Sirena e lampeggiante blu (dispositivi supplementari di allarme): chi può installarli e cosa sono ?

 

Questo è un argomento “scottante”.

Cominciamo subito col chiarire che l’unico articolo del vigente C.d.S. che tratta la materia è il 177 al cui comma  1°  recita:  “L’uso  del  dispositivo  acustico  supplementare di  allarme e,  qualora i  veicoli  ne  siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di … omissis….”

Di seguito viene elencata una serie di soggetti legittimati ad averli installati, leggiamo con attenzione cosa ci dice.

Innanzi  tutto  dispone  che  i  mezzi  che  possono  dotarsi  di  questi  dispositivi  siano  solo  “autoveicoli”  e “motoveicoli” individuati nel C.d.S. agli artt. 53 (motoveicoli) e 54 (autoveicoli) e tra questi solo quelli “… adibiti a servizi di …”:

 

1. polizia,

2. antincendio,

3. protezione civile (dal 6/11/08, come vedremo in seguito)

4. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico,

5. Organismi equivalenti esistenti nella regione Valel d’Aosta e province autonome di Trento e Bolzano,

6.   autoambulanze,

7. veicoli assimilati (alle autoambulanze) adibiti al trasporto di plasma e organi.

8. Ambulanze e mezzi di soccorso per il recupero di animali o di vigilanza zoofila (dal 13/8/10).

 

Aggiungiamo che nella lettura del disposto normativo dell’art. 177:

- per il punto 7, viene disposto che:

“…omissis…I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del DTT … omissis …” per il punto 8 invece viene disposto che i suddetti veicoli sono solo quelli:

“… individuati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ...”

Rilevato che l’articolo 177 non fa distinzioni tra veicoli se questi sono destinati a “SERVIZI” possiamo analizzare nel dettaglio i richiami di sui sopra.

 

1) polizia:

tutti quelli adibiti a servizi di polizia laddove per “polizia” si devono intendere le forze ISTITUZIONALI e NON quelle PRIVATE. Senza addentrarci nei dettagli legislativi basti sapere che le forze di polizia sono quelle indicate nella Legge 1/4/1981 n° 121 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo  della  Guardia  di  Finanza,  Polizia  Penitenziaria,  Corpo  Forestale);  con  Decreto  Dirigenziale  del Ministero  dei  Trasporti  del  20/2/2003  veniva  emanata  normativa  specifica  per  i  veicoli  delle  polizie municipali.

In buona sostanza possono dotarsi di sirena e lampeggiante tutti i veicoli che, permanentemente o occasionalmente,  sono  utilizzati  per  compiti  di  polizia  intesi  in  senso  ampio  e  perciò  comprensivi  sia dell’attività  di  polizia  “giudiziaria”,  di  “sicurezza”  che  “stradale”.  L’unica  condizione  che,  sebbene  non espressamente indicata nella norma, sembra necessariamente vincolare l’uso dei dispositivi è che il veicolo appartenga allo Stato o ad Ente Locale o ad altro Ente pubblico che esercita permanentemente ed istituzionalmente funzioni di polizia. NON possono essere dotati di sistemi d’allarme, neanche occasionalmente:

A) veicoli  privati  appartenenti  a  funzionari  o  agenti  di  polizia;

B) veicoli  appartenenti  ad  Enti  che  solo  occasionalmente  possono  svolgere  funzioni  simili  a  quelle  di polizia” quali ad esempio quelli degli istituti di vigilanza privati.

 

2) antincendio:

intesi  non  solo  quelli appartenenti al  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  ed equivalenti  della  regione Valle  D’Aosta  e  province  di  Trento  e  Bolzano  (punto  5)  oltre  a  quelli -  specificatamente  attrezzati  - appartenenti ad enti pubblici o associazioni private (leggi: “volontari”) effettuano servizio antincendio in modo istituzionale e non occasionale.

Singolare  è la  situazione dei  veicoli  del  Corpo  Nazionale  dei  VV.FF.  che, per  quanto  riguarda  i  veicoli “antincendio” non hanno problemi di sorta perché espressamente indicati nella norma, ma per tutti i veicoli destinati ad usi non antincendio? Pensate a veicoli che trasportano dotazioni per i sommozzatori, materiale NBC,  etc.  Non  sono  chiaramente  veicoli  per  servizio  antincendio  ma  potremmo  chiamarli  di  “soccorso civile”  in  generale  per  ogni  tipi  di  calamità  che  possa riguardare  la  collettività,  come  la  P.C.  insomma.

Questi veicoli dei VV.FF. hanno però sirena e lampeggiante ed un “libretto di circolazione” rilasciato dal Ministero dell’Interno - perché, si sappia, hanno una targa diversa (“VF”) e non “civile”, al pari della CRI come vedremo più avanti e si conducono con una patente specifica -.

Detto questo resta senza risposta la domanda: come fanno i VV.FF. ad avere installati i dispostivi supplementari d’allarme su praticamente tutti i loro veicoli?

Sono certo che la risposta si trova nelle disposizioni del Ministero dell’Interno che omologa i veicoli dei VV.FF.  ma  che,  al  momento  in  cui  scrivo,  nessuno  ha  saputo  fornirmi  in  copia  o  darmi  riferimenti normativi.

In questo caso però il pompiere utilizzatore del mezzo non dovrà preoccuparsi del perché li aveva installati giacché  i  veicoli  dei  VV.FF.  li  fornisce  direttamente  il  Ministero  degli  Interni  quindi,  semmai,  dovrà rispondere solo della correttezza del loro uso.

