge attività pertinente allo Stato o ad altro ente pubblico se, da un lato, non ha poteri d'autorità, di concorso nella formazione della volontà dell'ente e, dall'altro, non svolge mansioni puramente manuali o di fatica. È inoltre una nozione di carattere formale, perché definita in base alla disciplina di diritto positivo. E si differenzia dalla nozione di servizio pubblico propria del diritto amministrativo, di natura sia formale che sostanziale.

Quando un volontario di Protezione Civile è considerato un incaricato di pubblico servizio?

Ogni qual volta sia in servizio.

Ricordiamo i doveri aggiuntivi di un volontario di protezione civile quando incaricato di pubblico servizio :

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio : Articolo 331 c.p.p
“1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (1). 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (2) (3).”


Note
(1) I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, in relazione a reati di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni pubbliche, hanno un vero e proprio obbligo di denuncia. Tale denuncia, a differenza di quanto accade per i privati, deve essere presentata necessariamente per iscritto e trasmessa senza ritardo alla p.g. o al P.M. L'inosservanza di tale obbligo è sanzionata penalmente (art. 361 c.p.). Cfr. in tema di interventi nel settore del giuoco e delle scommesse l. 13-12-1989, n. 401, art. 3. Un ulteriore obbligo di denuncia è sancito dall'art. 3 del d.P.R. 10-9-1990, n. 285 (approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

(2) Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale tenuto alla denuncia sia il giudice civile o amministrativo che, nel corso del procedimento da lui diretto, abbia avuto cognizione di un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio. In tal caso, la denuncia viene inoltrata al P.M.: la presentazione della denuncia alla p.g. costituisce una irregolarità formale.

(3) Cfr. disp. att. art. 106.

LA DENUNCIA

Il codice conosce due tipi di denuncia: quella da parte dei privati e quella da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

A - La denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (art. 331, 332 c.p.p.) presenta le seguenti caratteristiche:

a) autore può essere solo un pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o un incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.). Il pubblico ufficiale non deve appartenere alla polizia giudiziaria: per quest’ultima, l’obbligo di riferire la notizia di reato è disciplinato dall’ art. 347 c.p.p.

b) è obbligatorio per i reati perseguibili d’ufficio appresi nell’esercizio o a causa delle funzioni.

1 vale il principio generale per il quale l’obbligo sorge solo quando si tratta di una notizia di reato in senso tecnico.
2 se la notizia è appresa fuori dall’esercizio e non a causa delle funzioni svolte, si applicano le norme sulla denuncia di privati.
3 la denuncia è obbligatoria anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito
4 l’obbligo sorge anche quando vi è incertezza sul titolo del reato e sul fatto che questo sia o meno perseguibile d’ufficio.

c) la presentazione o trasmissione della denuncia deve essere fatta al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando si tratta di una denuncia fatta ad un ufficiale di polizia giudiziaria, il dirigente dell’ufficio da cui questi dipende deve inoltrarla al pubblico ministero entro 48 ore

d) non esiste un termine perentorio per la presentazione o la trasmissione della denuncia al pubblico ministero o all’ufficiale di polizia giudiziaria. La denuncia va presentata o trasmessa senza ritardo, senza frapporre indugi che non derivino da circostanze obiettive e legittime

e) deve avere forma scritta

f) il suo contenuto consiste nell’esposizione degli elementi essenziali del fatto, nell’indicazione del giorno dell’acquisizione della notizia di reato e delle fonti di prova già note, ove possibile, del domicilio e di quanto altro valga ad identificare la persona alla quale il fatto è attribuito, la persona offesa e coloro che sono in grado di riferire su circostanze rilevanti del fatto.

L’Omissione o il Ritardo nella presentazione della denuncia sono sanzionati dagli art. 361 comma 1, 362 e 363 c.p.

B - La denuncia da parte dei Privati (art. 333 c.p.p.) è l’atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell’autorità - pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria - un reato perseguibile d’ufficio del quale ha notizia. L’istituto della denuncia da parte di privati presenta le seguenti caratteristiche:

a) autore può essere qualunque persona che abbia avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio

b) nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa.

c) la Presentazione o la Trasmissione della denuncia deve essere fatta al pubblico ministero o all’ufficiale di polizia giudiziaria. La persona che presenta denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione (art. 107 att.). Quando si tratta di denuncia presentata o trasmessa da un ufficiale di polizia giudiziaria, il dirigente dell’ufficio da cui questi dipende deve inoltrarla al pubblico ministero entro 48 ore dalla ricezione assieme agli atti di indagine eventualmente compiuti.

d) quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione mentre, nei casi di denuncia obbligatoria, apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.

e) la denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. nel primo caso, l’ufficiale di polizia giudiziaria - o il pubblico ministero - redigerà verbale (art 357 comma 2a c.p.p., 373 comma 1a c.p.p.), mentre nel secondo caso la denuncia dovrà essere sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

f) per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico ed il denunciante potrà limitarsi alla semplice esposizione del fatto.

LA DENUNCIA E’ INVECE OBBLIGATORIA PER UN PRIVATO :
 
• per il cittadino che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo (art. 364 c.p.)

• per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga della loro contraffazione (art. 694 c.p. ora sanzionato in via amministrativa)

• per chiunque abbia ricevuto denaro o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art. 709 c.p.)

• per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art. 679 c.p.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20 comma 6 Legge 18/4/1975 n. 110)

• per chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art. 20 comma 3 Legge 18/4/1975 n. 110). Si aggiunga infine che chiunque rinvenga un’arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne il deposito presso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei Carabinieri.

• per i rappresentanti di enti sportivi che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive. In particolare, la denuncia è obbligatoria per chiunque, essendone a conoscenza, ometta o ritarda di riferire fatti e circostanze concernenti un sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

Non è punibile chi ha omesso o ritardato di riferire in favore del prossimo congiunto (art. 3 comma 2 Legge 18/4/1975 n. 110) .

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio: Articolo 362 c.p.
“L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’Autorità’ indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del suo servizio, e’ punito con la multa fino a lire duecentomila. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa”


Mentre per lo status di privato cittadino valgono solamente i seguenti articoli :
 

Denuncia da parte di privati : Articolo 333 c.p.p.
“1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria [c.p. 364, 709] (1). 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta [100] dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240 (2) (3).”

Note
(1) A differenza dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, che hanno l'obbligo di denunciare i reati di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni [v. 331 c.p.p.], il cittadino non è, salvo casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (esempi citati : art. 361 c.p. in relazione ai delitti contro la personalità dello Stato e art. 3, l. 82/91 in tema di sequestro di persona),obbligato, pur avendone la facoltà, a denunciare all'autorità di polizia o alla magistratura i reati di cui è venuto a conoscenza.

(2) Il denunciante ha il diritto di ottenere ricevuta della denuncia dall'autorità, polizia giudiziaria o pubblico ministero, che l'ha raccolta.

(3) Cfr. disp. coord. artt. 221, 107 e 108: 221 (Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato); 107 (Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell'autore del reato); disp. att. art. 108 (Denunce ed altri documenti anonimi); reg. art. 5. Non vanno considerate come vere e proprie notizie di reato le denunce anonime di cui non può essere fatto alcun uso processuale a meno che non costituiscano corpo di reato (es.: in un processo per calunnia) o si accerti che, comunque, provengano dall'imputato [v. 240]. Occorre però precisare che la denuncia anonima può comunque consentire alla Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria di avviare indagini preliminari, ed infatti, secondo la giurisprudenza, l'art. 333, comma 3, nel prescrivere che delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, stabilisce che la denuncia anonima non può valere come notitia criminis e non deve essere iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 335. Ciò, però, non esclude che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che, ex art. 330, prendono notizia dei reati anche di propria iniziativa, possano trarre utile spunto per la loro attività anche da una informazione anonima.

