Ricerca persone scomparse.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile -  con nota n° 5300 del 13/11/12  ha  emanato  una  “Direttiva  concernente    “Indirizzi  operativi  volti  ad  assicurare  l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.
In questa, al paragrafo 2.3.2, si tratta della ricerca di persona scomparse che viene fatta rientrare direrettamente tra le attività di Protezione Civile solo se nei contesti di cui al’art. 2/1° comma, lettere a) b) e c) della L.  225/92 . Tutte le attività connesse alla ricerca di persone scomparse al di fuori dei contesti sopra indicati NON rientrano dunque direttamente tra le attività della Protezione Civile.
 
La ricerca di persone scomparse in ambiente montano, ipogeo o impervio è demandata al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalle legge 26/1/63 n° 91.
 
Le attività di ricerca persone scomparse in ambiente marino sono invece da ricondurre alla responsabilità e coordinamento al Corpo delle Capitanerie di Porto, mentre per le acque interne alle Autorità diversamente articolate sul territorio nazionale.
 
La ricerca di persone scomparse in ambienti diversi da quelli sopra indicati NON risulta oggetto di specifica disciplina. In questo caso può accadere che le autorità competenti possano richiedere il concorso nelle ricerche dei sistemi di Protezione Civile locali.


L’attivazione della Protezione Civile.è dunque consentita a condizione che la richiesta sia formalmente presentata da parte di una autorità competente che può essere l’Amministrazione Comunale, la Provincia, la Prefettura, le Forze dell’Ordine, o i Vigili del Fuoco, che si assumeranno la responsabilità del coordinamento. In casi di estrema urgenza sarà possibile attivare la Protezione Civile senza formalizzazione preventiva, ma in momento successivo.   
 


Partecipazione alla "gestione" degli eventi locali (roligiosi, folcloristici, fiere, funerali, concerti , raduni etc.).

Sempre la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile -  con nota n° 5300 del 13/11/12 ha emanato una “Direttiva concernente  “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile” nel cui paragrafo 2.3.1, si tratta di EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE dove si chiarisce che:


“ .. omissis … la realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l’attivazione, a livello comunale, del piano di protezione civile, con l’attivazione dio tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito l’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell’ordinaria gestione del’evento, su richiesta dell’Amministrazione Comunale … omissis … L’attivazione del piano comunale di protezione civile e l’istituzione del C.O.C. costituiscono  il  presupposto  essenziale  in  basa  al  quale  l’Amministrazione  Comunale  può  disporre l’attivazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale ed afferenti al proprio comune nonché,
ove  necessario,  avanzare  richiesta  nell’ambito  regionale  per  l’autorizzazione  di  altre  organizzazioni provenienti dall’ambito regionale … omissis …”
 
Quindi in caso di eventi locali solo se:

1) si ipotizzi un “eccezionale afflusso di persone”,
2) Si profili una “scarsità o insufficienza delle vie di fuga”
 
Sarà possibile l’intervento dei volontari di Protezione Civile, ma a patto che:

1) Sia attivato il piano di comunale di protezione civile
2) Sia istituito, anche temporaneamente, il C.O.C.(Centro Operativo Comunale)
 
Appare evidente che i volontari di Protezione Civile. non possono essere chiamati a supporto - con qualsiasi funzione si voglia - se non ricorrono le condizioni sopra riportate, pena rischiare di trovarsi fuori dell’area di tutela dovuta ai volontari dovesse accadere qualcosa di spiacevole in cui restano coinvolti..
 
Quindi, per esemplificare, niente scorte viabilistiche ai funerali, alla processione del santo Patrono, alla festa delle luminarie, alla festa della birra, etc.Per questo argomenti si rimanda alla parte dedicata ai casi sottoposti.
 
Attenzione ai regolamenti comunali e alla gerarchia nromativa :


Se i regolamenti comunali che riguardano la protezione civile prevedono espressamente che i volontari possono e/o devono essere impiegati in funzioni come quelle sopra citate (funerali, feste, processioni, etc.) si sappia che nella “gerarchia delle fonti” il contrasto tra le norme fa prevalere la norma di gerarchia superiore.
 
Gerarchia ed importanza tra le norme di diritto : Nella gerarchia delle fonti del diritto una norma di grado inferiore non può modificare o abrogare una norma giuridica di grado superiore. Può invece accadere l'inverso, ossia una norma di grado superiore può modificare o abrogare una norma giuridica di grado inferiore. Nel caso in cui le norme hanno il medesimo grado gerarchico viene applicato il criterio cronologico in base al quale la norma più recente nel tempo può modificare o abrogare la norma giuridica più vecchia.

Le fonti di diritto : Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Poiché vi sono anche leggi regionali tra tali fonti di diritto, i testi collegati di riferimento daranno una applicabilità della norma e della situazione descritta solo alla Regione Lombardia. Ricordiamo a tal proposito che esiste una scala gerarchica anche tra tali fonti di diritto :

  1.  1. Costituzione, leggi costituzionali
  2.  2. Regolamenti dell’Unione Europea
  3.  3. Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi
  4.  4. Regolamenti del Governo
  5.  5. Consuetudini/Usi e costumi.

Quindi una legge nazionale può disattendere un regolamento comunale o, all’inverso, un regolamento comunale NON può disporre diversamente da una legge nazionale.
 
I regolamenti comunali che prevedono l’impiego di volontari di Protezione Civile. per scortare una processione o un funerale sono da disattendere perché potrebbero portare “problemii” ai volontari che operano sulla scorta di questa disposizione.