 

3) protezione civile:

Con l’art. 8/5° del Decreto Legge 6/11/08 n° 172, convertito nella Legge 30/12/08 n° 210, è stato rimosso il divieto di installare, ed utilizzare, i dispositivi supplementari d’allarme sui veicoli della protezione civile.

Quindi,  leggendo  l’art.  177  c.d.s.,  che  tratta  di  “sirena e  lampeggiante”,  troviamo  che  dopo  la  voce “antincendio”  si  trova  quella  “protezione  civile”  e  così  si  consente  l’installazione  anche  ai  veicoli  di protezione  civile  ma…c’è  un  “MA”  …  solo    quelli -  cito  testualmente  - “….  come  individuati  dal Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  su  proposta  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  della Presidenza del Consiglio dei Ministri…”.

Allora, se da una parte è stato rimosso il divieto esistente prima del 6/11/08, dall’altra, per essere operativo il  consenso  all’installazione,  sarà  necessario  conoscere  quali  tipologie  di  mezzi  possono  installarli  ed usarli.

In data 5/10/09 il Ministero dei Trasporti ci dice che è consentito l’UTILIZZO dei dispositivi supplementari d’allarme a tutti i veicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento di Protezione civile all’uopo immatricolati e a tutti quelli adibiti a servizi di protezione civile IMPIEGATI IN CASO DI EMERGENZE così come sono previste dall’art. 2 del D.L.vo 1/18, compreso lo spegnimento di incendi boschivi. I veicoli che possono usare i dispositivi devono essere immatricolati sia a nome di Enti pubblici di P.C. che  di  organizzazioni  di  volontariato  purché  iscritte  nell’albo  regionale  e/o  nell’elenco  nazionale  del Dipartimento di P.C.

 

Le condizioni per USARE i sistemi d’allarme sono 3:

1) che  i  mezzi  siano  impegnati  per  una  delle  finalità  di  cui  al  citato  art.  2  del  D.L.vo  1/18.  Queste emergenze sono:

a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per  loro natura  ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi o poteri straordinari.

 

2) che  l’intervento  dei  veicoli  della  PC.  sia  appositamente  richiesto  da  parte  delle  competenti  autorità mediante COMUNICAZIONE SCRITTA;

 

3) che ricorrano le circostanze di cui l’art. 177 cds. (non dimenticarlo MAI).

 

Se  la  comunicazione  scritta  non  è  giunta  all’associazione  di  volontari  di  protezione  civile  per  motivi  di somma urgenza la richiesta di intervento deve essere confermata in forma scritta entro le successive 48 ore. Come fare allora per poter circolare usando i sistemi di allarme se non abbiamo la richiesta di intervento SCRITTA?

Il nostro bravo e diligente CONDUCENTE volontario deve compilare e sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà così come da apposito modello allegato al Decreto. In questa dichiarazione il volontario certifica che è stato chiamato ad intervenire VERBALMENTE dall’Autorità Competente (Prefetto, Ministero, Sindaco, chiunque sia titolato a farlo per legge).

Questa certificazione DEVE essere esibita alle forze di polizia quando il volontario fosse fermato: si deve

fermare ANCHE se ha sirena e lampeggiante accesi! Mi raccomando!

Se  questa  certificazione  non  c’è,  è  “falsa” -  ossia  non  c’è  stata  richiesta  di  intervento  da  parte  di  una Autorità competente o qualsiasi altra mancanza in ordine ai 3 punti sopra elencati - il volontario prenderà un  sanziona  amministrativa  per  uso  improprio  dei  sistemi  di  emergenza.  La  “multa”  la  prenderà  lui personalmente, non il Presidente dell’associazione di volontari di protezione civile, quindi ATENZIONE!

Nel  caso  in  cui  la  richiesta  di  intervento  SCRITTA  sia  giunta  all’Associazione  di  volontari  di  P.C.  si consiglia ad ogni autista di procurarsene una copia da mostrare agli agenti di polizia in caso di controllo e con questa NON serve più la dichiarazione sostitutiva.

Per ulteriori chiarimenti ed indicazioni operative si richiama la nota del Dipartimento di Protezione Civile del  25/01/2010  n°  DPC/VRE/0005876  che  distingue  tra  la  fase  relativa  all’immatricolazione  (A)  dei veicoli da quella relativa all’uso (B) dei dispositivi supplementari da parte di organizzazioni di volontariato di P.C.

Per la parte relativa all’immatricolazione si rileva che il mezzo deve risultare, dal certificato di proprietà, intestato all’Organizzazione di P.C. o detenere il veicolo a titolo di usufrutto, locazione, leasing o patto di riservato dominio. Se il mezzo è di proprietà di Enti pubblici che concedono l’uso dei veicoli in comodato dovrà essere l’Ente proprietario a provvedere all’immatricolazione che preveda l’installazione dei sistemi supplementari d’allarme.

MAI potrà essere richiesta l’immatricolazione di un veicolo che risulti essere in proprietà di una persona fisica, fosse anche il presidente dell’organizzazione o un aderente alla P.C.

Il mezzo immatricolato come sopra potrà essere impiegato con i dispositivi DISATTIVATI. L’uso  dei  dispositivi  supplementari  d’allarme  è  subordinato  a  precisa  richiesta  di  intervento  mediante “attivazione  scritta”  e  solo  in  casi  di  estrema  urgenza  si  potranno  attivare  autonomamente  ma  nelle successive  48  ore  dovrà  trovare  conferma  scritta  da  parte  dell’autorità  che  ne  ha  disposto  l’impiego.