QUERELA

A titolo di completezza, spieghiamo anche il significato di querela, in quanto tale azione è prodronomica per l’ attivazione dell’autorità giudiziaria. .

Gli articoli del codice di procedura penale (dal 336 al 340) che regolano la querela sono inseriti all´interno del Titolo III intitolato “Condizioni di procedibilità”.
Ciò è dovuto al fatto che la querela è considerata una condizione di procedibilità ossia una condizione in mancanza della quale non si procede in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato non perseguibile d´ufficio.
La querela è costituita da due parti: la prima è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato, o il suo legale rappresentante, manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato non perseguibile d´ufficio, la seconda è l´esposizione del fatto reato.
Il diritto di proporre querela spetta , come stabilito dall´art. 120 del codice penale, esclusivamente alla persona offesa da un reato per cui non debba precedersi d´ufficio o dietro richiesta.
Per i minori di quattordici anni e per gli interdetti a causa d´infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto quattordici anni e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono anche, in loro vece, esercitarlo il genitore o il tutore o il curatore, nonostante ogni dichiarazione contraria di volontà, espressa o tacita, del minore o dell´inabilitato.

Il diritto di querela non può essere esercitato, così come disposto dall´articolo 124 del codice di procedura penale, salvo che la legge disponga altrimenti, trascorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
La querela può essere proposta, personalmente o attraverso di procuratore speciale, alle stesse figure incaricate di ricevere la denuncia nonché, all´estero, ad un agente consolare .
Inoltre, essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita in busta chiusa per posta raccomandata.
Quando la dichiarazione di querela avviene oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

L’autorità che riceve la querela provvede all´attestazione della data e del luogo della presentazione, all´identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all´ufficio del pubblico ministero.
Eccezionalmente, la querela può anche essere proposta oralmente ad un agente di polizia giudiziaria, infatti, come previsto dall´ articolo 380 c.p.p. “se si tratta di delitto perseguibile a querela, l´arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all´ufficiale o all´agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l´avente diritto dichiara di rimettere la querela , l´arrestato è posto immediatamente in libertà “.
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa ma, se la querela è stata proposta prima di tale evento, la morte della persona offesa non estingue il reato.
Al diritto di querela si può rinunciare in maniera espressa o tacita ancor prima di esercitarlo infatti, secondo l´art 124 del c.p. “ Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l´esercizio. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi”.
La rinuncia espressa è fatta personalmente, o attraverso il procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all´interessato o a un suo rappresentante. Tale dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio che, accertata l´identità del rinunciante, redigono il verbale sottoscritto dal dichiarante. Nella stessa dichiarazione può anche essere espressa la volontà di rinunciare all´azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
Se invece la querela è già stata proposta si può esercitare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, il diritto di remissione della querela con una dichiarazione diretta all´autorità procedente o ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne curerà la trasmissione alla citata autorità.
La remissione però non produce effetto se il querelato la ricusa espressamente o tacitamente compiendo fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione. Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
Vi è infine da notare che non è consentita, per alcune ipotesi di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) o di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.), la remissione della querela.Per tali reati, infatti, la querela può essere presentata entro il termine di sei mesi e, dopo la sua proposizione, diventa irrevocabile.

Quali reati sono ascrivibili a chi è incaricato di un pubblico servizio?

Come incaricato di pubblico servizio possono essere in aggiunta ascrivibili i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione (Titolo II Codice penale : dei delitti contro la Pubblica Amministrazione).

Peculato : Art 314 Codice Penale
 “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”


Peculato mediante profitto dell'errore altrui  : Art 316 Codice Penale
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio (2), giovandosi dell'errore altrui (3), riceve o ritiene indebitamente (4), per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”


Note
(2) Non si ritiene necessaria la sussistenza di un rapporto di causalità tra la competenza dell'agente e la commissione del reato; è sufficiente che la ricezione o la ritenzione avvengano a favore del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio per il fatto che questi esercitano una pubblica funzione o un pubblico servizio. Dunque la contestualità è solo temporale.

(3) Tale errore non deve essere provocato dolosamente dal funzionario, altrimenti ricorre il reato di concussione [v. 317 c.p.].

(4) Se il privato è debitore della P.A. e semplicemente versa il denaro al funzionario incompetente, quest'ultimo può riceverlo ma deve prontamente provvedere a consegnarlo all'ufficio competente: in mancanza il funzionario risponderà di peculato ex art. 314. Poiché manca il requisito soggettivo della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio negli amministratori e impiegati degli istituti bancari, nel fatto delittuoso ascritto a tali soggetti va ravvisato il reato di truffa aggravata.

Malversazione ai danni dello Stato  : Art 316 bis Codice Penale
“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi (2), sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (3), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32quater] (4).”

Note
(2) «Destinati» non equivale ad «utilizzati», in quanto è necessaria una impossibilità per l'agente di adempiere le finalità del finanziamento, oltre all'utilizzazione delle somme per fini estranei a quelli per cui il finanziamento fu concesso.

(3) La condotta è costituita dalla destinazione di un bene a fini diversi da quelli cui era finalizzato. In questo senso si differenzia dalla truffa aggravata [v. 640 bis c.p.], perché mentre qui il bene è conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento della cosa, il cui possesso diventa perciò illegittimo. È stata ritenuta rilevante anche la semplice omissione di impiego delle somme ottenute. Quanto invece ai rapporti con l'art. 316 c.p., la giurisprudenza ritiene profilarsi un'ipotesi di peculato nel caso di appropriazione delle somme destinate direttamente all'istituzione e al funzionamento di corsi di addestramento professionali, dato che le somme provenienti da finanziamenti pubblici non perdono, nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente finanziato, la loro appartenenza allo Stato o ad altro ente pubblico finanziatore, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate.

(4) Cfr. art. 32quater per l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. in caso di condanna per il reato previsto da questo articolo.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato  : Art 316 ter Codice Penale
“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall' articolo 640 bis c.p., chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute (2), consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Note
(2) Informazioni dovute sono quelle che, ai sensi delle norme procedimentali riguardanti il provvedimento erogativo, il soggetto è tenuto a fornire all'autorità procedente.

Concussione  : Art 317  Codice Penale
“Il  pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità (2) o dei suoi poteri (3), costringe o induce (4) taluno a dare (5) o a promettere indebitamente, (6) a lui o ad un terzo (7), denaro od altra utilità (8), è punito con la reclusione da quattro a dodici anni [32quater] (9)(10)(11).”

Note
(2) La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che l'abuso sia relativo ad atti rientranti nella competenza funzionale del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che la qualità oggettiva avvalori o renda credibile la sussistenza di una specifica competenza che invece è di mero fatto. Così ad esempio, risponderà di concussione per abuso di qualità il sindaco il quale, paventando alla vittima il pericolo di requisizione di un immobile per far fronte ad una calamità naturale (si ricordi che in tali casi la requisizione può essere disposta solo dal Commissario di Governo per la zona colpita da tale calamità) si fa dare una somma di danaro.

(3) L'abuso dei poteri, invece, presuppone la capacità di esercitarli legittimamente, in quanto rientranti nei limiti della competenza, e consiste nell'esercizio della potestà, di cui il soggetto è investito, difformemente dallo scopo per il quale la legge gliel'ha conferita. Così, ad esempio, risponderà di concussione tanto il pubblico ufficiale che, avendo accertato una violazione a carico di un soggetto, gli estorce una somma con la minaccia di denunciarlo, sia il pubblico ufficiale, che esercita legittimamente il potere riconosciutogli dalla legge di sequestrare della merce, ma al solo scopo di dissequestrarla successivamente previo pagamento di una somma da parte del proprietario della merce stessa. Discusso è il problema se costituisca o meno concussione la prospettazione che il pubblico ufficiale faccia dell'esercizio di una attività che è per lui lecita e doverosa al fine di ottenere l'indebita promessa o dazione, come, ad esempio, nel caso del pubblico ufficiale, ufficiale di polizia giudiziaria, che minacci di denunciare un privato per un reato da questi effettivamente commesso al fine di farsi dare danaro. Sembra, invece, preferibile quella tesi seguita anche in giurisprudenza che distingue a seconda che la prospettazione dell'uso del potere abbia o meno determinato sul privato quello stato di timore o paura che è tipico della concussione: se la condotta del pubblico ufficiale, quindi, ha determinato nel soggetto passivo quel timore che ne ha viziato la volontà, costringendolo o inducendolo ad esaudire l'illecita pretesa onde evitare il danno, si avrà concussione; se, invece, il privato ha agito con piena coscienza e volontà, al fine di realizzare un indebito lucro, ponendosi in condizioni di parità con il pubblico ufficiale si avrà corruzione [v. 318 ss.].

(4) In questo caso la condotta non è vincolata a forme predeterminate e tassative, ma può estrinsecarsi in qualsiasi modo: è sufficiente che sia in concreto idonea ad influenzare l'intelletto e la volontà della vittima, convincendola della opportunità, per evitare il peggio, di aderire alla richiesta. Va notato che l'iniziativa del pubblico ufficiale (induzione per persuasione) deve far pesare tale qualità, altrimenti potrebbe ritenersi sussistente l'ipotesi di cui all'art. 322, c. 3-4. Rientra indubbiamente nell'ampio concetto di «induzione» anche l'attività che comporti un inganno della vittima, sia nella forma degli artifici o raggiri che nella forma della semplice menzogna o del finto consiglio. Caratteristica necessariamente presente nella fattispecie in esame è, secondo il prevalente orientamento, il metus publicae potestatis (ossia il timore della pubblica autorità); tale elemento, tuttavia, si atteggia diversamente a seconda che la concussione avvenga per costrizione o per induzione o che quest'ultima sia per persuasione o per frode. Nella prima ipotesi il metus si risolve nel timore per le minacce avanzate dal pubblico ufficiale; nella seconda ipotesi, invece, il timore equivale a mera soggezione alla situazione di preminenza fatta palese dal pubblico ufficiale; nella terza, infine, il timore è quello per le conseguenze che potrebbero derivare dal suo comportamento che gli appare, a seguito delle maliziose prospettazioni del pubblico ufficiale, non conforme a legge.

(5) Vi rientra anche la ritenzione a titolo di proprietà di una cosa che prima l'agente deteneva o possedeva solo a titolo di pegno, custodia etc.

(6) È perciò indebita anche la dazione di una somma che era dovuta al soggetto, ma come privato, e che egli sia riuscito a farsi dare inducendo la vittima mediante l'abuso dei suoi poteri o della sua qualità. Così, ad esempio, risponderà di concussione l'agente della forza pubblica il quale, essendo creditore di una somma di denaro per un contratto di mutuo -- stipulato con un altro soggetto -- induca il debitore a pagargli la somma dovuta minacciando che, in caso contrario, lo arresterà per un ipotetico inesistente reato.

(7) Non commette perciò il reato di concussione, né di abuso d'ufficio [v. 323], il pubblico ufficiale che si faccia dare o promettere danaro o altra utilità a favore dello Stato o della stessa P.A. Così ad esempio, è stato escluso il reato di concussione: nel caso del sindaco che, per rilasciare un certificato di abitabilità, abbia preteso dal costruttore il versamento di una somma a favore dell'Ente Comunale di Assistenza; nel caso del pubblico ufficiale che, per rilasciare un atto dovuto, abbia fatto versare una somma ai richiedenti a favore dell'Ospedale Civile.

(8) Mentre nessun dubbio sussiste sul concetto di «denaro», si discute sul concetto di «altra utilità». La giurisprudenza prevalente e parte della dottrina ritiene che nella nozione di utilità, di cui all'art. 317, rientrano solo i vantaggi per il patrimonio o la persona dell'agente, con esclusione quindi dei profitti meramente sentimentali, dei compiacimenti estetici e dei piaceri sessuali. Seguendo tale opinione, si è escluso che possa rispondere di concussione chi, abusando del suo ufficio, abbia indotto una donna a concederglisi, oppure abbia indotto un suo avversario a dimettersi da una carica o da un ufficio. Per contro, altra parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene che il concetto di utilità vada inteso nella sua più lata accezione, comprensivo, quindi, di qualsiasi forma di vantaggio o piacere, anche quelli più riprovevoli. In giurisprudenza, il contrasto è stato risolto dalle S.U. della S.C. che ha affermato in una sentenza del 23-6-1993 che i favori sessuali rientrano nella categoria delle «utilità» prevista dall'art. 317 in quanto rappresentano un vantaggio per il funzionario che ne ottenga la promessa o l'effettiva prestazione. Nessun dubbio, infine, che costituisca «vantaggio» anche l'ottenere uno sconto superiore a quello d'uso o un prezzo «di favore» nell'acquisto di una cosa.

(9) Cfr. nota sub art. 316bis.

(10) Cfr. art. 2637 c.c.; art. 228 L.F.

(11) La giurisprudenza ha ritenuto inoltre configurabile l'ipotesi del reato in esame in questi due casi: semplice richiesta di compensi indebiti da parte di medici preposti al pubblico servizio sanitario, dalle cui prestazioni dipende la conservazione di beni fondamentali, quali la salute e, in determinati casi, la vita stessa delle persone malate; richiesta da parte di un conduttore di trasmissioni televisive che non abbia mere funzioni esecutive e d'ordine alla ditta che stipula il contratto per le telepromozioni di compensi extra, corrisposti in nero, condizionando ad essi l'assunzione di un atteggiamento convincente e accattivante nella messa in scena della telepromozione e paventando, in caso contrario, un comportamento sciatto e dimesso.

Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio  : Art 319  Codice Penale
“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (2)(3), riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni [32quater] (4)(5).”

Note
(2) L'articolo disciplina la c.d. corruzione propria, antecedente e susseguente [v. 318]. Il delitto in esame può essere commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio [v. 320]. La giurisprudenza ha ritenuto sussistente il delitto di corruzione propria nel caso del dipendente di un ospedale che avverta gli impresari delle pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei ricoverati, se il suo comportamento è conseguenza di una qualsiasi prospettiva di ricompensa.

(3) Quando il pubblico ufficiale, potendo scegliere tra una pluralità di determinazioni volitive, sceglie quelle che assicurano un maggior beneficio del privato, che attraverso la dazione di modesta retribuzione lo spinge a privilegiare la propria posizione, sussiste l'ipotesi di reato ex art. 319.

(4) Cfr. nota sub art. 316bis.

(5) Cfr. anche art. 2637 c.c.; art. 228 L.F.

Ratio Legis
A differenza della corruzione impropria, qui oggetto dell'accordo criminoso è il ritardo o l'omissione da parte del funzionario di un atto del suo ufficio o l'emanazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio dunque illegittimo, che sia in contrasto con le norme giuridiche, con le istruzioni di servizio nonché con il buon uso del potere discrezionale (ANTOLISEI). In particolare l'oggetto dell'accordo criminoso spiega la maggiore gravità di tale reato rispetto a quello di corruzione impropria [v. 318]. Il delitto in esame è stato ravvisato nel caso del cancelliere, che dietro retribuzione, abbia fornito ad una banca notizie concernenti i decreti ingiuntivi emessi, i sequestri conservativi autorizzati, le istanze di fallimento e le esecuzioni (Cass. 25-1-1983).