L’impiego dovrà essere effettuato SOLO per eventi di cui ai punti a) b) c) dell’art. 2 del D.L.vo 1/18 che sono già stati riportati poco sopra.

Ultima precisazione del dipartimento riguarda la raccomandazione alle organizzazioni che sono invitate a utilizzare correttamente i dispositivi CON LA MASSIMA MODERAZIONE.

In aggiunta a questa raccomandazione si legge che oltre alle sanzioni per comportamenti scorretti previste dal vigente c.d.s. potranno esservi richiami scritti al singolo volontario e all’organizzazione d’appartenenza e, se i richiami non fossero sufficienti il dipartimento si riserva di procedere alla cancellazione dell’organizzazione dall’elenco nazionale. (!!)

 

4) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Con  decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti del  8/7/14  è  stata  emanata  la  “Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai veicoli ad uso speciale del soccorso alpino”.

In questa si dispone affinché i mezzi del CNSAS del CAI e del Alpeverein Sudtirol siano da considerarsi “veicoli  ad  uso  speciale”  (art.54  cds.)  se  “…  caratterizzati  da  particolari  attrezzature  funzionali  con  la destinazione del veicolo …”.

Tra  le  indicazioni  contenute  nell’allegato  tecnico  troviamo  che  “…  devono  essere  dotati  del  dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e del dispositivo acustico supplementare di allarme …”.

 

5) Organismi  equivalenti  esistenti  nella  regione  Valle  d’Aosta  e  province  autonome  di  Trento  e Bolzano.

Richiamando il Decreto del Ministero dei Trasporti del 8/7/14 appare singolare rilevare che sia chiaramente  indicato il  Alpeverein  Sudtirol  -  chiaramente  riferito alla  provincia di  Bolzano  -  ma  non  si legga nulla riguardo ai mezzi equivalenti della Valle d’Aosta e della Provincia di Trento.

 

6) autoambulanze.

Appare  più  semplice  definire  questa  categoria  con  l’aiuto  di  alcuni  documenti  in  cui  si  individuano  nel dettaglio cosa e come devono essere le autoambulanze:

 

a) Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 5/11/1996 avente ad oggetto “Normativa tecnica ed amministrativa  relativa  agli  autoveicoli  di  soccorso  avanzato  con  personale  medico  ed  infermieristico  a bordo”,

 

b) Decreto del Ministero dei Trasporti del 20/11/1997 avente ad oggetto “Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali”.

In buona sostanza sono veicoli di cui all’art. 54 comma 1° lettera g) del C.d.S.  ossia AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE.

E’irrilevante che l’autoambulanza appartenga ad un Ente pubblico o ad una associazione privata su base volontaristica purché sia effettivamente destinata permanentemente all’attività di soccorso.

Il decreto del Ministero dei Trasporti del 17/12/1987 n° 553 distingueva tra ambulanze tipo “A” e tipo ”B” e con questo definiva :

“A” di soccorso,

“B” di trasporto.

Nel dettaglio possiamo dire che le  autoambulanze “A” e “B” si distinguono tra loro per il tipo di attrezzature e personale che hanno a bordo:

tipo “A”: sono quelle si soccorso e soccorso avanzato, ossia un automezzo attrezzato per il supporto vitale, di base ed avanzato, il cui equipaggio minimo è costituito da un autista soccorritore (in grado di partecipare ad un intervento di emergenza sanitaria) ed un infermiere professionale con preparazione specifica verificata.  L’eventuale  presenza  del  medico  nelle  autoambulanze  è  stabilita  da  protocolli  o  disposizioni regionali e/o locali.

tipo “B: equipaggio minimo composto da autista ed infermiere (soccorritore volontario) con attrezzatura semplice e generica Trattando dell’auto medica si può dire che è un automezzo di soccorso avanzato con personale medico ed

infermieristico a bordo, per il trasporto delle tecnologie necessarie al supporto vitale.

Il cosiddetto “centro mobile di rianimazione” (o di terapia intensiva) potrebbe essere definito un’ambulanza attrezzata in piccolo reparto ospedaliero mobile in cui sono previsti uno /due infermieri professionali ed un medico anestesista-rianimatore, oltre all’autista soccorritore.

 

7) veicoli assimilati (alle autoambulanze) adibiti al trasporto di plasma e organi.

In questo caso la vigente normativa nulla ci dice in ordine ai veicoli adibiti al trasporto di plasma o organi, così  come  restano  prive  di  riferimenti  giuridici le moto-mediche se  non  che  tutti  questi  veicoli  devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del D.T.T (ex MCTC). Ciò lascia supporre che tali veicoli, per essere dotati di dispositivi supplementari di allarme, devono essere sottoposti a verifica presso un SIIT-Trasporti (Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti).

Una nota del Ministero dei Trasporti del 21/3/08 n° 1308/Bs, in risposta ad un quesito di un comando di polizia locale, fornisce qualche indicazione per i veicoli che trasportano plasma e organi. Ci dice che, pur in  assenza  di  specifici  decreti  ad  hoc,  (che  esistono  solo  per  le  autoambulanze)  possono  essere  dotati  si sirena e lampeggiante e devono avere sul fianco del veicolo la scritta “trasporto plasma e organi” oltre alla denominazione della struttura cui appartengono.

 

Nota particolare su MOTO-MEDICHE.