Corruzione di persona incaricata di Pubblico Ufficio  : Art 320  Codice Penale
“Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (2). In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [32quater] (3).”

Note
(2) Pertanto nel caso di corruzione impropria [v. 318], l'estensione della previsione all'incaricato di pubblico servizio è condizionata alla circostanza che l'incaricato rivesta la qualifica di pubblico impiegato: ciò che non è richiesto per l'estensione all'incaricato della fattispecie della corruzione propria [v. 319].

(3) Cfr. nota sub art. 316bis.

Pene per il corruttore : Art 321  Codice Penale
“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'articolo 319ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità [32quater] (2) (3).”

Note
(2) Cfr. nota sub art. 316bis.

(3) Cfr. anche art. 228 l.f.
 

Istigazione alla corruzione : Art 322  Codice Penale
“Chiunque offre o promette (2)denaro od altra utilità (3) non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo (4). Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo (5)(6). La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318 (4). La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 [32quater] (6)(7)(8)(9)(10).”

Note
(2) La tenuità della somma di danaro offerta al pubblico ufficiale non solo non esclude il reato di istigazione alle corruzione, ma addirittura lo può rendere maggiormente lesivo del prestigio del pubblico ufficiale, ritenuta persona suscettibile di venir meno ai doveri accettando un'offerta anche minima (Cass. 21-11-1990, n. 2089).

(3) Va sottolineato che sia l'uno che l'altra devono avere carattere di serietà ed idoneità, ed essere tali da indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. L'idoneità va valutata con giudizio prognostico ex ante, che deve tener conto del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica; deve essere altresì tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale si che sorga il pericolo di accettazione dell'offerta (Cass. 13-4-1990, n. 5439).

(4) I commi 1 e 3 prevedono un'ipotesi di istigazione alla corruzione impropria.

(5) Comma così modificato ex l. 7-2-1992, n. 181.

(6) I commi 2 e 4 prevedono un'ipotesi di istigazione alla corruzione propria.

(7) Cfr. nota sub art. 316bis.

(8) Ci si chiede se sia ipotizzabile un reato autonomo di istigazione alla corruzione in atti giudiziari, posto che l'art. 322 non richiama espressamente l'art. 319ter. Due sono al riguardo le possibilità: o si ritiene che i fatti corruttivi in questione siano punibili se ed in quanto integrino gli estremi del tentativo ex artt. 56 e 319ter (ma allora non si spiega perché il legislatore abbia tralasciato di considerare l'istigazione proprio per la più grave tra le ipotesi di corruzione); o si ritiene che l'art. 322 faccia riferimento a tutti i fatti corruttivi e consenta anche di punire l'istigazione alla corruzione in atti giudiziari (dubbi, tuttavia, sorgono sotto il profilo dell'osservanza del principio di legalità).

(9) Cfr. anche art. 228 L.F.

(10) La giurisprudenza ha ritenuto sussistere l'istigazione alla corruzione anche nel caso in cui il pubblico ufficiale simuli l'accettazione di danaro o altra utilità ovvero l'accettazione della sua promessa con l'intenzione di denunziare il fatto e di assicurare alla giustizia l'istigatore.

Abuso d’ufficio : Art 323  Codice Penale
“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (2) che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento (3), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente (4) procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale (5) ovvero arreca ad altri un danno ingiusto (6), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (7). La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità (8).”

Note
(2) Il nuovo testo dell'art. 323, come il precedente del '90, prevede quale soggetto attivo non solo il pubblico ufficiale ma anche l'incaricato di un pubblico servizio. Secondo la dottrina (Pagliaro) tale estensione dei soggetti attivi è dovuta, da un lato, al fatto che vi sono ragioni sostanziali di tutela dei beni giuridici che consigliano un trattamento paritario tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, e dall'altro, alla considerazione secondo la quale se non vi fosse stata tale estensione, la condotta di distrazione di danaro o altra cosa mobile effettuata a vantaggio del privato da parte dell'incaricato di un pubblico servizio sarebbe rimasta impunita.

(3) La configurabilità del reato è, secondo la nuova previsione dell'art. 323, legata alla violazione di norme di legge o di regolamento. In tal modo il legislatore ha inteso rendere la fattispecie più determinata, individuando in modo preciso i caratteri della condotta incriminata e risolvendo il problema riguardante la configurabilità dell'abuso mediante omissione: infatti, se le norme di legge o di regolamento impongono un obbligo di facere, ricorrerà l'ipotesi criminosa di abuso d'ufficio quando il comportamento omissivo violi l'obbligo di fare.

(4) Il legislatore ha ritenuto di dover abbandonare il requisito del dolo specifico per adottare la figura più accentuata del cd. dolo intenzionale, restringendo così il campo delle ipotesi di punibilità e consentendo, allo stesso tempo, di individuare più agevolmente gli atteggiamenti dolosi meritevoli di essere sanzionati. Il carattere «intenzionale» della condotta delinea l'azione finalistica diretta all'esclusivo conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero ad arrecare ad altri un danno ingiusto, eliminando in tal modo anche la possibilità che si possa rispondere di abuso di ufficio a titolo di dolo eventuale. Infatti, il cd. dolo intenzionale è caratterizzato dal ruolo dominante della volontà che raggiunge l'intensità massima in vista della realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto.

(5) Il vantaggio patrimoniale richiesto dal nuovo art. 323 c.p. si verifica, secondo la giurisprudenza, anche con il semplice rilascio della concessione edilizia illegittima, produttiva in capo ai beneficiari del diritto a edificare, a nulla rilevando la realizzazione materiale della costruzione abusiva; o con il semplice venire ad esistenza della deliberazione con la quale si crea, illegittimamente, un diritto di credito in favore di un soggetto, a prescindere dalla materiale attribuzione del denaro (essendo sufficiente l'accrescimento del patrimonio conseguente al sorgere dei presupposti del diritto di credito).

(6) Precedentemente alla l. 234/97 era incriminato il fatto abusivo indipendentemente dal conseguimento di un ingiusto vantaggio o dal verificarsi di un danno ingiusto. L'abuso doveva manifestarsi, infatti, nel compimento di un atto o di un fatto materiale, consistendo il reato nella trasgressione di un dovere inerente all'ufficio. Per abuso di ufficio si intendeva un cattivo uso di funzioni, rientrando in esso ogni comportamento, anche non estrinsecantesi in atto, che concretizzasse un uso deviato o distorto dei poteri funzionali o un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio.

(7) L'abuso non patrimoniale di danno risulta notevolmente aggravato, mentre sono diminuiti i limiti edittali dell'abuso patrimoniale, comportando in tal modo l'equiparazione quoad poenam dell'abuso di ufficio patrimoniale con il reato di corruzione impropria antecedente di cui all'art. 318, primo comma. Tale equiparazione lascia perplessi in quanto, mentre l'abuso si sostanzia in una condotta che realizza un atto illegittimo e che quindi produce un danno, nella corruzione impropria l'accordo criminoso sfocia nel compimento di un atto che, anche se oggetto di mercimonio, è comunque conforme ai doveri di ufficio. In caso di abuso non patrimoniale che abbia causato un ingiusto vantaggio, non vi è dubbio che questo non sia punibile alla stregua dell'attuale formulazione della norma. Quanto all'abuso patrimoniale sarà, invece, applicabile la nuova normativa (pena della reclusione da sei mesi a tre anni) senz'altro più favorevole sia nell'ipotesi di ingiusto vantaggio che di danno rispetto al testo previgente che sanzionava tali illiceità con la reclusione da due a cinque anni. Naturalmente la nuova normativa spiegherà i suoi rilevanti effetti anche in materia di prescrizione che adesso è di cinque anni anziché dieci.

(8) Si tratta di una circostanza specifica che, in base al criterio di specialità, dovrebbe prevalere rispetto a quelle previste dall'art. 61 n. 7. È da sottolineare che anche nella forma così aggravata il testo sanzionatorio non supera la pena prevista per il vecchio abuso patrimoniale.

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio : Art 325  Codice Penale
“Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio (1), che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio (2), e che debbano rimanere segrete (3), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro (4).”

Note
(1) Se il delitto è commesso da chi è cessato dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, ma ha appreso il segreto in forza di tale qualità, si applica la disposizione in esame in disposto con l'art. 360 c.p. (cessazione della qualità di pubblico ufficiale).

(2) Cioè attraverso l'esercizio, da parte dell'agente, delle proprie competenze ed attribuzioni. È sufficiente anche una mera competenza di fatto, purché l'ufficio non costituisca solo un'occasione per l'apprendimento della conoscenza.

(3) Il consenso del soggetto titolare dell'invenzione, della scoperta etc. scrimina il reato se la segretezza è posta nel suo esclusivo interesse.

(4) Pena pecuniaria così modificata ai sensi dell'art. 113, c. 1, l. n. 689/1981.

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio : Art 326  Codice Penale
“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio [358], che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela (2)notizie di ufficio (3)(4), le quali debbano rimanere segrete (5), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni (6).”

Note
(2) Il reato di rivelazione di segreti d'ufficio sussiste solo se dalla violazione del segreto sia derivato o possa derivare un danno per la P.A. o per il terzo, giacché a tale condizione generale è subordinato il dovere di riservatezza imposto (fuori dall'ipotesi di cui all'art. 230 c.p.p.) dall'art. 15 del T.U. 10-1-1957, n. 3.

(3) Per la configurabilità del reato di rivelazione di segreto d'ufficio, non è necessario che le notizie rivelate siano apprese dal pubblico ufficiale per ragione del suo ufficio.

(4) La giurisprudenza ritiene, che difettando tale presupposto, il reato non si realizza, come ha sancito nell'ipotesi della mera propagazione, da parte di un impiegato comunale, di notizie relative a pratiche di concessioni edilizie.

(5) La norma tutela anche i segreti che non sono propri della P.A., perché ciò che conta è la segretezza della notizia, a prescindere dalla titolarità. Per quanto attiene ai documenti della P.A., è escluso il segreto in rapporto a quei soggetti che hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della l. 241/90. Non sono segrete le notizie relative a fatti illeciti o notori.

(6) Cfr. anche art. 5, l. 1-10-1996, n. 509 (Istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia); art. 11, l. 24-10-1997, n. 801 (Segreto di Stato), art. 21, l. 22-5-1978, n. 194 (Interruzione della gravidanza); art. 7, c. 5, l. 1-4-1981, n. 121 (Amministrazione della Polizia di Stato); artt. 75, 102, 120, d.P.R. 309/90 (Stupefacenti); art. 10, d.P.R. 29-1-1997, n. 51 nonché art. 18, d.P.R. 16-8-1999, n. 455 (Usura). Cfr. poi per deroghe esplicite all'obbligo del segreto d'ufficio l'art. 11, d.l. 3-5-1991, n. 143, conv. in l. 5-7-1991, n. 197 (Riciclaggio).

Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione : Art 328  Codice Penale
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio (2) che, per ragioni di giustizia (3) o di sicurezza pubblica (4), o di ordine pubblico (5) o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo (6), è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro (7). Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (8)(9).”

Note
(2) Il c. 1 disciplina l'ipotesi del rifiuto di atti qualificati (tali sono, appunto, definiti gli atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene, o sanità). La giurisprudenza ritiene, opportunamente, che per rifiuto non possa intendersi esclusivamente quello espresso: soprattutto in considerazione della circostanza che spesso in diritto amministrativo il rifiuto può estrinsecarsi anche mediante il mero silenzio, per rifiuto deve intendersi non soltanto l'espresso diniego dell'atto richiesto, ma anche la sua mancata adozione nel termine previsto nonché, in mancanza di termine finale, la sua adozione in tempo non più utile. Il «rifiuto» presuppone una attività di richiesta, tuttavia si ritiene che gli atti indicati siano volti alla tutela di interessi ed esigenze indipendenti da qualsiasi sollecitazione o richiesta.

(3) Si pensi, ad esempio, alla ipotesi di sequestri obbligatori amministrativi, alla confisca amministrativa, agli ordini di distruzione degli immobili abusivi.

(4) Vi rientrano, ad esempio, gli ordini di scioglimento delle manifestazioni vietate, la sospensione e la revoca della patente di guida.

(5) Ad esempio, gli ordini di non circolare su determinate strade.

(6) Parte della dottrina ritiene che occorra distinguere tra termine perentorio e termine ordinatorio: nella prima ipotesi si ha vera e propria omissione, nella seconda si avrebbe mero ritardo, in quanto l'atto può essere ancora compiuto e può esplicare i suoi effetti tipici.

(7) Sul reato di omissione di atti cfr. art. 70, l. 4-5-1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificato ex art. 34, c. 1, l. 28-3-2001, n. 149; art. 98, d.P.R. 9-10-1990, n. 309 (Stupefacenti).

(8) Il comma 2 fa riferimento sia ad atti qualificati, che possono essere ritardati sia ad atti non qualificati, ossia ad atti che non sono motivati da ragioni di giustizia, di ordine pubblico etc. e che non rientrano, perciò, nell'elencazione di cui al c. 1. In questo caso la condotta punita è l'omissione cioè il mancato compimento dell'atto dovuto. Perché l'omissione venga punita è necessario che vi sia una richiesta in forma scritta da parte di chi vi ha interesse; che siano decorsi trenta giorni; che il p.u. non abbia risposto neanche per esporre le ragioni del ritardo.

(9) Costituiscono, per la giurisprudenza, ipotesi di reato di cui all'art. 328 c.p. il rifiuto, da parte del sindaco, di rilasciare copia di deliberazioni consiliari al consigliere comunale che ne faccia richiesta; l'inadempienza dolosa del consulente tecnico agli atti richiesti; il caso del medico addetto al servizio di guardia medica che, sebbene sollecitato a un intervento urgente di visita domiciliare, non intervenga, o la faccia con notevole ritardo, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità.

Chi è un Pubblico Ufficiale?

Nozione di Pubblico Ufficiale.Articolo 357  Codice Penale.
“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali (2) coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziario amministrativa (3). Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi (4), e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Note
(2) La qualità di pubblico ufficiale è stata, ad esempio, riconosciuta dalla giurisprudenza ai seguenti soggetti: ufficiale giudiziario, consulente tecnico, testimone, assistente universitario, ispettore sanitario di un ospedale, membri della commissione edilizia comunale, portalettere, carabinieri ed agenti di Pubblica Sicurezza, geometra tecnico dell'ufficio comunale.

(3) Mentre l'individuazione delle pubbliche funzioni legislativa e giurisdizionale non dà luogo a problemi di sorta, si è a lungo dibattuto sui criteri che permettono di identificare la pubblica funzione amministrativa, specie per distinguerla con certezza dalle attività rientranti nel concetto di servizio pubblico. Il legislatore, allo scopo di diradare i dubbi in materia, ha provveduto, al c. 2, a definire la nozione di pubblica funzione amministrativa.