Seri dubbi sorgono circa la possibilità di installazione ed utilizzo dei sistemi supplementari d’allarme sulle moto-mediche, cioè su motoveicoli attrezzati per il trasporto di personale sanitario per interventi di primo soccorso in luoghi o situazioni che non consentono l’impiego di auto-mediche.

Infatti, ripetiamo, l’art. 177 c.d.s. indica chiaramente la possibilità di installare ed usare sirena e lampeggiante su autoambulanze e veicoli assimilati per trasporto plasma e organi mediante riconoscimento di  idoneità  al  servizio  da  parte  del  D.T.T  (ex  MCTC).  Ma  nel  decreto  ministeriale  attuativo  di  questa disposizione  si  fa  espresso  riferimento  di  equivalenza  alle auto-mediche, ma  NON  si  fa  riferimento alle moto-mediche. Lasciando così intendere che questi veicoli non possano essere assimilati alle autoambulanze ai fini della possibilità di beneficiare dello speciale regime garantito dall’art. 177 ai conducenti dei veicoli in emergenza.

 

Come siano stati omologati i motoveicoli che vediamo in uso quali moto mediche vedremo più avanti. Nel caso di installazione successiva all’omologazione, quindi del tutto illegittima ed irregolare, ne risponde chi lo  ha  disposto  e  chi,  eventualmente,  li  usa.  Questo  perché,  ripetiamo,  se  l’installazione  avviene  dopo l’acquisto, a cura dell’associazione di volontari proprietaria è illegale e rischioso.

Però  il  Ministero  dei  Trasporti,  con la circolare  24/11/2004  n°  2567/Segr.  tratta  dei  “motocicli  per interventi sanitari di emergenza” e ci dice:

“..  si  ritiene  perciò di  poter  autorizzare  in  via  sperimentale  e  nelle  more  della  eventuale  rivisitazione  dell’intera  normativa,  sentito  anche  il  Ministero  dell’Interno,  l’applicazione  dei  segnali  supplementari previsti dall’art. 177 sui motocicli in questione…“

Detto questo é possibile trovare motocicli con i dispositivi supplementari d’allarme installati sin dall’origine (e MAI dopo l’acquisto a cura dei volontari…) e, come dispone la circolare citata:

“.. l’autorizzazione conseguirà all’esito favorevole di visita e prova finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, e comporterà la ristampa della carta di circolazione (art. 236/3 Reg. Esecuz. C.d.S.) sulla quale nelle righe descrittive verrà annotato: “motociclo adibito ad interventi sanitari di emergenza”.

 

In  data15/7/22  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Mobilità  Sostenibile  ha  emanato  un  Decreto  avente  ad oggetto  “Normativa  tecnica  ed  amministrativa  relativa  ai  motoveicoli  per  uso  speciale  adibiti  a  servizi sanitari d’emergenza” in cui dispone che i veicoli appartenenti alla categoria internazionale L5e escluso i tricicli con carrozzeria e quelli non basculanti - solo questi si badi bene - possono essere utilizzati come veicoli d’emergenza per soccorso e trasporto plasma ed emoderivati.

Ma  quali  sono  i  veicoli  categoria  L53e?  Sono  i motoveicoli  a  tre  ruote  simmetriche  rispetto  all’asse longitudinale mediano (tricicli), la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la  cui  velocità  massima  di  costruzione  (qualunque  sia  il  sistema  di  propulsione)  supera  i  45  km/h  con massa in ordine di marcia inferiore o uguale a 1.000 kg, lunghezza massima di 4 metri, larghezza massima di 2 metri ed un’altezza massima di 2,5 m che, nella realtà corrispondo ei Piaggio MP3, per intenderci.

 

CONDUCENTI VEICOLI DI ALTE PERSONALITA’ DELLO STATO

Anche  se  non  interessa  questo  lavoro  è  utile  sapere  che  una  ulteriore  categoria  di  veicoli  che  possono dotarsi di sistemi supplementari di allarme sono quelli utilizzati da alte personalità dello Stato, così come introdotti dalla Legge 6/11/2003 n° 300 che ha fornito una nuova previsione delle cosiddette “alte personalità” nella formulazione originaria della norma dell’art. 5 bis del Decreto Ministeriale 83/02 convertito  in  legge  2/7/2002  n°133  e  successiva  modifica  introdotta  con  il  D.L.30/12/05,  convertito  in Legge il 21/2/2006 n° 49.

Sostanzialmente risulta che possono essere utilizzati in tutti i casi in cui si deve svolgere una più efficace prevenzione e tutela dell’incolumità di alcune persone che, svolgendo delicate funzioni pubbliche, sono più esposte a minacce di aggressione. Il conducente di tali veicoli però deve rivestire la qualifica di “agente di pubblica sicurezza”; in questi casi possono utilizzare anche la famosa “paletta” (at. 24 reg. c.d.s.).

Come semplice curiosità riporto una circolare del Prefetto di Avellino (n° 66/06 area IV, del 21/3/2006) in cui si richiamano gli amministratori locali (sindaci e assessori) a… non usare il lampeggiante blu.

 

8) autoambulanze e mezzi di soccorso per il recupero di animali o di vigilanza zoofila.

Queste tipologie di veicoli sono state introdotte dalla Legge 29/7/10 n° 120 ma ... devono essere ancora individuati mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quindi  non tutti i veicoli indiscriminatamente, ma solo quelli “individuati” dal Ministero citato.