(4) Per quanto non correttamente formulata (la funzione pubblica non può essere disciplinata da atti ma al più estrinsecarsi in essi) la disposizione ha comunque il pregio di precisare che la pubblica funzione non può prescindere «da un'imposizione coattiva e dal conseguimento di un obiettivo di natura non privatistica».

Evoluzione della nozione di pubblico ufficiale nel contesto del binomio attività autoritativa/negoziale della P.A.

Nella gran parte dei casi il pubblico ufficiale è anche un pubblico dipendente, ma le due qualifiche non sempre coincidono.  Il pubblico ufficiale può infatti essere:

1.  Un dipendente pubblico.

2. Un cittadino o un privato professionista incaricato dello svolgimento di compiti espressione di un pubblico potere.

3 Un lavoratore dipendente che nell’ambito del proprio rapporto di lavoro espleta funzioni pubbliche nell’ambito di attuazione di volontà pubblica.

Nel senso comune, la scomoda veste di pubblico ufficiale è tipicamente cucita sull'agente delle forze dell'ordine in servizio che si serve di tale qualifica per esercitare d'imperio, sulle strade o comunque nello spazio pubblico, la sua funzione di tutore dell'ordine. Non per niente i reati decisamente più "famosi" in relazione a questa figura sono la resistenza e l'oltraggio a pubblico ufficiale (quest'ultimo oggi riproposto con l’articolo 341 bis cp) che trovano la loro genesi appunto nel difficile rapporto tra popolazione e forze dell'ordine nello spazio pubblico urbano.

In realtà, il senso giuridico del termine è estremamente più ampio e la fonte che lo disciplina è in primis l'art.357 del Codice Penale."Agli effetti della legge penale" è qui definito pubblico ufficiale colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Mentre le funzioni legislativa e giudiziaria sono in quanto tali pubbliche funzioni, per quanto riguarda la funzione amministrativa il legislatore si è posto il problema di definire sotto quali condizioni la semplice attività amministrativa possa assurgere al rango di pubblica funzione. Infatti non vi è dubbio che ben diverso è il caso in cui tale azione si esplichi nel formare provvedimenti amministrativi quali la concessione, l'autorizzazione o l'esproprio, da quello in cui consista nella stipula di un contratto di compravendita di beni, o ancora dallo svolgimento di qualsiasi servizio pubblico quale la conduzione di mezzo pubblico o la riparazione di un tratto di carreggiata sconnesso.

Discendono da questa considerazione tre livelli di caratterizzazione dell'azione amministrativa meritevoli di definizione: la pubblica funzione (art.357 c.p.), il pubblico servizio (art.358 c.p.) e il servizio di pubblica necessità (art.359 c.p.), dalle quali derivano altrettante qualifiche: il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio, l'esercente un servizio di pubblica necessità.
Non si tratta di una distinzione di importanza, ma il legislatore attribuisce speciali tutele e, parallelamente, obblighi e doveri, a colui che esercitando l'attività amministrativa si trovi ad avere, per la particolare natura di quest'ultima, la possibilità di incidere sui diritti del privato attraverso la formazione di atti o anche l'esecuzione di azioni materiali di natura ampliativa, restrittiva o finanche ablativa dei diritti stessi.
Così è definita pubblica "la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". Ciò che distingue il pubblico servizio è proprio l'assenza dei poteri tipici della funzione pubblica, come sopra esplicitati.

Insomma il legislatore ha ritenuto di circoscrivere la nozione di pubblico ufficiale a colui che esercita una funzione amministrativa che si esplica per mezzo di atti o di azioni unilaterali della P.A., quali le varie figure di autorizzazione o concessione, gli atti ablativi, l'indizione di bandi di gara, i verbali di arresto, sequestro e così via. Tenuto conto cioè dei particolari poteri attribuiti a colui che esercita l'azione amministrativa, è necessario da un lato una condotta irreprensibile del soggetto, caratterizzata da obiettività e rispetto sia del pubblico interesse sia delle garanzie del privato, dall'altro uno speciale "rispetto" dovuto a questa figura da parte dei privati.
 
A simili esigenze fa riscontro un preciso significato di natura penale. Alcuni reati sono previsti solo in quanto compiuti da persona che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o, viceversa, compiuti a danno di questa; altri, pur esistendo in generale, prevedono pene più severe se commessi in tale circostanza.A titolo poco più che elencativo, l'intero Capo I del Titolo II del Codice Penale (art.314 – 335 bis) prevede quasi esclusivamente reati che possono essere commessi solo da pubblici ufficiali o, in alcuni casi, da incaricati di pubblico servizio. Tra di essi si segnalano i reati di peculato (art.314, 316), concussione (art.317), corruzione per atto d'ufficio, o contrario ai doveri d'ufficio, o in atti giudiziari (art.318 – 320), abuso d'ufficio (art.323), rivelazione e uso di segreti d'ufficio (art.326), rifiuto od omissione di atti d'ufficio (art.328). Parallelamente il Capo II del medesimo Titolo I (art.336 – 356) prevede i reati commessi da privati contro la P.A., alcuni tra i quali hanno per elemento intrinseco che la persona offesa rivesta al momento del fatto la qualifica di pubblico ufficiale. Tra questi: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art.336), la già citata resistenza a un pubblico ufficiale (art.337), millantato credito (art.346).
 
Inoltre un fatto – reato commesso per ordine dell'autorità comporta la punibilità del pubblico ufficiale che ha dato l'ordine (art.51 c.p.).Costituiscono infine circostanze aggravanti comuni da un lato "l'aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio" (art.61 c.p. punto 9), dall'altro, per il privato, "l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale  o  una  persona  incaricata  di  un  pubblico  servizio[...]  nell'atto  o  a  causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio" (art.61 c.p.  punto 10).
 
Mentre la maggior parte dei reati connessi alla qualifica di pubblico ufficiale consistono in sostanza  nella  violazione  di  divieti,  particolare  rilievo  assume  nel  contesto  della  presente discussione il reato che si commette violando un obbligo di facere, vale a dire il reato di "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art.361 c.p.) .

Questa figura, la cui enunciazione in positivo è rappresentata dall' art.331 c.p.p., pone in capo al pubblico ufficiale la responsabilità di dare al magistrato gli elementi per far cominciare un procedimento penale, qualora ravvisi il c.d. fumus di reato in un evento di cui ha notizia "nell'esercizio o a causa delle sue funzioni", purché procedibile d'ufficio.
Alcune pronunzie giurisprudenziali hanno precisato che ai fini della nozione di pubblico ufficiale non rileva tanto l'essere in servizio, quanto il concreto esercizio, al momento del fatto, delle pubbliche funzioni, cosa che a seconda dei casi può avvenire anche fuori dall'orario di servizio, laddove viceversa il semplice fatto che l'evento sia accertato durante orario di servizio

Importante conseguenza di natura civile è altresì la nozione di atto pubblico, che si forma ogni qual volta un pubblico ufficiale rediga un documento con le richieste formalità e sia autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove l’atto è formato. Senza voler entrare nel merito su quali categorie di documenti rientrino nella nozione così enunciata dall’ art. 2699 c.c., basti qui porre l’attenzione su due aspetti:

  • l’atto pubblico può esistere se e soltanto se colui che lo redige ha in quel momento la qualifica di pubblico ufficiale;
  •  in un processo civile la conseguenza più rilevante è la piena efficacia probatoria dell’atto pubblico, sottratto, fino a querela di falso con esito positivo, al principio generale della libera valutazione delle prove da parte del giudice (art. 2700 c.c.). 

 
Importanti  segnali  della  legislazione  recente,  anche  ambientale  o  con  importanti  riflessi ambientali,  stanno  mostrando  la  volontà  di  aprire  sempre  più  ampie  e  significative  deroghe all’esercizio dell’attività autoritativa da parte della P.A., affiancando a questa la sfera dell’attività negoziale anche in settori e tipologie prima del tutto e senza discussione riservati ai poteri pubblici autoritativi. Con i tre esempi che seguono, probabilmente non esaustivi della tendenza citata, intendiamo illustrare meglio il concetto ed esemplificarne gli ambiti e la portata di applicazione; se ne esaminerà quindi la connessione con la nozione di pubblico ufficiale sopra tratteggiata e più in generale con quello di pubblico interesse e di controllo di legalità dell’azione amministrativa.  

Esempio di sentenza penale nei confronti di un Volontario con qualità di P.U.
Una sentenza della Cassazione Penale, Sez. VI del 6/9/06 n° 29772  ha stabilito che i VVF  volontari sono PUBBLICI UFFICIALI con tutto ciò che ne deriva: maggior tutela ma anche maggiori responsabilità penali.
Nei fatti è curioso scoprire che la sentenza è scaturita dalla vicenda in cui un VVFF volontario era stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione  per avere usato il telefono di servizio per UNA  -dico UNA –telefonata personale  col telefono d ufficio .
Il delitto riconosciuto è stato quello previsto e punito dall’ art. 314 C.P. - peculato - con pena compresa fra 3 e 10 anni , che, con le attenuanti di cui all’ art. 323/bis C.P. (fatti di particolare tenuità), hanno portato ad emettere sentenza di condanna (patteggiata) che sappiamo.
Il delitto di cui all art. 314 C.P. NON esiste per chi non riveste la qualifica di P.U. Il nostro vigile chiedeva che la condanna fosse dichiarata nulla perché egli NON si riteneva un Pubblico Ufficiale in quanto “volontario”: la Suprema Corte NON gli ha dato ragione ed ha confermato la sentenza.
Da qui la deduzione che tutti i VVFF volontari sono P.U. con il rischio di pene per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni che si collegano proprio alla qualifica di P.U. 
Se non fosse stata riconosciuta la qualifica di P.U. al VVFF volontario, non sarebbe stato condannato i maniera così “pesante”. Inoltre il nostro volontario chiedeva che il delitto commesso venisse ricondotto ad un semplice “abuso d ufficio - art. 323 C.P.  - con pena compresa tra 6 mesi e 3 anni, da ridurre poi con le attenuanti della “particolare tenuità” che abbiamo visto; le attenuanti sono state sì applicate, ma ad un reato con pena maggiore, ed hanno quindi portato comunque ad una condanna così pesante.

Quando un volontario di Protezione Civile è considerato un Pubblico Ufficiale?

Il volontario di Protezione Civile è considerato un Pubblico ufficiale ogni qual volta rappresenta l’ente pubblico, cioè quando concorrere  a  formare  la  volontà  dell’ente  ed  a rappresentarla davanti al privato attraverso capacità cerificatorie (tipiche dei Vigili del Fuoco).

“Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, nè lo svolgimento della  sua  attività  in  regime  di  monopolio,  nè  tanto  meno  il  rapporto  di  lavoro  subordinato dell'agente con  l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare  la  volontà  della  p.a.  o  che  svolgono  tale  attività  per  mezzo  di  poteri  autoritativi  o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale. Integra pertanto il reato di peculato l'appropriazione dei compensi dovuti all'Enel per la fornitura di energia elettrica ad opera dell'incaricato dell'Ente alla riscossione dei suddetti pagamenti con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i distacchi della fornitura”.                     
Cassazione penale, sez. VI, 21 febbraio 2003, n. 11417

Anche quando i Volontari di Protezione Civile sono pubblici ufficiali NON possono hiedere indicazioni sulla identità personale del soggetto.

“Per la configurazione del reato di cui all'art. 651 c.p., è necessario che il soggetto il quale richieda ad altri di fornire le sue generalità, oltre che essere in servizio permanente, eserciti in concreto le pubbliche funzioni, giacché la nozione di "servizio permanente" è diversa da quella di "esercizio delle funzioni", implicando essa che il dipendente pubblico può in ogni momento intervenire per esercitare i  propri  compiti,  ma  non  che  egli  in  concreto  al  momento  li  eserciti. (La Corte  di Cassazione, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, ritenendo necessario che il giudice di merito accerti se il pubblico ufficiale abbia formalmente contestato una specifica infrazione ed abbia a tal fine richiesto le generalità, senza ottenerle, al conducente di un veicolo che, a seguito di un errata manovra, aveva intralciato la marcia del veicolo alla cui guida era lo stesso pubblico dipendente).”
Cassazione penale 17 aprile 2001 n.21730

Nota importante :
Il volontario di Protezione Civile con qualifica di Viglie del Fuoco è un Pubblico ufficiale per via dei poteri certificativi (in disponibilità a tale corpo) caratteristici del Pubblico Ufficiale.Non si pensa che ci siamo altre situazioni in cui il semplice Volontario assuma qualifica di Pubbklico Ufficiale.

 

 LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL PUBBLICO UFFICIALE

In tema di responsabilità del pubblico ufficiale in nostro ordinamento prevede:

1.  Specifiche ipotesi di responsabilità penale.

2.  Responsabilità disciplinare (se il pubblico ufficiale è anche dipendente).

3.  Responsabilità patrimoniale.


Dove la troviamo?

Per gran parte nel codice penale dove nell’ambito del titolo secondo – dei delitti contro la pubblica amministrazione - troviamo lo specifico capo primo – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Quali sono le particolarità di questi reati?

Si tratta di reati caratterizzati dalla qualifica dell’autore Pubblico ufficiale e dalla particolarità degli interessi offesi identificati nel corretto funzionamento della Pubblica amministrazione e nella tutela del suo prestigio, che possono essere messi in pericolo dall’infedeltà o dalla disonestà del pubblico ufficiale.Non basta inoltre essere pubblico ufficiale per compiere questi reati. Essi devono risultare attinenti all’attività affidata dallo Stato del pubblico ufficiale.

VI DEVE ESSERE UN NESSO CAUSALE TRA LA CONDOTTA DELITTUOSA E LA FUNZIONE ESERCITATA.

Questi reati esauriscono la responsabilità penale del pubblico ufficiale?

Sicuramente no il pubblico ufficiale, come ogni soggetto imputabile, può porre in essere, anche nello  svolgimento  della  propria  attività,  altri  reati  comuni  alla  generalità  dei  cittadini  e  talora aggravati  per  la  funzione  rivestita  (furto,  omicidio,  lesioni),  con  una  sola  eccezione  detta PRINCIPIO DI SPECIALITA’, che significa che qualora il fatto possa essere ricondotto ad uno specifico reato inquadrato nel codice penale tra i delitti dei pubblici ufficiali, esso non concorrerà con altri reati, ma in questi casi: Prevale  il  reato  speciale  espressamente  previsto  per  il  pubblico  ufficiale  che  prevede sempre pene più gravi.

Quali reati sono dunque ascrivibili ad un Pubblico Ufficiale?

Sostanzialmente tutti i reati previsti ascrivibili ad un incaricato di pubblico servizio, citati in precedenza, con la differenza che in alcuni casi sono previste pene maggiori :

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale - Art. 361 Codice Penale.
"Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro (2)(3)(4). La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347] (5)(6). Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa."

Note
(2) Importi incrementati ex art. 113, c. 1, l. n. 689/1981.

(3) È pacifico che il pubblico ufficiale non possa compiere alcuna valutazione sul fatto da denunciare: così, la Cassazione ha ribadito che le cause di estinzione del reato o di non punibilità, diverse dalla insussistenza del fatto, non esentano il pubblico ufficiale dal farne denuncia all'autorità giudiziaria cui solo spetta la valutazione di tali cause.