Con la circolare n° 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/8/2010 il Ministero dell’Interno precisava il campo di applicazione della normativa disponendo che:

 

si  equiparano  di  fatto  alle  autoambulanze  anche  i  veicoli  attrezzati  per  il  soccorso  di  animali  o  ai servizi di vigilanza zoofila e si estende l'esimente conseguente al trasporto in condizioni di necessità, a quello dovuto al trasporto di animali in gravi condizioni di salute.

E stato, inoltre, introdotto l'obbligo per l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti,  di  fermarsi  e  di  porre  in  atto  ogni  misura  idonea  ad  assicurare  un  tempestivo  intervento  di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le ipotesi di violazione sono punite con sanzioni amministrative  pecuniarie  di  cui  al  comma  9-bis  dell'art.  189  C.d.S.  In  conseguenza  delle  predette disposizioni, nell'espletamento di attività di recupero di animali o durante i servizi di vigilanza zoofila i veicoli specificamente attrezzati in questione potranno far uso dei dispositivi supplementari acustici e visivi.

Con  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  09/10/12  n°  127  è  stato  approvato  il regolamento per l’individuazione delle caratteristiche dei veicoli, la casistica che motiva e consente l’uso dei dispositivi supplementari d’allarme e la documentazione che necessità per provare alle forze di polizia che il trasporto “in sirena” è legittimo.

 

NOTA: trasporto d’emergenza animali gravemente malati con veicolo proprio.

La legge 120/10 ha introdotto anche la possibilità del trasporto di animali in “gravi condizioni  di salute” con veicoli privati. In questo  caso  chi trasporta  un animale in queste condizioni potrà godere della

condizione di “stato di necessità” per giustificare  – E NON PAGARE – per le violazioni eventualmente commesse  ma  ….  SOLO  SE  IL  CONDUCENTE  ESIBIRA’  ALLE  FORZE  DI  POLIZIA  STRADALE APPOSITA  DOCUMENTAZIONE  ATTESTANTE  LO  STATO  DELL’ANIMALE,  così  come  stabilito da apposito provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

In concreto un privato può trasportare sul suo veicolo privato un animale in “gravi condizioni di salute” “violando” alcune norme del cds (ad esempio superare i limiti di velocità, sorpassare una colonna ferma ad un semaforo - sempre in condizioni di sicurezza, mi raccomando! Usare il clacson per “farsi largo”, etc.-) solo se potrà dimostrare l’urgenza con l’apposito documento che il Ministero dei Trasporti ha individuato con il decreto (anche successivamente ad un controllo da parte delle forze di polizia che lo hanno fermato mentre si recava con l’animale al posto di soccorso veterinario o anche dopo il trasporto se riceve a casa un verbale per … superamento dei limiti di velocità - ad esempio -).

Insomma,  non  sempre  si  potrà  affermare  che  si  stava  trasportando  un  animale  malato  per  evitare  le sanzioni, ma solo se si DIMOSTRA con apposito documento che l’animale stava effettivamente male!  Per un approfondimento del trasporto in emergenza con veicoli privati è bene leggere anche il punto w) della presente dispensa.

 

ATTENZIONE! Solo per i volontari minori di anni 21.

L’art. 115 comma 1° lettera e) punto 4) del codice della strada (in vigore dal 19/01/2013) dispone che per circolare  in  servizio  d’emergenza - ossia  utilizzando  i  sistemi  supplementari  d’allarme  – bisogna  avere compiuto anni 21.

 

o) Ma … i veicoli della CRI? Ed i Vigili del Fuoco?

La Croce Rossa Italiana è Ente Pubblico riconosciuto in virtù del DPR 613/80 e cioè un organismo dotato di personalità giuridica istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico interesse, che non abbiano carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finalizzata in via maggioritaria dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti di diritto pubblico, o la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi  o  il  cui  consiglio  d’amministrazione,  consiglio  direttivo  o  consiglio  di  vigilanza  sia  costituito  da membri  dei  quali  più  della  metà  è  designata  dallo  Stato,  da  Enti  territoriali  o  da  altri  Enti  di  diritto pubblico.

In pratica la CRI provvede in tutto e per tutto ai propri veicoli che sono equiparati ai veicoli delle Forze Armate.

 

Nel “testo unico delle norme per la circolazione dei veicoli della CRI”, all’art. 9, troviamo che i dispositivi supplementari di allarme li possono installare SOLO le autoambulanze con esclusione di tutti i veicoli da trasporto.

Tuttavia  è  possibile  installarli  anche  sui  veicoli  operativi,  in  via  provvisoria  ed  amovibile,  quando  sono utilizzati in attività di supporto operativo per il soccorso sanitario o il trasporto di organi o plasma.

La  distinzione  tra  veicoli  da  trasporto  e  operativi è  sempre  contenuta  nelle  “loro”  norme  ed  è  curioso osservare che alla voce “veicoli operativi” troviamo le MOTO MEDICHE (art. 5 lettera e) oltre, ovviamente, alle AUTO MEDICHE.

Da notare che per condurre veicoli immatricolati CRI necessita una patente speciale rilasciata dalla CRI stessa.

Le stese considerazioni generali valgono per i veicoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che vedono immatricolati  i  propri  veicoli  in  maniera  autonoma  dal  Ministero  dell’Interno con  l’emissione  di  un apposito “Libretto di Circolazione”.

In caso di incidenti quale patente si ritira?

E’ d’obbligo che in caso di incidenti stradali la forza di polizia che procede ai rilievi, se accerta violazioni che  comportano  anche  il  ritiro  della  patente  di  guida  per  l’applicazione  delle  sanzioni  accessorie  della sospensione o revoca della patente, proceda al ritiro della patente del conducente coinvolto.

Ora, che succede se il coinvolto guida un veicolo CRI ed ha, necessariamente, la patente  rilasciata dalla CRI? Ci soccorre una risoluzione del Ministero dell’Interno n° M/2413 del 24/1/97 che fornisce indicazioni  alle  forze  di  polizia  per  effettuare  il  ritiro  della  patente  di  guida  rilasciata  dalla  CRI  e  non quella “comune” che quasi sicuramente possiede il conducente coinvolto nel sinistro.

 

In buona sostanza il Ministero dispone che nel caso di incidenti con veicoli coinvolti appartenenti a:

- CRI.

- VV.FF.

- FF.OO. (forze armate).

- Polizia (di Stato o Locale)

- Carabinieri.

- Altri Enti che hanno la possibilità LEGALE di rilasciare patenti ai propri dipendenti.

 

La patente di guida che eventualmente dovrà essere ritirata dall’organo di polizia procedente sarà quella “speciale”  e  non  quella  “normale”  proprio  perché  l’incidente  si  è  verificato  mentre stava  guidando  un veicolo per cui è necessario possedere la patente “speciale” e non la “comune”, ossia la propria patente personale.

Sarà l’Amministrazione cui appartiene il conducente che, ricevuto il rapporto dell’incidente e la patente ritirata, provvederà alla sospensione o revoca - se dovuta -.

Questo però non esclude che la Prefettura possa ordinare la revisione della patente “comune” all’autista se le circostanze dell’incidente sono tali da fare ritenere che sia necessaria una revisione di tutte le patenti che possiede il nostro conducente.

 

PATENTI DI SERVIZIO (art. 139 cds) – MILITARI (art. 138 cds) – Dipartimento della Protezione civile (138 cds).

Il Ministero dell’Interno, in risposta ad un preciso quesito formulato dall’ASAPS risponde in data 15/7/2015 - n° 300/A/5181/15/105/26 - ci dice:

1) la cosiddetta PATENTE MILITARE O ASSIMILATA (art. 138 cds) è sempre necessaria per condurre  un  veicolo  in  datazione  alla  CRI  o  VV.FF.  La  “patente  di  servizio”  invece  è  quella  prevista dall’art. 139 cds ed è riferita solo al personale abilitato allo svolgimento dei compiti di “polizia stradale”;

2) sotto il profilo sanzionatorio, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari, NON è prevista alcuna sanzione  per  il  personale  che  guida  un  veicolo  di  servizio  senza  essere  munito  di  patente  militare  o assimilata, anche se privo della patente civile;

3) in caso di violazioni a norme del cds commesse alla guida di un veicolo CRI o VV.FF. il trasgressore risponde  delle  singole  violazioni  salvo  il  fatto  che  il  comportamento  non  sia  punibile  secondo  quanto disposto dall’art. 4 della L 689/81 (vedi al punto H) lettera e) più sopra richiamato);

4) Le eventuali sanzioni accessorie hanno effetto solo sulla patente di servizio e non su quella civile;

5) Nonostante ciò il conducente potrebbe essere sottoposto a revisione della patente (art. 128 cds) se il comportamento di guida ha fatto sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici;

6) Non si applicano decurtazioni punti (art. 126-bis cds) né alla patente di servizio né a quella civile per le violazioni commesse alla guida di un veicolo di servizio.

 

Con D.P.R. 21/9/2020 (pubblicato in G.U. n. 88 del 13/4/21) sono stati approvati i nuovi regolamenti dei veicoli e delle patenti della protezione civile. Viene abrogato il DPCM 30/5/2008 che fissava le norme per gli stessi argomenti.

 

Significa che per condure veicoli targati DPC - dipartimento protezione civile - si deve:

1) essere in servizio presso il dipartimento di P.C.

2) ottenere la patente speciale.

 

I volontari delle associazioni di P.C. potranno condurre mezzi targati DPC solo se otterranno un permesso di guida temporaneo e se risultano iscritti nell’Elenco Centrale di cui al D.Lgs. 1/2018; si dovrà presentare al  Dipartimento  istanza  a  firma  del legale  rappresentante  dell’associazione  di  volontari  e  dopo  accurata valutazione a cura dell’”Ufficio Competente” il permesso temporaneo verrà rilasciato.

Il permesso temporaneo abilita esclusivamente alla guida di  veicoli di proprietà del Dipartimento e non quelli in uso dallo stesso, come quelli noleggio lungo termine o comodato d’uso.

 

p) Lampeggiante e sirena, cosa sono e quali usare?

 

Dal punto di vista tecnico esistono diversi tipi di sistemi, la distinzione sostanziale si trova nel modo in cui viene prodotto l’effetto della luce per i lampeggianti e, per il  dispositivo di allarme  acustico, dalle caratteristiche costruttive e dal modo in cui il suono viene prodotto.

Per i lampeggianti:

- meccanici,

- elettronici.

Le prescrizioni tecniche si rimanda all’art. 205 del regolamento d’esecuzione al “vecchio” c.d.s. - D.P.R. 39/6/59 n° 420 - che si riferiva all’art. 78 del “vecchio” c.d.s..