(4) L'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale si differenzia dal concorso nel reato per non averlo impedito, pur avendone l'obbligo (art. 40 c.p.): nel primo caso il pubblico ufficiale omette o ritarda di denunciare un reato di cui sia venuto a conoscenza; nel secondo si omette un doveroso comportamento positivo (impedimento del reato) che si poteva materialmente attuare e che invece non è stato attuato, concorrendo al compimento del reato stesso.

(5) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. n. 689/1981.

(6) Il capoverso configura un'aggravante speciale di carattere soggettivo [v. 70 c.p., n. 2]. Si ricordi che il nuovo codice di procedura penale distingue, quanto ai termini per presentare la denuncia, tra le due categorie di pubblici ufficiali, e cioè tra polizia giudiziaria e pubblici ufficiali che nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni abbiano avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio: per la prima categoria l' art. 347 c.p.p. stabilisce l'obbligo di riferire senza ritardo la notizia di reato al P.M.; per gli altri pubblici ufficiali l' art. 331 c.p.p. dispone che la denuncia va fatta «senza ritardo», e cioè, come ha precisato la Cassazione, appena possibile.

Sostanzialmente anche per il pubblico ufficiale valgono quei reati tipici degli incaricati di pubblico servizio,  su cui invitiamo a rileggere le spiegazioni già riportate in precedenza.

Comunque li esemplifichiamo in quanto ci sono alcuni reati aggiuntivi dedicati :

314 c.p.  Peculato.
316 c.p.  Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
316 bis c.p.  Malversazione ai danni dello Stato
316 ter c.p.  Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
317 c.p.  Concussione.

Corruzione per un atto d’ufficio Art. 318 Codice Penale.
“ Il pubblico ufficiale (2), che, per compiere un atto del suo ufficio (3), riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione (4) che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (5)(6). Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno [32quater] (7)(8).”


Note
(2) L'incaricato di un pubblico servizio deve essere un pubblico impiegato, e deve essere perciò legato da un rapporto di pubblico impiego con un ente pubblico [v. 320].

(3) È sufficiente, pertanto, una competenza generica derivante dall'appartenenza all'ufficio. La giurisprudenza ritiene che per la configurazione del reato, il concetto di atto va interpretato in senso ampio come qualsiasi condotta che sia posta in essere dal pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue mansioni. Nella fattispecie in esame si tratta di atto che comunque sarebbe stato posto in essere in quanto conforme all'interesse della P.A. (cd. corruzione impropria).

(4) Non integra gli estremi del reato di corruzione la corresponsione di donativi di modico valore, tali da escludere la possibilità di influenza sul compimento dell'atto di ufficio, in modo da non apparire quale corrispettivo di quest'ultimo, in base ad un giudizio di proporzione tra il dono e l'atto stesso. La giurisprudenza della S.C. non ha ritenuto però escluso il reato nel caso di tenuità della somma o delle utilità perché la lesione giuridica attiene al prestigio della P.A. e prescinde dalla proporzionalità fra l'atto dell'ufficio e la somma o utilità corrisposta. Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del rapporto di corrispettività tra l'atto compiuto dal direttore di casa circondariale -- ammissione del detenuto al lavoro esterno -- e l'utilità costituita dal valore economico di una cucina componibile donata dal detenuto al direttore. In base a tali criteri, si è ritenuto responsabile del delitto in esame: l'ufficiale sanitario che accetta la somma che gli viene spontaneamente offerta quale compenso per una consulenza in corso di esecuzione di lavori, che egli è tenuto a compiere per l'esercizio delle sue funzioni; il magistrato che accetti denaro o altra utilità al fine esclusivo di promuovere una conciliazione delle parti; il medico di un ente assistenziale che accetti denaro per visitare un assistito dello stesso.

(5) Cfr. nota sub art. 316bis.

(6) Il c. 1 disciplina una fattispecie di corruzione impropria che ha ad oggetto il compimento di un atto d'ufficio (per la corruzione propria, che ha ad oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio vedi l' art. 319 c.p.), ma antecedente, poiché si riferisce ad un atto che il funzionario deve ancora compiere.

(7) Il c. 2 disciplina una fattispecie di corruzione impropria, ma susseguente poiché contempla l'ipotesi in cui la corruzione inerisce ad un atto che il funzionario ha già compiuto. Di tale forma di corruzione risponde, ex art. 321 c.p. , soltanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio corrotti, e non anche il corruttore: si tratta, pertanto, di un reato plurisoggettivo improprio. Perché si configuri tale ipotesi di reato, è necessario che la retribuzione venga effettivamente data e non semplicemente promessa.

(8) Cfr. art. 2637 c.c.; art. 228 L.F.

Ratio Legis
Il principio stabilito dal nostro legislatore per cui vengono considerati sullo stesso piano, e sono quindi puniti con la stessa pena, tanto il funzionario corrotto che il privato corruttore (salvo che per il caso di corruzione impropria susseguente) se sotto un profilo morale può trovare giustificazione, sotto il profilo pratico è molto grave, in quanto finisce col rendere enormemente difficile, la punizione dei funzionari corrotti: infatti è comprensibile che difficilmente uno dei compartecipi denunzierà l'altro, sapendo di aver commesso lo stesso reato e di subire, quindi, la stessa pena. Si verifica, allora, nella pratica, che il più delle volte, per colpire un funzionario corrotto, e per spingere quindi il corruttore a parlare, il magistrato deve configurare il fatto come concussione o deve farlo rientrare nell'ipotesi, più lieve, del capoverso dell' art. 318 c.p. .

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Art. 319 Codice Penale.
“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (2)(3), riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni [32quater] (4)(5).”

Note
(2) L'articolo disciplina la c.d. corruzione propria, antecedente e susseguente [v. 318 c.p.]. Il delitto in esame può essere commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio [v. 320 c.p.]. La giurisprudenza ha ritenuto sussistente il delitto di corruzione propria nel caso del dipendente di un ospedale che avverta gli impresari delle pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei ricoverati, se il suo comportamento è conseguenza di una qualsiasi prospettiva di ricompensa.

(3) Quando il pubblico ufficiale, potendo scegliere tra una pluralità di determinazioni volitive, sceglie quelle che assicurano un maggior beneficio del privato, che attraverso la dazione di modesta retribuzione lo spinge a privilegiare la propria posizione, sussiste l'ipotesi di reato ex art. 319 c.p. .

(4) Cfr. nota sub art. 316bis.

(5) Cfr. anche art. 2637 c.c.; art. 228 L.F.

Ratio Legis
A differenza della corruzione impropria, qui oggetto dell'accordo criminoso è il ritardo o l'omissione da parte del funzionario di un atto del suo ufficio o l'emanazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio dunque illegittimo, che sia in contrasto con le norme giuridiche, con le istruzioni di servizio nonché con il buon uso del potere discrezionale (ANTOLISEI). In particolare l'oggetto dell'accordo criminoso spiega la maggiore gravità di tale reato rispetto a quello di corruzione impropria [v. 318 c.p. ]. Il delitto in esame è stato ravvisato nel caso del cancelliere, che dietro retribuzione, abbia fornito ad una banca notizie concernenti i decreti ingiuntivi emessi, i sequestri conservativi autorizzati, le istanze di fallimento e le esecuzioni (Cass. 25-1-1983).

Inoltre :

320 c.p.  Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
321 c.p. Pene per il corruttore.  
322 c.p. Istigazione alla corruzione.
323 c.p. Abuso d’ufficio.
325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.
326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
331 c.p.  Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.