 - prescrizioni costruttive (norme nazionali) prevedono una frequenza di lampeggiamento pari a 90 +/- 30 periodi al minuto; una superficie illuminante di rivoluzione interno ad un asse verticale o una superficie poliedrica ad asse  di  simmetria  verticale,  di  un  diametro  del  cilindro  tra 0,10  e  0,20 m e altezza  della superficie illuminante compresa tra 0,10 e 0,20 m;

- prescrizioni per l’installazione (norme nazionali). È previsto almeno un dispositivo che:

a)  garantisca  la  propagazione  della  luce  sul  piano verticale  secondo  quanto  indicato  nella  figura  n°  181 richiamata dall’art. 205 del regolamento 420/59;

b) sia collocato in alto sul veicolo;

c)  consenta  il  raggiungimento  dei  valori  di  intensità  della  luce  indicati  nell’art.  205  del  regolamento 420/59.

 

Inoltre i dispositivi lampeggianti utilizzabili possono essere anche quelli approvati in base al corrispondente  regolamento  ECE  riconosciuto  sulla  base  di  accordi  internazionali  che  dispongono  per condizioni uniformi di omologazione e reciproco riconoscimento delle stesse (Ginevra 30/3/1958); pertanto  risulta  applicabile  il  corrispondente  regolamento  ECE  n°  65/02  relativo  all’omologazione  di speciali  luci  di  allarme  per  veicoli  a  motore  (vedi  lettera  17/4/1997  n°  1118/4004/  -  DC  IV  n°  B051  e lettera 12.9.2002 n° 0794/MOT.1).

 

Per le cosiddette sirene troviamo:

- meccaniche,

- elettromagnetiche, - trombe, - elettroniche.

 

Per  quanto  riguarda  le  prescrizioni  tecniche  delle  “sirene”,  in  mancanza  di  nuove  indicazioni,  si  deve ritenere applicabile l’art. 210 e 211 del regolamento d’esecuzione al “vecchio” c.d.s. - D.P.R. 39/6/59 n° 420 - che si riferiva all’art. 78 del “vecchio” c.d.s.

La “sirena” deve avere un livello sonoro soggettivo massimo sull’asse del dispositivo compreso tra 120 e 140 dB a tre metri di distanza da esso e suono emesso nella banda da 1.800 a 4.500 Hz, alla distanza di 3 m sull’asse dell’apparecchio a un livello di pressione sonora i almeno 120 dB.

Le caratteristiche ed il livello sonoro delle sirene sono state stabilite anche da due distinti Decreti Ministeriali:

A) D.M. 20/3/1979 “Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari d’allarme da applicare ad autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia

B) D.M.17/10/1980 “Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari d’allarme da applicare ad autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi antincendi e autoambulanze”  Entrambi i decreti intervengono a modificare quanto disposto dall’art. 210 e 211 sopra citati  e  dispongono  per  migliorare  l’efficienza  dei  dispositivi  supplementari  d’allarme,  facilitando  nel traffico la localizzazione della provenienza dei veicoli che li impiegano, e al fine di contenere la potenza sonora  di  tali  dispositivi,  per  ridurre  il  disturbo  acustico  arrecato  nonchè  di  differenziare  il  dispositivo supplementare  d’allarme  dei  veicoli  adibiti  a  servizi  di  soccorso  da  quello  dei  veicoli  adibiti  ad  uso  di polizia introducendo suoni di frequenza diversa:

1) 392 Hz /(Sol naturale) e 660 Hz (Mi naturale) per antincendi e autoambulanze,

2) 466 Hz (La diesis) e 622 Hz (Re diesis) per polizia.

 

Altri dispositivi disponibili sul mercato (ad esempio le sirene “americane” con toni WAIL, YELP, PIERCE, HI-LO, etc.) NON possono essere utilizzate.

 

Ogni esemplare di sirena deve esser conforme al prototipo approvato e deve recare un marchio costituito dalle lettere KSP seguite dal numero di riferimento del provvedimento relativo al riconoscimento.

Per controllare che la sirena installata sia omologata occorre accertarsi che sulla centralina e sulle trombe sai  riportata  la  dicitura  “00000KSP”  (dove  00000  indica  il  numero  di  omologazione).  Quanto  appena scritto non si applica ai veicoli della CRI e delle amministrazioni o degli Enti come l’esercito.

L’uso di dispositivi non omologati potrebbe determinare l’applicazione di sanzioni amministrative e determinare, in caso di incidente, possibili profili di responsabilità concorrente del conducente del veicolo di soccorso:

 

ATTENZIONE!!!

Non è questa la sede per addentrarci nelle descrizioni tecniche dei vari sistemi, unica nota interessante è che le sulle sirene il simbolo dell’omologazione, oltre a quanto detto sopra, è costituito da una “e” seguita da un numero che rappresenta lo stato dell’unione Europea dove è stata effettuata l’omologazione, ovvero una “E” ed un numero di riferimento.

 

 

Sempre trattando delle SIRENE è opportuno sapere che:

- in ambito cittadino le sirene più udibili tra i rumori del traffico sono quelle di tipo ELETTRONICO, soprattutto se gli amplificatori sono montati sul tetto del veicolo. In particolare le sirene a  più  tonalità  risultano  più  potenti  e  facilmente  riconoscibili.  Tali  sirene  sono,  tuttavia,  estremamente direzionali  e  si  percepiscono  meglio  quando  il  veicolo  di  soccorso  è  dietro  o  di  fronte  (e,  quindi,  in prossimità delle intersezioni, sono meno udibili dai veicoli che incrociano dalle laterali).

- in ambito  extraurbano le  sirene  più  udibili  sono  quelle  MECCANICHE  perché  emettono  un suono continuo di intensità e frequenza maggiore rispetto alle sirene elettroniche.

 

Se il veicolo è dotato di più tipi di sirena è consigliabile utilizzare sempre una sola sirena alla volta e mai due contemporaneamente. L’utilizzo congiunto di due sistemi di allarme (in special modo quando trattasi di due “bitonali”) può costituire pericolo per gli atri utenti della strada perché la somma dei suoni risultante può disorientare i conducenti impedendogli di percepire l’esatta direzione e la provenienza del veicolo di soccorso o, peggio, dare la sensazione che stanno sopraggiungendo più veicoli in emergenza. Inoltre l’uso indiscriminato di due “bitonali” contemporaneamente non consente agli altri utenti della strada di percepire il susseguirsi delle note che caratterizzano un impianto d’allarme e che consentono di individuarne il tipo (perché  solitamente  le  AUTOAMBULANZE  hanno  dispositivi  con  tonalità  diverse  rispetto  agli  altri veicoli di soccorso). La sommatoria di suoni risultante dall’utilizzo congiunto dei dispositivi di allarme, infine,  può  somigliare  al  rumore  di  clacson  dei  veicoli,  rischiando  di  non  preavvisare  il  conducente dell’arrivo del mezzo di soccorso.

L’intensità acustica del segnalatore che ne permette la chiara percezione dipende anche dall’ambiente in cui si propaga il suono. Infatti l’orecchio umano percepisce bene un segnale acustico solo se questo supera di almeno 10 dB il rumore ambientale e purché vi sia, nel contempo, una sufficiente differenza in termini di frequenza. Il suono si attenua nel percorrere lo spazio: si ha una riduzione di 6 dB ad ogni raddoppio della distanza  dalla  sorgente  sonora  (tuttavia,  laddove  si  possa  ritenere  che  le  condizioni  ambientali  siano difficili, come in presenza di vento o di ostacoli sul terreno in grado di disperdere il suono, è necessario considerare un’attenuazione di 8-10dB).

 

q) Come devono essere installati?

Nel vigente c.d.s e relativo regolamento non si rinvengono specifiche norme che indichino come e dove installarli,  così come non vi sono prescrizioni tecniche relative alle loro caratteristiche  - ecco perché si rimanda alle norme del “vecchio” regolamento d’esecuzione al “vecchio” c.d.s. - infatti l’art. 177 C.d.S. non  ha  rimandi  o  riferimenti  nel  Regolamento  d’Esecuzione  al  C.d.S.  Un  accenno  ai  “lampeggianti”  si trova  all’art.  266   del  regolamento  al c.d.s.  ma tratta  di  dispositivi  supplementari  di  segnalazione  visiva delle macchine agricole che sono di colore giallo o arancione.

In  pratica  però  li  si  vede  installati  sul  tetto  dei  veicoli  e  questo  per  garantire  una  visibilità  a  360°;  in aggiunta  spesso  troviamo  dispositivi  lampeggianti  installati  sulla  parte  anteriore  del  veicolo  (paraurti  o carrozzeria) e questo perché, soprattutto nel traffico urbano, rendono più evidente il veicolo che circola in emergenza ai mezzi che lo precedono, nella stesa direzione di marcia e che sono troppo vicini per vedere i dispositivi collocati sul tetto.

La  presenza  sui  veicoli  dei  dispositivi  supplementari d’allarme  dovrebbe  essere  riportata  sulla  carta  di circolazione;  la  normativa  di  riferimento  dovrà  chiedersi  alla  competente  DTT  ma,  solitamente,  le  ditte specializzate nella costruzione di veicoli speciali hanno più che sufficienti riferimenti normativi per assicurare la correttezza dell’installazione.

 

LAMPEGGIANTI GIALLI, ARANCIONI o ROSSI.

Troviamo risposta nell’art. 151/1° lettera p septies del c.d.s. ci dice che i lampeggianti possono essere solo GIALLI o ARANCIONI, quindi via i ROSSI…. e DEVONO essere installati e utilizzati solo su:

a. veicoli per la raccolta rifiuti solidi urbani,

b. mezzi d’opera,

c. veicoli per la pulizia e manutenzione delle strade, (motoscopa e spazzaneve ad esempio…) d. veicoli di rimozione o soccorso stradale,

e. macchine agricole,

f. veicoli eccezionali

g. trasporti in condizione di eccezionalità,

h. servizi di scorta tecnica,

i. macchine operatrici.

Tra  questi  non  si  rinvengono  i  veicoli  della  protezione  civile  comunemente  in  uso  ai  vari  gruppi  di intervento volontari, quindi non si possono installare su:

I. furgoni,

II. fuoristrada.,

III. autovetture,

IV. autocarri,

V. motociclette,

VI. quad,

VII. etc,…

 

Poco  altro  quindi  da  aggiungere  se  non  che  si  rischiano  sanzioni  amministrative  e  responsabilità  se,  in seguito a circolazione con l’uso del lampeggiante colorato, si rimane coinvolti in incidenti… detto questo, non vale la pena e, forse, non serve a molto installarli e accenderli, usarli poi per “chiedere strada” o per accorrere sul luogo di un intervento è estremamente pericoloso dal punto di vista giuridico.

Per  correttezza  d’informazione  e  per  chiarire  che  ce  lo  insegnano  sin  dalla  “scuola  guida”,  preciso  che l’elenco  dei  veicoli  su  cui  si  devono -  non  è  una  facoltà  ma  un  obbligo -  installare  i  lampeggianti gialli/arancioni  è  stato  rilevato  dal  manuale  per  la  preparazione  all’esame  per  il  conseguimento  della patente di tutte le categorie…